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Decreto — n. 16485/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16485/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16485/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del giudizio di legittimità, che vanno compensate, in quanto le prime pronunce della S.C. sui temi decisivi sono successive all’introduzione del ricorso per cassazione;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16485/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del giudizio di legittimità, che vanno compensate, in quanto le prime pronunce della S.C. sui temi decisivi sono successive all’introduzione del ricorso per cassazione;

Parole chiave

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anticipo delle spese spese di difesa ripetibili dell'avvocato spese di esecuzione rimborso delle spese spese di gratuito patrocinio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
2/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA il 03/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17013/2023 R.G. proposto da: RUSSELLO MARIA, DI CARO URSOLA, FAZIO VINCENZA RITA, CAPRARO ELISA RITA, FORTUNATO GIUSEPPA, domiciliati come da pec registri di giustizia presso l’Avv. MARINELLI MASSIMILIANO che li rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonché contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA AMBITO TERRITORIALE ENNA E CALTANISSETTA -intimati- avverso la SENTENZA n. 2/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA il 03/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del giudizio di legittimità, che vanno compensate, in quanto le prime pronunce della S.C. sui temi decisivi sono successive all’introduzione del ricorso per cassazione;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del medesimo