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Decreto — n. 16492/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's explicit withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 16492/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The appellant, a cooperative bank, had previously sued Salerni Jenny Maria, but the withdrawal was communicated and accepted by the opposing party. Consequently, the court ruled that no further action was necessary as the dispute was voluntarily abandoned by the initiating party.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws the appeal and the withdrawal is accepted by the other party, the proceedings are extinguished without a substantive judgment on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings plaintiff withdrawal acceptance of withdrawal Italian civil procedure Corte di Cassazione decreto ingiuntivo soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

o nella causa vertente tra: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ABRUZZESE CAPPELLE SUL TAVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avv. Franco Sabatini, domicilio digitale ; dall’Avv. Arturo Maresca, domicilio digitale ; nonché dall’Avv. Franco Raimondo Boccia, domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro SALERNI JENNY MARIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Luca Grossi, domicilio digitale , giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza n.135-2023 emessa dalla Corte d’Appello di L’Aquila, depositata il 15.5.2023, N.R.G. 204-2022; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinuncia di parte ricorrente,comunicazione all a contropartee accettazione della stessa;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 11.6.2024 Il Presidente Antonio Manna