Ordinanza — n. 16740/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sul ricorso 24518-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro CONDORELLI LUIGI, TIRONI GIANPAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AIELLO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI MAZZI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 259/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/02/2019 R.G.N. 1042/2016;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16740/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Tale argomento non può essere condiviso. L’accordo sindacale con cui fu stabilito tra le due aziende che il t.f.r. maturato alle dipendenze della cedente rimanesse in capo alla stessa non può essere opponibile all’Inps. Tanto deriva dal principio di relatività degli effetti del contratto ex art.1372 c.c. Né l’Inps è successore dell’azienda affittante negli effetti del contratto. Come detto, infatti, l’Inps è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e Inps, avente ad oggetto l’intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24518-2019 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO; -ricorrente - contro CONDORELLI LUIGI, TIRONI GIANPAOLO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO AIELLO, rappresentati e difesi dall'avvocato GIOVANNI MAZZI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 259/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/02/2019 R.G.N. 1042/2016;
Oggetto Fondo di garanzia inps R.G.N.24518/2019 Cron. Rep. Ud.28/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Milano condannava l’Inps, tramite il Fondo di garanzia, a pagare a Condorelli Luigi e Tironi Gianpaolo il t.f.r. maturato alle dipendenze della Orli.Con s.r.l. I lavoratori erano stati poi ceduti ad altra società affittuaria di un ramo d’azienda e, nel 2013, in sede sindacale era stato pattuito ex art.47, co.5 l. n.428/90 che il t.f.r. maturato presso la affittante rimanesse in capo esclusivo alla stessa, senza obbligo di solidarietà della cessionaria.
La Orli.Con s.r.l. era fallita e i due lavoratori avevano ottenuto l’ammissione al passivo fallimentare del loro credito per t.f.r. Riteneva la Corte d’appello che, in forza dell’accordo stipulato in sede sindacale con cui si esonerava l’affittuaria dal pagamento del t.f.r. maturato in capo alla affittante, il Fondo di garanzia dovesse intervenire, stante il sopravvenuto fallimento della Orli.Con s.r.l. e l’ammissione al passivo del credito per t.f.r. Avverso la sentenza l’Inps ricorre per un motivo. Condorelli Luigi e Tironi Gianpaolo resistono con controricorso.
All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHECon l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt.47, co.5 l. n.428/90 e 2112 c.c., anche con riferimento all’art.1372 c.c., per non avere la Corte d’appello considerato che, al tempo del fallimento, il rapporto di lavoro era proseguito con l’affittuaria. Il motivo è fondato. In fatto è pacifico che, al tempo del fallimento, i due lavoratori era passati alle dipendenze della affittuaria, e il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità in forza del fenomeno successorio di cui all’art.2112 c.c. Dato questo quadro fattuale, e considerato che l’obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto, va richiamato il costante orientamento di questa Corte (Cass.19277/18, Cass.4897/21, Cass.38696/21, Cass.39698/21) secondo cui non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia ove, come nel caso, l’insolvenza riguardi non il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui diviene esigibile il t.f.r.
Non osta a tale conclusione il fatto cheil credito dei lavoratori per t.f.r. sia stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale nei confronti dell’impresa affittante. Infatti, il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo,fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l’Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l’unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r. La Corte d’appello ha richiamato i precedenti di questa Corte, ma se ne è poi discostata argomentando che l’accordo sindacale raggiunto ex art.47, co.5 l. n.428/90, liberava l’affittuaria dall’assumere in solido l’obbligazione di pagare il t.f.r. maturato alle dipendenze della affittante.
Tale argomento non può essere condiviso. L’accordo sindacale con cui fu stabilito tra le due aziende che il t.f.r. maturato alle dipendenze della cedente rimanesse in capo alla stessa non può essere opponibile all’Inps. Tanto deriva dal principio di relatività degli effetti del contratto ex art.1372 c.c. Né l’Inps è successore dell’azienda affittante negli effetti del contratto. Come detto, infatti, l’Inps è obbligato verso il lavoratore in forza del distinto e autonomo rapporto previdenziale che si instaura tra lavoratore e Inps, avente ad oggetto l’intervento del Fondo di garanzia in caso di insolvenza.
Tale rapporto previdenziale e il discendente obbligo di prestazione restanosoggetti alla sola disciplina imperativa di legge, distinta da quella civilistica che regola, ai sensi dell’art.2112 c.c., i rapporti tra lavoratore, affittante e affittuario dell’azienda. L’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art.47, co.5 l. n.428/90 incide su tali rapporti, non sul rapporto previdenziale. In tal senso si è espressa recentemente questa Corte (Cass.6842/23, Cass.37789/22). Tale orientamento va in questa sede confermato, non essendo applicabile il nuovo comma 5- bis dell’art.47 l. n.428/90, introdotto dall’art.368 d.lgs. n.14/19, in base al quale:
“Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80.
I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo.” Trattasi infatti di una disciplina innovativa (v. Cass.27789/22), come tale non applicabile retroattivamente ad un accordo sindacal e conclus o n el 2013, ovvero antecedentemente alla sua entrata in vigore.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al