Cassation appeal dismissed for non-appeal due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the Ministry of Education failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Ministry argued for the appeal's continuation, but the opposing parties contended that the silence constituted a formal waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, such silence is deemed a renunciation, thereby extinguishing the proceedings and awarding costs to the respondents.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment constitutes a deemed renunciation, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 31732/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, domiciliato in ROMA VIA DE PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro BRANCATI RAFFAELLA, GIORDANO TERESA, TEDESCO NUNZIATINA, FAIELLA FILOMENA, STABILE LUCIANA, PASTORE FRANCESCO, GIORDANO GIOVANNI LUDOVICO, VALISENA MARGHERITA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell’avvocato GIANNARINI MARIO rappresentato e difeso dagli avvocati DE GRANDIS TOMMASO MARIA, SORRENTINO FAUSTA, NASTASI GIUSEPPE -controricorrenti- nonché contro SENATORE ALFONSINA, domiciliato come da pec registri di giustizia presso l’avvocato SALERNO ANTONIO -controricorrente- nonché contro BISOGNO ANGELA, BALDI TERESA-intimati- avverso la SENTENZA n. 384/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO SALERNO il 02/10/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controparti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, quanto ad Alfonsina Senatore, in euro 1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge e, quanto agli altri controricorrenti, con distrazione in favore degli avv.ti Tommaso Maria De Grandis, Giuseppe Nastasi e Fausta Sorrentino, in euro 3.200,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%ed agl