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Ordinanza — n. 16606/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible, rejecting request for merit re-evaluation on labor qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16606/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to re-evaluate the facts regarding the qualification of labor relationships. The lower court correctly identified that the workers were formally collaborators but functionally subordinate based on fixed hours, organization integration, and control mechanisms. The court ruled that the appellants' arguments merely sought a different factual assessment, which falls outside the scope of admissible cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; The request for a re-evaluation of facts and evidence constitutes an inadmissible appeal when it does not challenge the legal qualification of the facts but merely proposes a different factual assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal labor qualification subordinate vs collaborative re-evaluation of facts cassation admissibility contratto di allenatore contratto di management sportivo lavoro sottoposto ad autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
3 c.p.c., soltanto la identificazione operata dal giudice del merito dei criteri generali ed astratti sulla base dei quali individuare la subordinazione; può essere invece sindacata, nei limiti segnati dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la scelta delle circostanze di fatto cui è stata attribuita rilevanza qualificatoria (v.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 36 bis legge 248/2006
3, comma 3, decreto legge 12/2002, convertito dalla legge 73/2002, come modificato dall’art. 36 bis legge 248/2006 e successive modifiche; senza comunicare ai medesimi la dichiarazione di assunzione ex art.
art. 2094 c.c
Va dunque evidenziato che, nell'ambito delle controversie relative alla qualificazione delle prestazioni lavorative come rese in regime di subordinazione oppure al di fuori dei parametri normativi di cui all'art. 2094 c.c., secondo un indirizzo assolutamente consolidato (tra le tante Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11646 del 2018
Cass. n. 11646 del 2018 e Cass.
Cass. n. 13202 del 2019
11646 del 2018 e Cass. n. 13202 del 2019).
Cass. n. 6758 del 2020
Cass. S.U. n. 8053 del 2014
Cass. S.U. n. 8054 del 2014
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 14405-2019 proposto da: A.S.D. VOGHERESE NUOTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, MAGGI DONATA MARIA RITA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA PAOLO MERCURI 8, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE SQUARCIA, rappresentate e difese dall'avvocato MARIA ANGELA GHEZZI; -ricorrenti - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PAVIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4894/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/11/2018 R.G.N. 3675/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dalla ConsiglieraCARLA PONTERIO. Oggetto Lavoro subordinato R.G.N.14405/2019 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 CC Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Milano ha respinto l’appello della A.S.D. Vogherese Nuoto e di Donata Maria Rita Maggi, confermando la sentenza di primo grado, con cui era stata rigettata l’opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento n. 281/2013, emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Pavia, per avere i predetti impiegato tre lavoratori (Paolo Bernini, Simone Mietta e Giorgio Milan) senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, ex art. 3, comma 3, decreto legge 12/2002, convertito dalla legge 73/2002, come modificato dall’art. 36 bis legge 248/2006 e successive modifiche; senza comunicare ai medesimi la dichiarazione di assunzione ex art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008; senza registrare le ore di lavoro dagli stessi effettuate nel Libro unico del lavoro, ex art. 39, commi 1 e 2, L. 133/2008.

2. La Corte territoriale, conformemente al tribunale, ha ritenuto, sulla base delle prove documentali e testimoniali raccolte, che il rapporto di lavoro con i signori Paolo Bernini, Simone Mietta e Giorgio Milan, formalmente di collaborazione coordinata e continuativa, dovesse invece qualificarsi come lavoro subordinato.

3. Avverso tale sentenza la A.S.D. Vogherese Nuoto e Donata Maria Rita Maggi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia ha resistito con controricorso. È stata depositata memoria nell’interesse delle parti ricorrenti.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. e dell’art. 409 n. 3 , ultimo periodo c.c., per avere la Corte d’Appello di Milano violato o falsamente applicato i principi ed i criteri generali relativi alla qualificazione del rapporto di lavoro subordinato e quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative nonché per avere omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e, nello specifico, la natura e le caratteristiche delle prestazioni concretamente svolte dai collaboratori e la non esclusività del rapporto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

6. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 67 TUIR e dell’art. 35 D.L. 307/2008 in quanto, ai fini della qualificazione del rapporto intercorso tra ASD Vogherese Nuoto ed i signori Mietta, Bernini e Milan, la Corte d’Appello non ha tenuto conto della natura di attività sportiva dilettantistica dai medesimi espletata.

7. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 40, comma 2, D.L. 112/2008 e dell’art. 4 bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2008, per avere la Corte d’Appello ritenuto che tali norme non effettuino alcuna distinzione tra la natura subordinata o altri rapporti e siano dunque applicabili anche alle collaborazioni coordinate e continuative.

8. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente per connessione logica, sono inammissibili.

9. Deve premettersi che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, ai fini della sussistenza degli obblighi di comunicazione nei confronti del Centro per l'impiego, oggetto della controversia, non rileva la speciale disciplina tributaria relativa alle Associazioni Sportive Dilettantistiche (e la ricorrenza o meno dei relativi presupposti di fatto) né viene in questione il regime della contribuzione previdenziale ma occorre unicamente accertare se l’attività di lavoro resa dai citati lavoratori in favore della Associazione Sportiva fosse qualificabile o meno come lavoro subordinato.

10. Va dunque evidenziato che, nell'ambito delle controversie relative alla qualificazione delle prestazioni lavorative come rese in regime di subordinazione oppure al di fuori dei parametri normativi di cui all'art. 2094 c.c., secondo un indirizzo assolutamente consolidato (tra le tante Cass. n. 2622 del 2004; Cass. n. 23455 del 2009; Cass. n. 9808 del 2011), è censurabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., soltanto la identificazione operata dal giudice del merito dei criteri generali ed astratti sulla base dei quali individuare la subordinazione; può essere invece sindacata, nei limiti segnati dell'art. 360 n. 5 c.p.c., la scelta delle circostanze di fatto cui è stata attribuita rilevanza qualificatoria (v. Cass. n. 11646 del 2018 e Cass. n. 13202 del 2019).

11. Con la precisazione che gli indici cd. sussidiari della subordinazione (quali, ad esempio, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto possono essere valutati globalmente, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incida sull'atteggiarsi del rapporto (Cass. n. 6758 del 2020).

12. Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte d’appello ha fatto leva su una serie di elementi indiziari che, valutati complessivamente, sono stati considerati idonei alla qualificazione dei rapporti di lavoro come subordinati: “lo stabile inserimento dei tre lavoratori nell’organizzazione di ASD, senza mezzi propri ed utilizzando quelli di ASD”; “la previsione di orari di lavoro sostanzialmente fissi, ancorché con possibilità (preventivamente concordata) di sostituirsi l’un l’altro, ma pur sempre a copertura di orari prestabiliti”; “la previsione di una retribuzione fissa, a fascia oraria per Milan e Bernini, e con un compenso mensile (anch’esso fisso) per Mietta”; “il potere di coordinamento e di controllo che ASD si era – non formalmente – ma di fatto chiaramente riservata sull’attività svolta dai lavoratori attraverso il coordinatore Simone Mietta (figlio di Donata Maggi)”.

13. Rispetto a tale ricostruzione in fatto, le censure mosse in questa sede, nonostante il formale richiamo al vizio di violazione di norme di diritto, si risolvono nella critica della valutazione degli elementi probatori operata dal giudice dell'appello e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi, devolvendo a questa Corte un'inammissibile rivalutazione del merito, che neppure si colloca nel perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., come delineato dalle S.U. di questa Corte con le sentenze n. 8053 e n. 8054 del 2014).

14. Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

15. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.16. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a tit