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Ordinanza — n. 16762/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS claim for 2006 unemployment indemnity by ruling postal receipt presumption validly interrupts prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16762/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the INPS's appeal against the Naples Court of Appeal's decision regarding the 2006 unemployment indemnity. While the lower court had dismissed the claim due to lack of proof for the postal receipt, the Cassation court found the postal service's return receipt sufficient to presume delivery and interrupt the statute of limitations. Consequently, the judgment was quashed in part and remanded to the Court of Appeal for a new factual examination.

Regesto Legislator

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Art. 1335 cod. civ.; Art. 2943, co. 4 cod. civ.; Art. 8, co. 2 e 4 legge n. 890/1982: The production of a registered letter, even without a receipt notice, creates a presumption of delivery and knowledge of the act, thereby validly interrupting the statute of limitations unless the recipient proves they were without fault unable to receive it.

Parole chiave

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statute of limitations interruption registered letter presumption postal service irregularity unemployment indemnity recovery remand for new trial indennità di disoccupazione dell'assicurato ricalcolo delle indennità di disoccupazione sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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Art. 1335 cod. civ.
Art. 2943, co. 4 cod. civ.
in relazione all'art. 2943, co.
Art. 8, co. 2 e 4 legge n. 890/1982
4, cod.civ., art. 8, co.2 e 4 legge n.890/ 1982 e del principio espresso da Cass.,Sez.Un., n.10012 del 2021, assumendone l’inapplicabilità alla specie, per essere stata validamente interrotta la prescrizione mediante notifica fatta con raccomandata postale, restituita per compiutagiacenza;5.
articolo 1355 cod.civ
con un unico motivo si deduce violazione dell'articolo 1355 cod.civ.
art. 1335 cod.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 511 del 2019
il motivo è fondato in applicazione dei principi affermati, fra tante, da Cass. n. 511 del 2019e n.
Cass. n. 34212 del 2021
Cass. Sez. Un. n. 10012 del 2021
Cass. n. 17204 del 2016
24015 e 22687 del 2017), onde spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. n. 17204 del 2016), come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito (Cass.
Cass. n. 19232 del 2018
17204 del 2016), come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito (Cass. n. 19232 del 2018);
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4872-2023 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro AMETRANO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 219, presso lo studio dell'avvocato BARBARA CASINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PASQUALE GUASTAFIERRO;

Oggetto R.G.N.4872/2023 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 3366/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/09/2022 R.G.N. 2468/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RITENUTO CHE 1. la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva ritenuto irripetibili le somme pretese dall’INPS a titolo di indebita riscossione dell’indennità di disoccupazione, in riferimento agli anni 2002, 2003, 2006;

2. p er qu anto rileva in questa sede , in riferimento all’anno 2006 la Corte territoriale ha escluso l’idoneità interruttiva dell’atto di messa in mora, in ragione dell'assenza di prova della spedizione della ricevuta informativa (CAD);

3. a vverso tale sentenza ricorre l' INPS, con un motivo , limitatamente all’indebito riferito all’anno 2006, cui resiste Ametrano Luigi,con controricorso; CONSIDERATO CHE 4. con un unico motivo si deduce violazione dell'articolo 1355 cod.civ. in relazione all'art. 2943, co. 4, cod.civ., art. 8, co.2 e 4 legge n.890/ 1982 e del principio espresso da Cass.,Sez.Un., n.10012 del 2021, assumendone l’inapplicabilità alla specie, per essere stata validamente interrotta la prescrizione mediante notifica fatta con raccomandata postale, restituita per compiutagiacenza;5. il motivo è fondato in applicazione dei principi affermati, fra tante, da Cass. n. 511 del 2019e n. 34212 del 2021, in tema di atti stragiudiziali di interruzioni della prescrizione;

6. in particolare, Cass. n. 511 del 2019 , ha chiarito che la produzione in giudizio di un telegramma o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, oltre a costituire prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, fa sorgere la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 cod.civ. , fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 24015 e 22687 del 2017), onde spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. n. 17204 del 2016), come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito (Cass. n. 19232 del 2018);

7. Cass. n. 34212 del 2021 ha riaffermato i principi consolidati ribadendo la legittimità dell'uso della raccomandata postalequale strumento ordinario per gli atti stragiudiziali e la sua idoneità interruttiva della prescrizione, ribadendo che l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, ne' alla normativa sullanotificazione degli atti giudiziali e che, per produrre i suoi effetti e, inparticolare, l'effetto interruttivo, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità ditrasmissione;

8. a lla rituale notifica dell'atto si collega , conseguentemente, la idoneitàdello stesso ad interrompere la prescrizione;

9. l a sentenza impugnata che non si è conformata ai seguenti principi deve, dunque , essere cassata in parte qua, e, per essere necessario nuovo accertamento in fatto, con rinvio allastessa Corte d'appello, per un nuovo esame ed anche per le spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legitti