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Ordinanza — n. 16137/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging factual findings on senior duties without specific legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16137/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Sandro Colaiacovo's appeal inadmissible, dismissing his challenge to the lower court's factual findings regarding his administrative duties. Colaiacovo argued that his representation in court constituted superior-level work under specific civil service regulations, but the Ministry maintained that such tasks were merely part of broader coordination functions. The court rejected the appeal because the applicant failed to demonstrate a specific violation of legal interpretation principles, merely contesting the court's assessment of the factual prevalence of his duties.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. 139/2000; Art. 52 d.lgs. 165/2001: An appeal challenging the lower court's factual finding on the prevalence of superior duties is inadmissible unless the applicant specifically alleges a violation of interpretive canons or legal application.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual findings civil service career superior duties interpretive canons posizioni amministrative del funzionario ufficiale esecutore prefetto di polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. n. 139 del 2000
Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e delle tabelle A e B del d.lgs.
Art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
139 del 2000, dell’art. 52 del d.lgs.
Art. 36 Cost.
165 del 2001, dell’art. 36 Cost., degli artt.
Artt. 1362 e 1363 cod. civ.
36 Cost., degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. anche in relazione al contratto integrativo del Ministero dell’interno stipulato il 26 settembre 2010, del C.C.N.L.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art.
art. 36 Cost
165 del 2001, dell’art. 36 Cost., degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Occorre, invece,dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 25236-2019 proposto da: Colaiacovo Sandro, elettivamente domiciliato in Roma, via Muzio Clementi n. 68, presso lo studio dell ’Avv. Alessandro Manno , che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro Ministero dell ’ interno , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ’A vvocatura Generale d ello Stato presso i cui Uffici domicilia in Roma, viadei Portoghesi n. 12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1547/2019 della Corte d’appello di R oma , depositata il 29/04/2019 R.G.N. 598/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere Ileana Fedele.

FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’interno e, di conseguenza, ha respinto la domanda Oggetto Lavoro pubblico mansioni superiori R.G.N.25236/2019 Cron. Rep. Ud.23/05/2024 CC proposta da Sandro Colaiacovo, inquadrato come funzionario amministrativo F3, volta al riconoscimento del diritto al trattamento retributivo per la qualifica di vice prefetto aggiunto, area dirigenziale , per effetto dello svolgimento di mansioni superiori nel periodo dal gennaio 2010 al dicembre 2013, avuto riguardo alle funzioni di rappresentanza della Prefettura di Roma nelle vertenze davanti ai Tribunali civili e Giudici di pace.

2. Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, esaminata la normativa relativa alla carriera prefettizia e in particolare la tabella A, richiamata dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 139 del 2000, ha osservato che la rappresentanza in giudizio dell’amministrazione è citata alla lett.

g) ed è contemplata nell’ambito della più ampia funzione di direzione e coordinamento dei servizi comuni, la quale, a sua volta, è una delle tante attribuzioni del personale della carriera prefettizia, più ampie e significative, come desumibile anche dalla tabella B, pure allegata al citato decreto legislativo, in ordine alle funzioni conferibili alle diverse qualifiche di cui si compone la carriera prefettizia (fra cui, responsabile dell’area degli affari legali e del contenzioso anche ai fini della rappresentanza in giudizio dell’amministrazione). Pertanto, pur a voler dare per accertato che il funzionario avesse effettivamente svolto le mansioni dedotte, ciò non sarebbe stato sufficiente per il richiesto riconoscimento comunque per mancanza del requisito dell’attribuzione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale dei compiti propri della mansionesuperiore.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Sandro Colaiacovo affidato ad un unico motivo, mentre il Ministero si è costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussionesenza svolgere difese.

4. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 e delle tabelle A e B del d.lgs. n. 139 del 2000, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 36 Cost., degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. anche in relazione al contratto integrativo del Ministero dell’interno stipulato il 26 settembre 2010, del C.C.N.L. del comparto ministeri 1998-2001, ex art. 360 , primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

2. Il motivo, nei termini formulati è inammissibile, perché, pur adducendo una violazione di legge, mira in effetti a porre in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito in ordine all’insussistenza del requisito della prevalenza delle mansioni superiori svolte, peraltro senza prospettare alcuna specifica violazione dei canoni ermeneutici (fra molte, Cass. Sez. 3, 28/11/2017, n. 28319).

3. Alla soccombenza non con segue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, atteso che il Ministero non ha svolto alcuna concreta attività difensiva.

4. Occorre, invece,dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se