Cassation appeal dismissed as withdrawn; both parties accepted the withdrawal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant's lawyer formally withdrew the case, and the appellee accepted this withdrawal. The court ruled that since both parties agreed to the termination of the proceedings, no further judicial action was necessary. Consequently, the appeal was dismissed without any allocation of costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When both parties accept the withdrawal of a cassation appeal, the proceedings are extinguished and no further disposition regarding costs is required.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1742-2023 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO CAPECE; -ricorrente - contro INGENITO MICHELE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SEVERINO NAPPI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 297/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 01/07/2022 R.G.N. 262/2021; Oggetto Opposizione a decreto ingiuntivo R.G.N.1742/2023 Cron. Rep. Ud.19/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. RILEVATOche:
1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno contro la sentenza n. 87/2021 del Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva respinto l’opposizione dello stesso Consorzio al decreto ingiuntivo n. 499/2019, chiesto ed ottenuto dal lavoratore Ingenito Michele.
2. avverso tale decisione il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo;
3. ha resistito l’intimato con controricorso; CONSIDERATOche:
1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore del ricorrente, all’uopo munito del relativo potere, ha depositato atto in cui dichiara di rinunciare al ricorso per cassazione; a sua volta, il difensore/procuratore speciale del controricorrente ha dichiarato di accettare tale rinuncia;
2. risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione,deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.;
3. nulla dev’essere disposto quanto alle spese, giusta l’art. 391, ult. comma, c.p.c., perché il controricorrente ha aderito alla rinuncia;4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria , non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il