Cassation appeal dismissed for failure to file within twenty days, rendering the case inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing deadline of twenty days was not met. The appellant failed to submit the request within the statutory period, while the respondent timely filed a counter-appeal. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369, comma 1, c.p.c.; Art. 370, comma 1, c.p.c.: Failure to file a cassation appeal within the mandatory twenty-day period renders it inadmissible, absorbing all other substantive issues and resulting in the loss of the case.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 23187/2023proposto da: Francesco CORRENTI, elettivamente domiciliat o in Roma, piazzaAmerico Capponi n. 16 , presso l o studio d e ll'avv . Carlo Staccioli, che lorappresenta e difende -ricorrente - contro Comune di Civitavecchia, in persona del Sindacopro tempore, domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo dell’avv. Domenico Occagna, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1723/2023della Corte d’Appello di Roma , depositata il 3/5/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/5/2024dal Consigliere Dott.
ANDREA ZULIANI; Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.23187/2023 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 CC– Aula B rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificatoal Comune di Civitavecchia in data 3 / 11 /202 3 ed è stato depositato telematicamente in data28/11/2023; constatato, pertanto, che non è stato rispettato il termine di venti giorni previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, comma 1, c.p.c.; rilevato che il Comune di Civitavecchia h a depositato controricorso nel termine di legge di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, fissato dall’art. 370, comma 1, c.p.c.; ritenuto che l’improcedibilità del ricorso assorbe ogni altra questione e che il ricorrente deve essere condannato, in base al principio di soccombenza, alla rifusione delle spese relative a questo giudizio di legittimità in favore della controparte, che si è tempestivamente difesa con controricorso; ritenutodi dovere liquidare le spese come da dispositivo; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d .P.R. 115 del 2002 ;
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13,comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 de