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Ordinanza — n. 16605/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on job classification, upholding lower court's factual assessment of duties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16605/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Beniamino Capasso's appeal against the Second Instance Court's refusal to upgrade his job classification and award damages for demotion. The lower court found that Capasso's duties were purely executive, requiring strict instructions without autonomy or discretion, which matched the lowest grade in the collective agreement. The Supreme Court affirmed this conclusion, ruling that appeals can only challenge legal errors under specific statutory limits, not re-evaluate the factual appreciation of evidence already made by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: The Court of Cassation cannot re-examine the factual appreciation of evidence made by the court of first instance unless specific statutory conditions for legal error are met, thereby upholding the principle of double conformity.

Parole chiave

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job classification appeal dual conformity principle factual appreciation review collective agreement grade demotion damages claim branca d'attività con diritto all'indennità compenso per prestazioni risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Le censure mosse dal ricorrente investono, nella sostanza, la valutazione del materiale probatorio raccolto, non consentita in questa sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nella specie non applicabile in ragione della disciplina cd.
Art. 348 ter c.p.c.
della doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.
art. 116 c.p
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all'art.
art. 360 c.p
116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 92 c.p
Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
art. 348 ter c.p
della doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 30580 del 2019
Cass. n. 30580 del 2019; n.
Cass. n. 8589 del 2015
Cass., S.U. n. 20867 del 2020
Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass.
Cass. n. 11892 del 2016
20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass.
Cass. n. 25216 del 2014
25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art.
Cass. S.U. n. 4315 del 2020
Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 31993-2019 proposto da: CAPASSO BENIAMINO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE MARRA; -ricorrente - contro BOSTON TAPES S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo studio dell'avvocato LUCA DI PAOLO, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2724/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/05/2019 R.G.N. 3759/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Oggetto Inquadramento professionale R.G.N.31993/2019 Cron. Rep. Ud.27/03/2024 CC Rilevato che:

1. La Corte d'Appello di Napoli ha respinto l’appello di Beniamino Capasso, confermando la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la domanda di superiore inquadramento per il periodo da ottobre 2000 a giugno 2005 e di condanna della datrice di lavoro, Boston Tapes spa, al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno per il demansionamento subito a partire da luglio 2005.

2. La Corte territoriale ha accertato, in base alle prove testimoniali raccolte, che le mansioni svolte dal Capasso, nel periodo per cui è causa, avevano natura prettamente esecutiva, erano esercitate sulla base di istruzioni e direttive precise e non implicavano alcuna responsabilità, autonomia e discrezionalità e neanche coordinamento e controllo del personale addetto al servizio di vigilanza. Il Capasso “lavorava in portineria, rispondeva al telefono… Qualche volta accoglieva visitatori esterni, annunciandone l'arrivo agli impiegati della Boston e dando le varie indicazioni, permetteva ai camion diretti al magazzino l'accesso, su richiesta degli impiegati dell'ufficio faceva qualche commissione… ritirava presso le Camere di Commercio certificati (richiesti dagli impiegati)… si limitava a portare i documenti presso la Camera di Commercio e a riportarli indietro vidimati, senza mai interloquire nel merito del documento… opportunamente autorizzato si recava in banca e prelevava gli assegni circolari oppure ritirava somme in contanti… effettuava acquisti di piccola merce al dettaglio su richiesta dei vari capi reparto, riceveva su autorizzazione del responsabile in amministrazione plichi contenenti denaro o assegni… distribuiva i cedolini paga… aveva piccole somme per acquisti esterni disposti dal Tarantino al quale poi riferiva affinché questi potesse provvedere alla rendicontazione di cassa” (sentenza p. 3).

Tale attività corrispondeva alla declaratoria di livello F al medesimo riconosciuta, concernente il lavoratore che esegue “compiti secondo istruzioni ricevute nell'ambito diprocedure e metodi dati, con limitata possibilità di scelta tra differenti opzioni”. Non vi era spazio quindi per riconoscere il diritto alla superiore qualifica e, di conseguenza, neppure per ravvisare il denunciato demansionamento.

3. Avverso tale sentenza Beniamino Capasso ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La Boston Tapes spa ha resistito con controricorso.

4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo e controverso, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso l'avvenuta acquisizione della prova della autonomia gestionale e del maneggio di denaro da parte del ricorrente. Il ricorrente evidenzia il contrasto tra la sentenza e le dichiarazioni testimoniali raccolte, a cui fa ampi riferimenti; allega che la Direzione Provinciale del Lavoro si è espressa ravvisando le condizioni per un inquadramento in un livello diverso da quello riconosciuto.

6. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in relazione alla sentenza della Corte costituzionale. Censura la statuizione di condanna alle spese sul rilievo che il lavoratore deve promuovere il giudizio senza poter conoscere elementi rilevanti e decisivi nella disponibilità del solo datore di lavoro.

7. Il primo motivo non può essere accolto.

8. La Corte di merito si è attenuta ai principi enunciati da questa S.C. e, specificamente, al procedimento logico- giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato attraverso le tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v. Cass. n. 30580 del 2019; n. 8589 del 2015). Le censure mosse dal ricorrente investono, nella sostanza, la valutazione del materiale probatorio raccolto, non consentita in questa sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nella specie non applicabile in ragione della disciplina cd. della doppia conforme, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c.

9. Neppure è fondata la censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. che, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Tali vizi non sono prospettati nel motivo di ricorso in esame ove è unicamente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura, come detto, preclusa in ragione della c.d. doppia conforme. Peraltro, come rilevato dalla società controricorrente, il ricorso riporta brani che in realtà non appartengono alla sentenza impugnata (v. ricorso, p. 8 ultimo cpv.) ma, probabilmente, alla sentenza pronunciata nel diverso procedimento instaurato da Alfonso Basile (su cui v. ordinanza Cass. n. 5003/2021).

10. Neppure il secondo motivo è fondato poiché, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia di provvedere alla loro quantificazione entro i limiti fissati dalle tabelle vigenti (v. Cass. n. 19613 del 2017; n. 8421 del 2017; Sez. 6 n. 24502 del 2017).

11. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.

12. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.

13. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo