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Ordinanza — n. 16134/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows non-manager to claim superior duties when replacing a manager, overturning lower court dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16134/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Bari Court of Appeal's dismissal of Grazia Rubino's claim for superior duties and pay differentials. Rubino, a non-managerial employee in category D2, argued that her temporary replacement of a director constituted superior duties under civil code and labor law. The court ruled that the lower court incorrectly applied rules for single-level management roles to Rubino's situation as a non-manager performing managerial tasks.

Regesto Legislator

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Art. 52 d.lgs. n. 165/2001; Art. 2103 cod. civ.: When a non-managerial employee performs managerial duties by replacing a manager, superior duties are recognized under labor law, distinguishing this from single-level management roles where no such status exists.

Parole chiave

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superior duties recognition non-managerial employee managerial replacement labor law classification salary differential claim public health sector temporary assignment status occupazione sostitutiva esigibile

Disposizioni normative citate

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Art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
né l’art. 52 del d.lgs.
Art. 2103 cod. civ.
D , dipendente di una ASL), ove è stato sottolineato che il principio per il quale non è configurabile lo svolgimento di mansioni superiori nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2103 cod.
Art. 36 Cost.
Art. 18 C.C.N.L. comparto dirigenza sanitaria
Art. 132 n. 4 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo si deduce la nu llità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111 Cost., per aver motivato la sentenza su basi insanabilmente contraddittorie, avendo premesso che Grazia Rubino non è dirigente ed avendo poi precisato che le norme applicate presuppongono la qualifica di dirigente.
art. 2103 cod. civ
D , dipendente di una ASL), ove è stato sottolineato che il principio per il quale non è configurabile lo svolgimento di mansioni superiori nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2103 cod.
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., per aver motivato la sentenza su basi insanabilmente contraddittorie, avendo premesso che Grazia Rubino non è dirigente ed avendo poi precisato che le norme applicate presuppongono la qualifica di dirigente.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, 29/01/2024, n. 2695
Il primo motivo è fondato, come da precedente in termini di questa Corte (Cass. Sez. L, 29/01/2024, n. 2695, relativ a ad ipotesi di svolgimento di funzioni dirigenziali da parte di collaboratore cat.
Cass. Sez. L, 28/11/2018, n. 30811
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 22789-2019 proposto da: Rubino Grazia, elettivamente domiciliata in Roma, piazza dei Prati d egli Strozzi n. 22 , presso lo studio dell ’Avv. Gaetano Veneto , che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro Istituto di r icerca e c ura a c arattere s cientifico (I.R.C.C.S.) Ospedale Oncologico d i Bari “ Giovanni Paolo II ” , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in R oma , via Portuense n. 104, rappresentato e difeso dall ’Avv. Vito Aurelio Pappalepore; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2406/2018 della Corte d’appello di Bari, depositata il 15/02/2019 R.G.N. 1546/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere Ileana Fedele.

FATTI DI CAUSA 1.La Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame proposto dall’Istituto di Oggetto Lavoro pubblico mansioni superiori R.G.N.22789/2019 Cron. Rep. Ud.23/05/2024 CC ricerca e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) Ospedale Oncologico di Bari “Giovanni Paolo II” e ha respinto la domanda proposta da Grazia Rubino per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e delle relative differenze retributive.

2. Nei limiti di interesse nella presente sede , la Corte territoriale, premesso che Grazia Rubino, dipendente inquadrata nella qualifica di collaboratore amministrativo, cat. D2 (D3 a decorrere dal 1° gennaio 2010) del C.C.N.L.del Personale del Comparto dei dipendenti del S ervizio Sanitario Nazionale, aveva svolto funzioni dirigenzialidal gennaio 2007 al settembre 2010 come responsabile dell’area gestione risorse umane in sostituzione del responsabile e fino alla copertura del posto, ha ritenuto che non trovano applicazione al rapporto dirigenziale né l’art. 2103 cod. civ. né l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001; il caso specifico ricadrebbe invece nella specifica disciplina dettata dall’art. 18 del contratto collettivo dell’area dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., nel quale si ribadisce che le sostituzioni non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, con la previsione di una speciale indennità, commisurata al livello di complessità della struttura diretta, ritenuta adeguatamente remunerativa.

2. Avverso tale pronuncia Grazia Rubino propone ricorso per cassazione articolato in due motivi, cui resiste l’Istituto con controricorso.

3. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, 2103 cod. civ., 36 Cost., e 18 del C.C.N.L. comparto dirigenza sanitaria dell’8 giugno 2000, sul rilievo chel’interpretazione resa nella sentenza impugnata è coerente se applicata ad un dirigente che sostituisce un altro dirigente e non già se la sostituzione avviene da parte di un dipendente che, privo della qualifica dirigenziale, svolga le mansioni superiori, come nel caso di specie.2. Con il secondo motivo si deduce la nu llità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., per aver motivato la sentenza su basi insanabilmente contraddittorie, avendo premesso che Grazia Rubino non è dirigente ed avendo poi precisato che le norme applicate presuppongono la qualifica di dirigente.

3. Il primo motivo è fondato, come da precedente in termini di questa Corte (Cass. Sez. L, 29/01/2024, n. 2695, relativ a ad ipotesi di svolgimento di funzioni dirigenziali da parte di collaboratore cat. D , dipendente di una ASL), ove è stato sottolineato che il principio per il quale non è configurabile lo svolgimento di mansioni superiori nell’ambito del ruolo e del livello unico della dirigenza sanitaria, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ., presuppone la posizione di un soggetto inserito nel ruolo unico dirigenziale, situazione divergente da quella di un collaboratore professionale di cat.

D, del C.C.N.L. del comparto sanità, quindi di un dipendente privo della qualifica dirigenziale, che assuma il compito di svolgere - in fatto – le superiori mansioni dirigenziali. In tale differente evenienza, si applica invece il consolidato principio secondo cui l’assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall’atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori, rilevante ai fini e per gli effetti previsti dall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, la cui applicazione non è neppure impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall’assenza di un atto formale e dalla mancanza della previa fissazione degli obiettivi, che rileva, eventualmente, solo per escludere il diritto a percepire anche la retribuzione di risultato (così, fra molte, Cass.

Sez. L , 28/11/2018, n. 30811).

4. Ne consegue l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo motivo, la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe il rinvio della causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, alla quale si demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio.