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Ordinanza — n. 16708/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against teacher mobility scoring, ruling paritary school service differs from state school service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16708/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry's appeal against a lower court ruling that awarded equal mobility points for teaching at paritary schools. The Ministry argued for full comparability with state schools, but the court found the services were rendered under different employers and distinct organizational structures. Consequently, the court held that the legal requirement for comparability between fixed-term and permanent workers precludes treating these distinct employment relationships as equivalent for mobility purposes.

Regesto Legislator

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Art. 2, comma 2, d.l. 255/2001; Accordo Quadro 1999/70/CE: The principle of comparability between fixed-term and permanent workers excludes services rendered under different employers or within distinct organizational structures, even if the tasks are qualitatively similar.

Parole chiave

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teacher mobility scoring paritary schools state school equivalence fixed-term comparability employment structure distinction diritto all'istruzione primaria integrazione insufficiente sindacato dei funzionari

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 2, d.l. 255/2001
297/1994, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.l. 255/2001 conv.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
con un unico motivo il Ministeroricorrente denuncia , ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,«violazione e/o falsa applicazione degli artt.
Art. 485 e 490 d.lgs. 297/1994
356; anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art. 485, D.
Art. 1362 e seguenti c.c.
Art. 3 Cost.
il ricorso è fondato; la sentenza impugnata contrasta, infatti, con l’orientamento costantemente espresso da questa Corte, quanto alla ricostruzione della carriera, a partire da Cass. 32386/2019 (cui hanno dato continuità Cass.
art. 3 Cost
il ricorso è fondato; la sentenza impugnata contrasta, infatti, con l’orientamento costantemente espresso da questa Corte, quanto alla ricostruzione della carriera, a partire da Cass. 32386/2019 (cui hanno dato continuità Cass.

Giurisprudenza citata

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Corte UE 22 gennaio 2020, Baldonedo Martín, C-177/18
Corte UE 24 giugno 2021, causa C-550/19
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11540-2019 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO , già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro MASCIARELLI PIER LEO, domiciliato ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo PEC dell’ avvocato ALESSANDRA VALENTE , che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 604/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/10/2018 R.G.N. 30/2018;

Oggetto Servizio prestato presso la scuola paritaria Rilevanza ai fini della mobilità R.G.N.11540/2019 Cron. Rep. Ud.18/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere Dott.ANNALISA DI PAOLANTONIO. RILEVATO CHE 1. la Corte d’Appello di L’Aquila, per quel che in questa sede rileva, ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva parzialmente accolto il ricorso di Pier Leo Masciarelli e aveva ordinato al Ministero di riformulare la graduatoria per la mobilità relativa all’anno scolastico 2016/2017, attribuendo al ricorrente per l’attività di insegnamento svolto in istituti scolastici paritari il medesimo punteggio previsto per il servizio prestato presso le scuole statali;

2. la Corte territorialeha richiamato le disposizioni dettate dalla legge n. 62/2000 e dall’art. 2 del d.l. n. 255/2001 ed ha sottolineato che con le stesse il legislatore ha sostanzialmente ritenuto le attività in rilievo equiparabili, tanto che ha previsto la valutazione del servizio reso presso scuole paritarie ai fini dell’assunzione del personale della scuola statale;

3. ha, pertanto, ritenuto illegittimo il CCNI dell’8 aprile 2016 inerente alle operazioni di mobilità, nella parte in cui aveva previsto, nelle note comuni riportate in calce alla tabella di valutazione dei titoli, il solo riconoscimento del servizio prestato fino al 31 agosto 2008 nelle scuole paritarie primarie che avessero mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie, escludendo, per il resto, che l’attività di insegnamento prestata presso le scuole paritarie potesse essere valutata;4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero sulla base di un unico motivo al quale ha opposto difese con controricorso Pier Leo Masciarelli.

CONSIDERATO CHE 1. con un unico motivo il Ministeroricorrente denuncia , ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,«violazione e/o falsa applicazione degli artt. 485 e 490 d.lgs. 297/1994, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.l. 255/2001 conv. in L. n. 153/2001 nonché violazione della nota 4) della tabella allegata al CCNI 8 aprile 2016, in relazione agli artt. 1362 e seguenti c.c.»; premette che la materia della mobilità del personale è stata oggetto di contrattazione collettiva, la quale ha con chiarezza escluso che il servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie possa essere equiparato, ai fini dell’attribuzione del punteggio , all’insegnamento presso la scuola statale, in quanto non valutabile per la ricostruzione della carriera; aggiunge che la disposizione in parola non contrasta con alcuna norma di legge, non potendo essere esteso alla fattispecie l’art. 2, comma 2, del d.l. 255/2001 che ha carattere eccezionale e si riferisce alla sola ipotesi dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento;

