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Ordinanza — n. 16706/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses revocation appeal for non-examined ground due to valid legal reasoning on agency status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16706/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, rejecting the claim that a ground for review was overlooked. The applicant argued the court failed to examine a specific point regarding simulated agency contracts, but the court found it had adequately addressed this issue within its legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed as it did not constitute a factual error warranting revocation.

Regesto Legislator

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Art. 391bis, Art. 395 n. 4 c.p.c.: A revocation appeal based on a factual error is inadmissible if the court of appeal has effectively decided on the ground, even if the reasoning did not specifically address every argument presented, as this constitutes an error of judgment rather than a factual mistake.

Parole chiave

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revocation appeal factual error error of judgment agency status Cassazione Roma subordination contract simulation cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391bis c.p.c.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
d.lgs. 276/2003
61, 62, 69, primo comma d.lgs. 276/2003, in relazione agli artt.
art. 69 c.c.
1742 e 1743 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che la richiesta di applicazione dell’art. 69, primo comma d.lgs.
art. 18 legge n. 300/1970
26643; Cass. 18 febbraio 2019, n.
art. 7 legge n. 300/1970
inoltre, come ancora recentemente è stato ribadito (Cass.7 giugno 2022, n.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171
Cass. 11 gennaio 2018, n. 442
Cass. 11 gennaio 2018, n. 442); 3.2.
Cass. 21 luglio 2011, n. 16003
Cass. 18 ottobre 2018, n. 26301
16003; Cass. 18 ottobre 2018, n. 26301).
Cass. S.U. 27 novembre 2019, n. 31032
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
il ricorso deve allora essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18352-2023 proposto da: PANCRAZIO ELISABETTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro AMC ITALIA ALFA METALCRAFT CORPORATION S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO HERNANDEZ, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANGELO BERETTA, FILIPPO CAPURRO; -controricorrente - Oggetto Revocazione R.G.N.18352/2023 Cron.

Rep. Ud.28/05/2024 CC avverso l'ordinanza n. 19342/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/07/2023 R.G.N. 15187/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATOCHE 1. con ordinanza del 7 luglio 2023 n. 19342, questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Elisabetta Pancrazio avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, di reiezione della sua domanda, invece accolta dal Tribunale in entrambe le fasi del rito Fornero, di accertamento della natura subordinata, anziché di agenzia come da formalizzazione con contratto, del rapporto intercorso tra le parti, risolto con atto da qualificare licenziamento disciplinare, illegittimo per violazione dell’art. 7 legge n. 300/1970 e comportante la condanna della società (non già preponente, ma) datrice al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura di dodici mensilità, a norma del testo novellato dell’art. 18, sesto comma legge cit., applicabile ratione temporis;

2. essa ha ritenuto apprezzamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, l’accertamento della natura autonoma e non subordinata del rapporto tra le parti, congruamente argomentato in esatta applicazione dei principi di diritto affermati in materiadalla giurisprudenza della Corte regolatrice;

3. con atto notificato il 5 settembre 2023, lavoratrice ha proposto ricorso per revocazione con un unico motivo, cui la società ha resistito con controricorso;4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.;

5. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1.la ricorrente ha dedotto violazione o falsa applicazione degli artt. 391bis e 395 n. 4 c.p.c., per non avere la Corte di legittimità esaminato, per evidente svista e dimenticanza, il primo motivo di ricorso (violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 69, primo comma d.lgs. 276/2003, in relazione agli artt. 1742 e 1743 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che la richiesta di applicazione dell’art. 69, primo comma d.lgs. cit., “presumeva l’esistenza di un rapporto formalizzato per iscritto quale rapporto di collaborazione a progetto”; ove occorrendo, quale conseguenza del suddetto errore di diritto, omesso esame della causa petendi basata sull’art. 69, primo comma d.lgs. cit., applicabile anche ai simulati contratti di agenzia non aventi ad oggetto l’incarico di promuovere affari, ma lo svolgimento di mansioni di area manager , con conseguente nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.), benché di carattere assorbente e su di esso incentrato il ricorso per cassazione (unico motivo);

2. esso è inammissibile;

3. come noto,l’errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione consiste in un’erronea percezione dei fatti di causa, che – oltre a dover rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del meroraffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché di essenzialità e di decisività ai fini della decisione – deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all’interno dei motivi di ricorso, e incidere unicamente sulla sentenza di legittimità (Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820;

Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4686; Cass. 14 settembre 2021, n. 24700; Cass. 17 giugno 2022, n. 19713); 3.1. inoltre, come ancora recentemente è stato ribadito (Cass.7 giugno 2022, n. 18335), esso non può consistere in un errore di diritto sostanziale o processuale, né in un errore di giudizio o di valutazione (Cass. 11 aprile 2018, n. 8984), dovendo piuttosto manifestarsi in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa,sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato (Cass. 29 ottobre 2010, n. 22171;

Cass. 11 gennaio 2018, n. 442); 3.2. l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che presuppone l'esistenza di rappresentazioni divergenti dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa (Cass. 21 luglio 2011, n. 16003; Cass. 18 ottobre 2018, n. 26301). Sicché, ai sensi degli artt. 391bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., è esperibile la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio (Cass.

S.U. 27 novembre 2019, n. 31032);

4. nel caso di specie, la Corte di legittimità ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso e deciso, sia pure sinteticamente ma più che adeguatamente, anche sul primo (distesamente enunciato ai p.ti da 5 a 5.3 di pgg. 4 e 5 dell’ordinanza), dando particolare conto della riconducibilità pure “delle attività di coordinamento degli agenti dell’area assegnata” (oggetto del primo motivo illustrato al p.to 5.1 di pgg. 4 e 5 dell’ordinanza) “nell’ambito del rapporto di agenzia” (così al p.to 7.4 di pg. 7 dell’ordinanza) e del“l’esclusione dell’esistenza di una simulazione” (oggetto del primo motivo illustrato al p.to 5 di pg. 4 dell’ordinanza) “evidentemente implicita rispetto all’accertamento dell’inesistenza della subordinazione” (così al p.to 7.5 di pgg. 7 e 8 dell’ordinanza). Sicché, essa ha compiuto una valutazione giuridica, non viziata da alcun errore di fatto;

5. il ricorso deve allora essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza, con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a