Cassation court dismisses appeal against pension repayment order due to clear calculation error and lack of reliance on payment correctness.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that ordered INPS to repay pension overpayments. The appellate court found a clear error in calculating the income values used to determine the pension amount, which excluded any reliance on the correctness of the payment. Consequently, the court upheld the decision to order restitution based on the evident discrepancy between the pension and the actual salary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.c.: When a judgment clearly reveals an error in calculation that excludes reliance on the correctness of the payment, the court may order restitution without violating the principle of legal certainty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21445-2020 proposto da: LONGO SALVATORE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO MESITI; -ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI;
Oggetto R.G.N.21445/2020 Cron. Rep. Ud.20/12/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 48/2020 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/02/2020 R.G.N. 372/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. L a Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza in epigrafe indicata,in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda dell’attuale ricorrente volta a far affermar l’irripetibilità delle somme pretese dall’Inps a titolo di pensione di vecchiaia eccedente l’importo effettivamente dovuto;
2. per la Corte di merito, l’evidenza palese dell’errore nel computo dei valori reddituali ai quali parametrare il trattamento erogato, escludeva l’affidamento sulla correttezza dell’erogazione, in conformità con Cass.n.8564 del 2016;
3. avverso tale sentenza ricorre Luongo Salvatore, con ricorso affidato a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS; CONSIDERATO CHE 4. Il primo mezzo, che prospetta la nullità radicale della pronuncia impugnata per carenza o apparenza della motivazionedev’essere disatteso;5. p ossono essere sindacate in sede di legittimità quelle anomalie della motivazione che si tramutino in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinenti all’esistenza della motivazione in sé, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
6. v engono in rilievo, a tale riguardo, la mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile; 7. è irrilevante, per contro, il semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053);
8. q uanto all’apparenza della motivazione, presuppone che non sia percepibile il fondamento della decisione;
9. t ale evenienza si verifica quando la pronuncia racchiuda argomentazioni obiettivamente inidonee a illustrare il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento. Invero, non si può demandare all’interprete il compito d’integrare la motivazione con le più varie, ipotetiche congetture; solo in tale fattispecie, la sentenza è nulla, in quanto inficiata da error in procedendo(Cass., S.U., 3 novembre 2016, n. 22232); 10.nessuna delle ipotesi enucleate dalla giurisprudenza di questa Corte si ravvisa nel caso di specie, per avere i giudici d’appello esposto in modo perspicuo le ragioni a fondamento della ripetibilità delle somme, fondando il convincimento sul concorrente rilievo della provvisorietà dell’erogazione e dell’evidenza dell’errore di calcolo, evidenza giustificata, a sua volta, mediante ala specifica indicazione dei pertinenti dati numerici attestanti l’importo della pensione oltremodo superiore all’importo della retribuzione; 11.in ogni caso la Corte di merito si è attenuta ai principi consolidati (v., fra tante, Cass. n.8731 del 2019 e numerose successive conformi) che, in vicenda affine a quella ora all’esame e con accertamento in fatto intangibile in codesta sede, ha confermato la decisione di merito che, a fronte della condotta di chi abbia omesso di segnalare una evidentissima discrasia nella liquidazione provvisoriamente eseguita dall'INPS, facilmente ravvisabile a ragione della clamorosa discrepanza tra stipendio ricevuto in costanza di lavoro e pensione successivamente erogata ha ritenuto siffatta condotta chiaramente volta ad approfittare coscientemente di un errore clamorosamente evidente e ben riconoscibile dell'Ente erogante la pensione; 12.il secondo motivo, con il quale si avversa la regolazione delle spese di lite, non segue miglior sorte, per avere la Corte di merito svolto il giudizio di regolazione delle spese in coerenza con l’esito della lite;13.segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ric