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Ordinanza — n. 16768/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows pension arrears claim by applying new 5-year prescription rule only if prior 10-year term was not fully expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16768/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of Adele Luccitti's claim for pension arrears against INPS. Luccitti argued that the new five-year prescription period should apply retroactively to interrupt the older ten-year term, while INPS contended the claim was time-barred. The court ruled that the abbreviated prescription term applies to ongoing claims only if the previous longer term had not yet fully expired at the time of the administrative request, finding the lower court failed to verify this condition.

Regesto Legislator

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Art. 252 disp. att. c.p.c.; art. 47 bis d.P.R. n. 639 del 1970: When a new law establishes a shorter prescription period, it applies to claims in progress only if the residual term of the previous longer period has not yet expired at the time the new law enters into force.

Parole chiave

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prescription period pension arrears retroactive application interdiction of prescription statutory interpretation INPS liability civil procedure retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 252 disp. att. c.p.c.
Ricorda che ai sensi dell’art. 252 disp att.
Art. 47 bis d.P.R. n. 639 del 1970
in relazione all’art. 47 bis d.P.R. n. 639 del 1970 introdotto con l’art.
D.L. nr. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lettera d)
639 del 1970 introdotto con l’art. 38 del d.l.
articolo 252 disp. att. c.p
Con il ricorso è denunciat a la violazione e falsa applicazione dell'articolo 252 disp. att. c.p.c.
art. 1282 cod. civ
«alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate deve applicar(si) la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod.
art. 252 disp. att. cod.civ
4797 del 2019, in motivazione), si osserva come il nuovo più breve termine quinquennale debba applicarsi solo per il futuro e si afferma, altresì, l'operatività dell'art. 252 disp. att. cod.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., ord., nr. 4797 del 2019
Cass., sez. un., nr. 6173 del 2008
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21055-2021 proposto da: LUCCITTI ADELE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso lo studio dell'avvocato DORANGELA DI STEFANO, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO DI BATTISTA; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 114/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 28/01/2021 R.G.N. 228/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. RILEVATO CHE 1. La Corte di appello dell’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Avezzano, ha rigettato la domanda di Adele Oggetto Pensione di reversibilità ratei arretrati prescrizione R.G.N.21055/2021 Cron. Rep. Ud.26/03/2024 CC Luccitti con la quale era stata chiesta la condanna dell'Inps a corrispondere i ratei della pensione di reversibilità decorrente dal 1.3.1993 per i 10 anni anteriori alla domanda del 31 maggio 2013 sul rilievo che la prescrizione quinquennale si applicasse ai crediti insorti prima dell'introduzione di tale termine e sempreché non residuasse un termine inferiore della più lunga prescrizione decennale prevista nel regime precedente. 1.1.

Ad avviso della Corte nel caso in esame alla data di entrata in vigore dell'articolo 47 bis del d.P.R. 639 del 1970 residuavano due anni del termine di prescrizione decennale e alla data di presentazione della domanda amministrativa il rateo più risalente era già prescritto.

2. Per la Cassazione della sentenza ricorre Adele Luccitti con un unico motivo al quale resiste l’INPS con tempestivo controricorso. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RITENUTO CHE 3. Con il ricorso è denunciat a la violazione e falsa applicazione dell'articolo 252 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 47 bis d.P.R. n. 639 del 1970 introdotto con l’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 conv. con modificazioni nella legge n. 111 del 2011. 3.1. Deduce la ricorrente che la norma che ha introdotto la prescrizione quinquennale dei ratei non liquidati della prestazione previdenziale ha carattere innovativo e, perciò, si applica per il futuro. 3.2.

Ricorda che ai sensi dell’art. 252 disp att. c.p.c. la norma che prevede la prescrizione più breve si applica alle prescrizioni in corso ma decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge sempre che non residui un termine minore. 3.3. Quindi a fronte di una domanda del maggio 2013 la prescrizione è stata interrotta con riguardo ai ratei maturati a maggio 2003e la successiva prescrizione quinquennale non si è compiuta avendo la domanda amministrativa effetti interruttivi del termine quinquennale che decorre dall’entrata in vigore dell’art. 47 bis il 6.7.2011 (scadeva il 6.7.2016 e il ricorso è stato notificato il 24.5.2016).

In sostanza per i ratei da maggio 2003 ad aprile 2008 al momento dell’avvicendamento normativo non era maturato il termine e al momento della presentazione della domanda amministrativa non era maturato il termine residuale né quello nuovo quinquennale.

4. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 4.1. Va premesso che oggetto della controversia è il pagamento dei ratei della pensione di reversibilità che, maturata sin dal 1.3.1993 è stata chiesta il 31 maggio 2013. Incontroversi questi elementi di fatto ciò di cui si discute è l’intervenuta prescrizione degli stessi ed in particolare dell’applicazione della prescrizione quinquennale introdotta con l’art. 47 bis del d.P.R. n. 639 del 1970 - introdotto con l’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 conv. con modificazioni nella legge n. 111 del 2011 - ai crediti insorti prima che tale termine fosse introdotto e sempreché non residuasse un termine inferiore della più lunga prescrizione decennale prevista nel regime precedente. 4.2.

La Corte di merito ha dichiarato che si erano prescritti i ratei dal 1 maggio 2003 al 30 aprile 2008 , richiesti con domanda amministrativa presentata nel mese del 31 maggio 2013, applicando la prescrizione quinquennale di cui all'art. 47 bis citato. 4.3. Orbene, come è noto, con l’art. 38, comma 1, lett. d)del D.L. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 « Disposizioni urgenti per la stabilizzazione economica (Manovra economica 2)» il legislatore è intervenuto, tra l'altro, sulla prescrizione dei ratei, inserendo, dopo l'art. 47 del DPR nr. 639 del 1970, l'art. 47 bis che testualmente prevede:

«Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni». Questa Corte, nel decidere una fattispecie analoga alla presente(cfr. Cass. n. 14519 del 2020), ha ricordato che “ in precedenza, in base all'interpretazione di questa Corte, assunta come diritto vivente, i ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati erano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale (per tutte, ex plurimis, Cass. nr. 10955 del 2002:

«alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate deve applicar(si) la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa[...] con messa a disposizione all'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse"; ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129»); non può, dunque, dubitarsi della natura innovativa dell'art. 38, comma 1, lettera d), del D.L. nr. 98 del 2011,come, d'altronde, già riconosciuto da questa Corte, con ordinanza nr. 6959 del 2012, richiamata anche dalla Corte Costituzionale, nella pronuncia nr. 69 del 2014 (v.

§ 2.2. del considerato in diritto), dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 38 comma 4 del D.L. nr. 98 del 2011 (nella parte in cui prevedeva: « Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano [...] ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto»); in un recente arresto (Cass., ord., nr. 4797 del 2019, in motivazione), si osserva come il nuovo più breve termine quinquennale debba applicarsi solo per il futuro e si afferma, altresì, l'operatività dell'art. 252 disp. att. cod.civ. che, per giurisprudenza costante dei giudici di legittimità, delinea un principio generale valevole in ogni caso in cui cambia la prescrizione in corso di rapporto (v.

Cass. nr. 4797 cit., in motivazione, §§8 e SS. del ritenuto in diritto); in base a questa disposizione (art. 252 disp.att.cod.civ.), quando una nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche alle prescrizioni in corso, ma decorre dalla data di entrata in vigoredella legge che ne ha disposto l'abbreviazione, purché, a norma della legge precedente, non residui un termine minore (in motiv., Cass., sez. un., nr. 6173 del 2008); a questa regola bisogna dunque far riferimento ed affermare che, con l'entrata in vigore del D.L. nr. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lettera d), opera, per la prescrizione dei ratei arretrati di pensione, il nuovo termine di prescrizione più breve, che, però, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'indicato decreto legge ( id est: 6.7.2011); da tale data (6.7.2011), detto termine non può essere quindi superiore a cinque anni, mentre può essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente”. 4.4.

Nel caso in esamela Corte di appello non ha esattamente valutato la portata dell'art. 252 disp.att.cod.civ. perché ha omesso di considerare che il termine di prescrizione decennale, vigente alla data di maturazione dei singoli ratei pensionistici per cui vi è contrasto, non era maturato al momento dell'avvicendamento normativo e che, al momento della domanda amministrativa del maggio 2013, non era decorso né il termine residuale, in applicazione del regime di prescrizione precedente, né quello nuovo quinquennale, decorrente dalla data di entrata in vigore del più volte indicato D.L. nr. 98 del 2011.

In altri termini, in tale data (il 31 maggio 2013), è stato interrotto il decorso della prescrizione, quando non si era compiuto (dopo l'entrata in vigore del D.L. nr. 98 cit.) il tempo residuo del termine decennale determinato secondo il precedente regime, pur ridotto (in particolare, per i ratei successivi al luglio 2006 e per quelli del 2007 e del 2008) entro il minor periodo di cinque anni decorrenti dal 6.7.2011. 4.5. L a sentenza impugnatache, in contrasto con i principi sopra richiamati ha dichiarato la prescrizione del credito azionato deve perciò essere cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, che procederà ad un nuov o esame della pretesa e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia a