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Decreto — n. 16482/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16482/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16482/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16913/2023R.G. proposto da: CARLENTINI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 101, presso lo studio dell’avvocato DENICOLAI ROBERTO rappresentata e difesa dall'avvocato CAUDULLO DINO -ricorrente- contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 718/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 29/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16482/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 16913/2023R.G. proposto da: CARLENTINI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 101, presso lo studio dell’avvocato DENICOLAI ROBERTO rappresentata e difesa dall'avvocato CAUDULLO DINO -ricorrente- contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 718/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 29/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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diritto al risarcimento danni principio della copertura dei costi indennità di patrocinio anticipo delle spese risarcimento per errore giudiziario ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
718/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 29/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16913/2023R.G. proposto da: CARLENTINI PATRIZIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA, 101, presso lo studio dell’avvocato DENICOLAI ROBERTO rappresentata e difesa dall'avvocato CAUDULLO DINO -ricorrente- contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA - UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SIRACUSA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 718/2023 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 29/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali del giudizio di legittimità, che vanno compensate, in quanto le prime pronunce della S.C. sui temi decisivi sono successive all’introduzione del ricorso per cassazione;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione, con compensazione delle spese del medesimo giudizio.