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Ordinanza — n. 16734/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding that habitual professional activity must be factually proven, not just inferred from income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16734/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the INPS's appeal against the Florence Court of Appeal's decision regarding Laura Tani's mandatory social security registration. The lower court found no evidence that Tani habitually exercised her profession in 2009, despite her income exceeding the threshold, and the INPS failed to contest this specific factual finding. The court ruled that the requirement of habitual activity must be established through concrete evidence rather than merely inferred from revenue levels.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 26 l. 335/1995; Art. 44 comma 2 D.L. 269/2003: The obligation to register in the separate management arises from the habitual exercise of a profession, a fact that must be ascertained on the basis of evidence and presumptions, not solely from the amount of income received.

Parole chiave

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habitual professional activity separate management registration social security obligation fact-based assessment income threshold evidence esenzione dal pagamento dei contributi tassa d'esenzione dal servizio contro il fuoco categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2 commi 26-31 della legge n. 335 del 1995
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n.
Art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98 del 2011
335 del 19 95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n.
Art. 21 comma 8 della legge n. 247 del 2010
111del 2011, dell’art. 21 comma 8 della legge n.
Art. 44 comma 2 del DL n. 269 del 2003
247 del 20 10, dell’art. 44 comma 2 del DL n.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
326 del 20 03, in relazione all’art. 360 primo comma n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4419 del 2021
Cass. n. 25481 del 2023
Cass. n. 25816 del 2023
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Testo completo

ha ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24799/2019 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati Carla D'aloisio, Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Ester Ada Sciplino, Antonino Sgroi; -ricorrente - contro TANI LAURA; -intimata - avverso la sentenza n. 107/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/02/2019 R.G.N. 1166/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal ConsigliereDott.

LUCA SOLAINI. Rilevato che Con sentenza del 13.2.2019 n. 107, la Corte d’appello di Firenze rigettava il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo che aveva accolto il ricorso presentato da Laura Tani, libero professionista iscritta all’Albo degli Avvocati, volto ad accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’Inps a titolo di contributi relativi all’anno 2009, avendo già versato alla Cassa forense la contribuzione integrativa (ma non quella soggettiva).

Il tribunale accoglieva la domanda ritenendo sufficiente, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, il versamento alla Cassa Forense del solo contributo integrativo. La Corte d’appello, da parte sua, nel confermare la sentenza di primo grado, precisava che i recenti pronunciamenti di legittimità erano nel senso dell’universalizzazione delle tutele, per cui era obbligato all’iscrizione alla Gestione Separata chi, iscritto in Registri o Albi, svolgeva in forma abituale l’attività professionale, ma senza corrispondere un contributo soggettivo alla Cassa professionale.

Nella specifica vicenda, la Corte d’appello ha però accertato (“non vi è prova”) che l’avvocato Tani nel 2009 non svolgeva attività professionale, in forma continuativa e/o professionale (cfr. foglio 3 della sentenza impugnata). Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre Laura Tani non ha spiegato difese scritte. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335 del 19 95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98 del 20 11, convertito con modificazioni nella legge n. 111del 2011, dell’art. 21 comma 8 della legge n. 247 del 20 10, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269 del 20 03, convertito con modificazioni nella legge n. 326 del 20 03, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte di appello non aveva riconosciuto il diritto dell’Inps alla contribuzione pretesa, benché non fosse stata contestata l’insussistenza del requisito dell’abitualità nello svolgimento dell’attività professionale da parte dell’avv.

Tani. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte,”In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione” (cfr.

Cass. n. 4419del 20 21). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato, anche se in maniera sintetica, che non vi era prova dell’esercizio abituale dell’attività di avvocato da parte della professionista (cfr. foglio 3 della sentenza impugnata), e l’Inps non si è confrontato con tale ragione della decisione (mentre nelle pronunce di cui a Cass. nn. 25481del 2023 e 25816 del 20 23, fu accolto il ricorso dell’Inps, essendo mancato l’accertamento sull’abitualità da parte della Corte del merito). La mancata predisposizione di difese scritte da parte di Laura Tani, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso,