Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance judgment in the case of Spina Vincenzo against Poste Italiane SPA extinguished. The appellant failed to request a decision on the proposed settlement within the mandatory 40-day period following the communication of the offer. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the imposition of costs on the recalcitrant party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22341/2023 R.G. proposto da : SPINA VINCENZO, elettivamente domiciliato in POTENZA VIA DEL GALLITELLO 116/B DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato LOVELLI COSIMO (LVLCSM68E05G942G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato MELE MARCO (MLEMRC61B01F839U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARDAROPOLI ROMANO (CRDRMN58M19F839E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n.710/2023 depositata il 24/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto che ;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori dilegge . Così de