Italian Supreme Court dismisses appeal and settles dispute via agreement between Prada S.p.A. and Buttini Lia.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the matter of contention ceased following a consensual settlement agreement reached between the parties. Prada S.p.A. had previously appealed a Milan appellate court decision that nullified a non-compete clause and ordered payment to Buttini Lia. The court accepted the parties' joint request to terminate the litigation based on this new agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 c.p.c.; Art. 177 c.p.c.: Upon a consensual settlement agreement submitted by both parties, the court declares the matter of contention ceased, terminating the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24943-2018 proposto da: PRADA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso lo studio dell'avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCELLO GIUSTINIANI, ARIANNA COLOMBO; -ricorrente - contro BUTTINI LIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato ANSELMO CARLEVARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO BACCI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 950/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/06/2018 R.G.N. 824/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. FATTI DI CAUSA Oggetto R.G.N.24943/2018 Cron. Rep. Ud.03/04/2024 CC La Corte di appello di Milano aveva rigettato l’appello proposto da Prada spa avverso la decisione con cui il locale tribunale aveva accolto il ricorso proposto da Buttini Lia e dichiarato la nullità della clausola H del patto di non concorrenza stipulato dalle parti con conseguente condanna della società Prada al pagamento della somma di E. 14.546,10, a titolo di corrispettivo del patto, oltre accessori e spese di lite. Avverso tale decisione la società aveva proposto ricorso cui aveva resistito con controricorso Lia Buttini.
Nelle more del giudizio con nota depositata telematicamente, la società Prada spa comunicava essere intervenuta tra le parti intesa transattiva sottoscritta in sede protetta con la quale era definita la lite e assunto l’impegno di depositare innanzi al Giudice di legittimità l’accordo in questione, con la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. La causa era decisa in data odierna. RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte, preso atto dell’accordo conciliativo intervenuto tra le parti con il quale si è definita consensualmente la controversia, e considerata la richiesta congiunta, dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compe