2. il ricorso è fondato; la sentenza impugnata contrasta, infatti, con l’orientamento costantemente espresso da questa Corte, quanto alla ricostruzione della carriera, a partire da Cass. 32386/2019 (cui hanno dato continuità Cass. n. 33137/2019, Cass. n. 33134/2019, Cass. n. 25226/2020, Cass. n. 7583/2022; Cass.n. 10460/2024), sulla base del quale si è anche esclusa l’asserita equiparabilità del servizio prestato presso la scuola paritaria a quello svolto negli istituti statali ai fini dell’attribuzione del punteggio utile per le operazioni di mobilità, in difetto di una disposizione speciale che in tal senso si esprima (cfr. in particolare Cass. 32576/2023, Cass. n. 6514/2024, Cass. n. 6280/2024); le pronunce citate, nel pervenire alle medesime conclusioni della giurisprudenza amministrativa (cfr. fra le tante C.d.S. n. 2717/2020 e C.d.S. n. 4806/2021 ), hanno sottolineato che il legislatore, con la Legge n. 62/2000, istitutiva delle scuole paritarie, se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni di dette scuole un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio sia con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall’altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria a quello instaurato con la scuola statale né ha voluto estendere alla scuola paritaria il regime in precedenza vigente per la scuola pareggiata; ai sensi dell’art. 356, D.

Lgs. n. 297/1994, infatti, condizioni necessarie per ottenere il pareggiamento erano: ”a) che il numero e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali;

b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo norme stabilite con regolamento, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole statali o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, statali o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118;

c) che al personale della scuola sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole statali corrispondenti”; il pareggiamento, pertanto, oltre a richiedere l’assoluta identità dei corsi di studi rispetto a quelli della scuola statale, presupponeva anche modalità di reclutamento non dissimili da quelle previste per l’insegnamento negli istituti statali e, quanto al concorso pubblico, richiedeva, quale ulteriore condizione, che la procedura concorsuale fosse stata espletata nel rispetto di norme regolamentari, anch’esse oggetto della valutazione prescritta dall’art. 357 del T.U. che doveva riguardare tutte le condizioni richieste dall’art. 356; anche in relazione al trattamento economico doveva esserci piena sovrapponibilità con quello previsto per i docenti della scuola statale e, quindi, entrambe le condizioni citate giustificavano la rilevanza del servizio preruolo riconosciuta dal citato art. 485, D.

Lgs. n. 297/1994; al contrario, per la scuola paritaria il legislatore, con la legge n. 62/2000 ha richiesto, per quel che qui rileva, “(…) g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore” e, pertanto, fermo il necessario possesso del titolo abilitante, non ha posto limiti alle modalità di reclutamento né ha imposto l’assimilazione del trattamento a quello del personale del comparto scuola, perché i contratti collettivi nazionali richiamati dall’art. 1, Legge n. 62/2000 sono quelli «di settore» e non quelli disciplinati dal D. Lgs. n. 165/2001; il superamento del previgente regime, fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta, ha portato, sì, all’enucleazione di un’unica categoria di scuola paritaria, ma a quest’ultima non sono stati estesi tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, sicché non è condivisibile neppure la tesi della necessaria applicazione ai docenti della scuola paritaria della disciplina in precedenza dettata per l’insegnamento presso gli istituti pareggiati; questa tesi è smentita in radice dall’art. 1-bis, D.

L. n. 250/2005 (conv. con Legge n. 27/2006), che ai commi 6 e 7, ha espressamente indicato le disposizioni del T.U. riguardanti le scuole pareggiate e legalmente riconosciute estese alle scuole paritarie e fra queste non ha incluso l’art. 485, che quiviene in rilievo, pur avendo avuto ben presente le problematiche inerenti la ricostruzione della carriera, perché ha affermato la perdurante vigenza dell’art. 360, comma 6, del T.U., riguardante il passaggioalla scuola statale dei docenti a tempo indeterminato della scuola pareggiata, la cui applicazione, però, è stata circoscritta al solo “personale dirigente e docente già di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni vigenti”;

3. la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che «l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria»;

4. non è ravvisabile, poi, alcun contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché la comparabilità fra lavoratore a termine e dipendente assunto a tempo indeterminato deve essere esclusa nei casi in cui vengano in rilievo rapporti che risultino svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti medesimi; èutile rammentare al riguardo che, ai sensi della clausola 3 del citato Accordo Quadro, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/ occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”; si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell’ambito di strutture aziendali distinte; va ancora aggiun to che , allegando l’equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest’ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo; questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l’art. 3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell’Accordo Quadro, giacché è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia l’orientamento secondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell’ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, Baldonedo Martín, C-177/18, EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)» ( Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-550/19 punto 42);

5. il controricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso, sicché, in accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con il rigetto dell’originaria domanda;

6. la complessità della questione giuridica, sulla quale la giurisprudenza di merito ha espresso orientamenti contrastanti e questa Corte ha pronunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso, giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero processo;

7. non è applicabile alla fattispecie l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cass