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Decreto — n. 16211/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16211/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16211/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23882/2023 R.G. proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliato in MILANO VIA FRANCESCO SFORZA, presso lo studio dell’avvocato CALABRESE ADRIANA (CLBDRN53A64A271G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PELLEGATTA SERGIO, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO MONFORTE 39 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CIVITELLI VALENTINA (CVTVNT71E47F205P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIVITELLI ALBA CHIARA ELENA (CVTLCH72T41F205T), QUADRIO FRANCESCA (QDRFNC71M50F205F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.270/2023 depositata il 22/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 16211/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliato in MILANO VIA FRANCESCO SFORZA, presso lo studio dell’avvocato CALABRESE ADRIANA (CLBDRN53A64A271G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PELLEGATTA SERGIO, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO MONFORTE 39 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CIVITELLI VALENTINA (CVTVNT71E47F205P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIVITELLI ALBA CHIARA ELENA (CVTLCH72T41F205T), QUADRIO FRANCESCA (QDRFNC71M50F205F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.270/2023 depositata il 22/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali mancato versamento dell'anticipo spese condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione ammende per infrazione procedurale spese susseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23882/2023 R.G. proposto da : TRENORD SRL, elettivamente domiciliato in MILANO VIA FRANCESCO SFORZA, presso lo studio dell’avvocato CALABRESE ADRIANA (CLBDRN53A64A271G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PELLEGATTA SERGIO, elettivamente domiciliato in MILANO CORSO MONFORTE 39 DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato CIVITELLI VALENTINA (CVTVNT71E47F205P) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CIVITELLI ALBA CHIARA ELENA (CVTLCH72T41F205T), QUADRIO FRANCESCA (QDRFNC71M50F205F) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.270/2023 depositata il 22/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così de