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Ordinanza — n. 16678/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses public employee's appeal for coordination allowance due to lack of formal appointment proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16678/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Evelina Esposito's appeal inadmissible regarding her claim for a coordination allowance against ASL Napoli 3 Sud. The lower court rejected the claim because Esposito failed to provide formal documentary proof of her exclusive performance of coordination functions as required by the collective bargaining agreement. The Supreme Court upheld this decision, emphasizing that without a formal act of appointment, the necessary legal prerequisites for the allowance were not met.

Regesto Legislator

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Art. 10 CCNL comparto Sanità; Art. 5, comma 2 d.lgs. n. 165/2001: The coordination allowance requires formal documentary evidence of the assignment of coordination functions by competent authorities; mere factual performance without formal attribution does not satisfy the statutory prerequisites.

Parole chiave

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coordination allowance formal appointment public employment collective bargaining agreement burden of proof inadmissible appeal healthcare sector incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

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Art. 10 CCNL comparto Sanità biennio economico 2000/2001
Art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Art. 2697 c.c.
Art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 41272 del 2021
ex multisCass. n. 41272 del 2021; Cass.
Cass. n. 41575 del 2021
41272 del 2021; Cass. n. 41575 del 2021; Cass.
Cass. n. 18035 del 2017
41575 del 2021; Cass. n. 18035 del 2017); - che è stato, in particolare, affermato che affinché «sussista il presupposto del conferimento 'formale' dell'incarico di coordinamento, si richiede che:
Cass. 21 luglio 2014, n. 16589
c) lo stesso abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e gestione del personale (Cass. 21 luglio 2014, n. 16589)» e che «il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui sifa espresso riferimento nell'art.
Cass. n. 1009/2010
Cass. n. 1009/2010 cit.) e non necessariamente dagli organi di vertice (Cass.
Cass. 21 maggio 2014, n. 11199
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 12258-2018 proposto da: ESPOSITO EVELINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO OJETTI 41, presso lo studio dell'avvocato ANGELO ROCCO NICHILO', rappresentata e difesa dagli avvocati AGNESE GUALTIERI, ORONZO CAPUTO; -ricorrente - contro ASL NAPOLI 3 SUD, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso la SEDE DI RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSA MARIA SICILIANO; -controricorrente - Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.12258/2018 CC 09/05/2024 avverso la sentenza n. 5781/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/10/2017 R.G.N. 6110/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 10 ottobre 2017, la Corte d'Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata e rigettava la domanda proposta da Evelina Esposito nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud avente ad oggetto il riconoscimento in favore dell’istante, dipendente della predetta ASL con qualifica di collaboratore professionale sanitario- infermiere, dell’indennità di coordinamento ex art. 10 del CCNL per il comparto Sanità relativo al biennio economico 2000/2001 per avere svolto di fatto ed in via esclusiva le relative funzioni; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non aver l’istante, cui incombeva il relativo onere, fornito la prova del possesso alla data del 31.8.2001 dei presupposti indicati dalla norma contrattuale, non valendo la nota prodotta ad attestare il rispetto dell’iter amministrativo prescritto e ciò qualunque fosse stato l’inquadramento all’epoca posseduto dall’istante in categoria D o C, circostanza la cui mancata specificazione era di per sé idonea a dar conto della carente causa petendi, atteso che, nel primo caso, difettava il riconoscimento con atto formale dell’espletamento della funzione e nel secondo il riconoscimento di tale espletamento sulla base di una valutazione discrezionale dell’Azienda; - che per la cassazione di tale decisione ricorre la Esposito, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la ASL Napoli 3 Sud; - che la ricorrente ha poi depositato memoria;

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 CCNL comparto Sanità biennio economico 2000/2001, 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, 2697 c.c. e 116 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione della norma contrattuale invocata, essendo a suo dire, il riferimento all’atto formale relativo, non al conferimento della funzioni ma esclusivamente al successivo riconoscimento dell’effettivo e concreto esercizio delle medesime, cui ben poteva ritenersi idonea la nota prodotta, viceversa disconosciuta nella sua valenza probatoria; - che il motivo si rivela inammissibile non misurandosi le censure sollevate con l’ulteriore ratio decidendi data dalla mancata specificazione della qualifica posseduta dalla ricorrente alla data del 31.8.2000, risultando il dato essenziale ai fini della pretesa azionata, stante la diversità dei presupposti legittimanti il riconoscimento dell’indennità in parola in relazione all’appartenenza del dipendente alla predetta data alla categoria D o C;- che, peraltro, rispetto alle già stigmatizzate carenze espositive, risulta, che la Esposito, per quanto si evince dal controricorso (pag.

9) e anche la sentenza impugnata (che, pur avendo dato conto delle sopra evidenziate lacune fattuali, ha tuttavia impostato tutta la motivazione sul sistema previsto dal CCNL in sede di prima applicazione per i dipendenti provenienti dalla categoria C ed ha, a pag. 9, espressamente affermato che “la ricorrente -come afferma l’ASL -apparteneva alla categoria C alla data del 31.08.2001” ) ha ottenuto l’inquadramento in D per effetto proprio della entrata in vigore del CCNL 2000/2001 e dell’accorpamento (C e D) disposto dalle parti contrattuali; - che numerosi sono i precedenti di questa Corte sul regime dell’indennità di coordinamento nella suddetta fase di prima applicazione che hanno ricostruito tutto il sistema (cfr. ex multisCass. n. 41272 del 2021; Cass. n. 41575 del 2021; Cass. n. 18035 del 2017); - che è stato, in particolare, affermato che affinché «sussista il presupposto del conferimento 'formale' dell'incarico di coordinamento, si richiede che:

a) vi sia traccia documentale di tale incarico;

b) l'incarico sia stato assegnato da coloro che hanno II potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente;

c) lo stesso abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e gestione del personale (Cass. 21 luglio 2014, n. 16589)» e che «il conferimento delle funzioni di coordinamento, cui sifa espresso riferimento nell'art. 10, comma 3 del CCNL sanità del 20 settembre 2001 o la sua verifica con atto formale vanno intesi, conformemente al significato complessivo della regolamentazione dell'indennità, come indicatori della necessità che di tali mansioni vi sia traccia documentale e che essi siano stati assegnati da coloro che, secondo le linee organizzative dell'ente avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente (cfr.

Cass. n. 1009/2010 cit.) e non necessariamente dagli organi di vertice (Cass. 21 maggio 2014, n. 11199); - che, nella specie, la Corte territoriale sulla base di un accertamento in fatto non rivedibile in sede di legittimità ha affermato che nessun atto formale di attribuzione dell’incarico di coordinamento nel periodo anteriore al CCNL 2000/2001 vi era stato eche gli atti prodotti dalla ricorrente avevano “contenuto meramente propositivo”; - che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; - che, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricors