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Ordinanza — n. 16086/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for revocation due to lack of error in perceiving a previously rejected nullity claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16086/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared inadmissible Luigi Di Pilato's appeal for revocation against a lower court's decision upholding a dismissal. The worker argued the appellate court failed to examine his claim for nullity under Article 2110 of the Civil Code, but the court found this claim had already been formally rejected for tardiness. Consequently, the appellate court's subsequent ruling on the dismissal was a valid exercise of jurisdiction rather than a procedural error warranting revocation.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 2110 c.c.: A revocation appeal is only admissible if the lower court erroneously perceives the non-existence of a claim that was ritually presented, not merely if it omits to examine a claim that was already rejected on merits.

Parole chiave

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appeal for revocation nullity of dismissal error in perceiving acts tardiness of claim correspondence between claim and judgment annullamento del licenziamento licenziamento per motivi economici abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
Art. 2110 c.c.
non solo perché imputava, in realtà, al giudice di appello una inesatta valutazione di diritto ma anche perché non si avvedeva che la domanda (di nullità del licenziamento per violazione dell’art. 2110 c.c.) era stata, comunque, delibata e respinta nel merito.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L.
Art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.4(ex art.
art. 2110 c.c
non solo perché imputava, in realtà, al giudice di appello una inesatta valutazione di diritto ma anche perché non si avvedeva che la domanda (di nullità del licenziamento per violazione dell’art. 2110 c.c.) era stata, comunque, delibata e respinta nel merito.
artt. 132 c.p
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c.
art. 112 c.p
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.4(ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 12958 del 2011
civ., e non con i mezzi ordinari, in tal caso non sussistendo una relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 12958 del 2011, Cass.
Cass. n. 27555 del 2011
12958 del 2011, Cass. n. 27555 del 2011.
Cass. n. 30850 del 2018
Cass. n. 30850 del 2018).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 9156-2022proposto da: DI PILATO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI N. 6 presso lo studio dell'avvocato GEMMA PATERNOSTRO, rappresentato e difeso dall'avvocato OLINTO RAFFAELE VALENTINI; -ricorrente - contro ALTOMONTE MAURO; - intimato - avverso la sentenza n. 1462/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/09/2021 R.G.N. 545/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha respinto il ricorso per revocazione proposto da Luigi Di Oggetto REVOCAZIONE R.G.N.9156/2022 Cron.

Rep. Ud.08/05/2024 CC Pilato avverso la sentenza n. 290/2021 della medesima Corte di appello che, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 20.3.2017 da Mauro Altomonte al Di Pilato per abbandono del posto di lavoro a seguito di diverbio e colluttazione con un proprio superiore gerarchico accaduti in data 13.2.2017.

2. La Corte territoriale ha rilevato che l’errore revocatorio indicato dal ricorrente (falsa rappresentazione in ordine alla domanda di nullità del licenziamento per violazione dell’art.2110 c.c., dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale in quanto tardiva) non integrava le condizioni richieste dall’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. non solo perché imputava, in realtà, al giudice di appello una inesatta valutazione di diritto ma anche perché non si avvedeva che la domanda (di nullità del licenziamento per violazione dell’art. 2110 c.c.) era stata, comunque, delibata e respinta nel merito.

3. Il lavoratore ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il datore di lavoro è rimasto intimato.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato di esaminare la questione della omessa applicazione dell’art. 2110 c.c. e della domanda di nullità del licenziamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) avendo, la Corte distrettuale, trascurato l’errore compiuto nella percezione degli atti del giudizio e l’omessa valutazione della domanda del lavoratore collegata alla violazione dell’art, 2110 c.c.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c.4(ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) avendo, la Corte territoriale, deciso nel merito la questione posta (e relativa nullità del licenziamento per violazione dell’art. 2110 c.c.) incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Questa Corte ha, per vero, precisato che, se il giudice di merito omette di pronunciare su una domanda che si assume essere stata ritualmente proposta, motivando la propria decisione col fatto che quella domanda non sarebbe mai stata formulata, la sentenza contenente tale statuizione dev'essere impugnata con la revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e non con i mezzi ordinari, in tal caso non sussistendo una relazione di alternatività tra errore revocatorio e principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (Cass. n. 12958 del 2011, Cass. n. 27555 del 2011.

Cass. n. 30850 del 2018). Costituisce, invero, errore revocatorio quello del giudice che ha erroneamente percepito l'insussistenza della domanda che invece era stata ritualmente presentata (se invece il giudice semplicemente ne omette l'esame, senza affermarne espressamente (ed erroneamente) l'insussistenza della stessa, si ricade nella violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e quindi si tratta di unerror in procedendo che deve 3 essere censurato con gli ordinari mezzi di impugnazione).

6. Nel caso di specie la sentenza impugnata per revocazione non ha omesso di statuire sulla domanda di nullità del licenziamento per violazione dell’art. 2110 c.c. in quanto, dopo averne rilevato l’inammissibilità per tardività, ha comunque esaminato la domanda ritenendo che non era stato intimato alcun licenziamento “per malattia” (posto che il lavoratore era stato sospeso dal servizio all’atto della contestazione disciplinare e che nessuna richiesta di giorni di malattia era mai stata inoltrata); statuizione che, infatti, è stata impugnata con ricorso per cassazione.

7. In conclusione, il ricorso è inammissibile, nulla sulle spese in assenza di controricorrente.

8. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato –se dovuto - previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis