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Ordinanza — n. 15976/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to failed service of process and res judicata of first instance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15976/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the hospital's appeal against the labor court's partial ruling regarding a worker's employment contract. The hospital argued the appeal was invalid because the service of process failed due to an error in identifying the recipient's address, while the worker claimed a substantive joint litigation existed. The court held that the service was legally non-existent because the appellant failed to promptly re-initiate the notification process after the initial failure, and the first-instance judgment had already become final.

Regesto Legislator

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Art. 291 c.p.c.; Art. 325 c.p.c.; Art. 382 c.p.c.: When service of process fails due to the appellant's error in identifying the correct address, the appellant must immediately re-initiate the notification within half the statutory time limit; failure to do so renders the service non-existent, and the first-instance judgment becomes res judicata.

Parole chiave

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service of process res judicata notification failure procedural nullity re-initiation deadline labor dispute appeal dismissal contratti di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 291 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c.
Art. 325 c.p.c.
Art. 382 c.p.c.
La sentenza impugnata è cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.Le spese del giudizio di appello e del processo di cassazione sono compensate, ai sensi dell’art.
Art. 92 c.p.c.
art. 291 c.p
MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c.
art. 325 c.p
art. 331 c.p
2)Il secondo motivo, con il quale parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c.
art. 382 c.p
La sentenza impugnata è cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.Le spese del giudizio di appello e del processo di cassazione sono compensate, ai sensi dell’art.
art. 92 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., SU, n. 14916 del 20 luglio 2016
Cass., SU, n. 14594 del 15 luglio 2016
(Cass., SU, n. 14594 del 15 luglio 2016), l’erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l’inesistenza della stessa ove ad essa consegua, come nella specie, l’omessa consegna dell’atto da notificare (Cass., Sez.
Cass., Sez. 3, n.26960 del 20 settembre 2023
14594 del 15 luglio 2016), l’erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l’inesistenza della stessa ove ad essa consegua, come nella specie, l’omessa consegna dell’atto da notificare (Cass., Sez. 3, n.26960 del 20 settembre 2023 ;
Cass., Sez. 5, n. 40724 del 20 dicembre 2021
Cass., Sez. 5, n. 40724 del 20 dicembre 2021, non massimata).
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Testo completo

ula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35505/2019 proposto da: Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Merola e elettivamente domiciliata in Roma, via Lima 7, presso l’Avv. Pasquale Iannuccilli; -ricorrente- contro Annamaria Di Dato, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Fontanarosa e domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI n. 2843/2019, pubblicata il 15 maggio 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Annamaria Di Dato, con ricorso depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 30 dicembre 2011, premesso di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze dell’Azienda ospedaliera di Caserta dal 21 febbraio 2007 al 30 giugno 2008 con le mansioni di ausiliario specializzato con orario di 36 ore settimanali in forza di plurimi contratti somministrazione e relative proroghe prima per il tramite di Adecco Italia spa e, in seguito, della Lavorint Risorse spa, ha dedotto la nullità di detti contratti per difetto di causa e forma e il superamento del limite di 36 mesi, chiedendo che fosse accertata l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la citata P.A., con condanna al risarcimento del danno.

L’Azienda ospedaliera di Caserta si è costituita, come pure la Adecco Italia spa, mentre la Lavorint Risorse spa è rimasta contumace. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 2295/14, ha rigettato il ricorso. Annamaria Di Dato ha proposto appello, notificato alla sola Azienda ospedaliera di Caserta, la quale si è costituita. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2843/2019, ha accolto, in parte, il gravame. L’Azienda ospedaliera di Caserta ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Annamaria Di Dato si è difesa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. in quanto la notificazione del ricorso in appello e del relativo decreto di comparazione delle parti tentata dall’appellante, attuale controricorrente,sarebbe stata non nulla, ma inesistente. La doglianza è fondata. L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità(Cass., SU, n. 14916 del 20 luglio 2016) .

Tali elementi consistono:

a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;

b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. Secondo la giurisprudenza di questa S.C. (Cass., SU, n. 14594 del 15 luglio 2016), l’erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l’inesistenza della stessa ove ad essa consegua, come nella specie, l’omessa consegna dell’atto da notificare (Cass., Sez. 3, n.26960 del 20 settembre 2023 ;

Cass., Sez. 5, n. 40724 del 20 dicembre 2021, non massimata). Al riguardo, la corte territoriale ha dato atto, a pagina 2 della decisione, della circostanza che la notificazione dell’appello non era andata a buon fine “per essere il notificante incorso nell’errore di individuazione del luogo dove la notificazione dovesse essereeffettuata”.Indubbiamente, Cass., SU, n. 14594 del 15 luglio 2016 h a precisato che “in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”.

Peraltro, questo principio è operativo purché l’esito negativo della prima notifica non siadipeso da ragioni imputabili all’appellante. L’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario costituisce, però, una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante (Cass., Sez. 3, n. 26960del 20 settembre 2023 ; Cass., Sez. 5, n. 40724 del 20 dicembre 2021, non massimata). Inoltre, non risulta, dalla sentenza impugnata, che l’interessata abbia riattivato prontamente l’attività notificatoria. La corte territoriale ha, quindi, errato ad autorizzare l’attuale controricorrente a rinnovare la notificazione dell’atto di gravame, atteso che oramai essa era decaduta dall’impugnazione. 2)Il secondo motivo, con il quale parte ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 331 c.p.c. e l’apparenza della motivazione atteso che, nella specie, vi sarebbe stato un litisconsorzio sostanziale originario, poiché la lavoratrice avrebbe impugnato in via diretta i contratti, chiedendo ne fosse dichiarata la nullità, e processuale sopravvenuto, siccome la Lavorint Risorse spa era stata parte nel giudizio di primo grado e la causa aveva natura unitaria, non deve essere esaminato, atteso l’accoglimento della prima censura. 3)Il ricorso è accolto quanto al primo motivo, assorbito il secondo .

La sentenza impugnata è cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., in quanto la corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto dell’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.Le spese del giudizio di appello e del processo di cassazione sono compensate, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in ragione della complessità delle questioni processuali affrontate.

P.Q.M.

La Corte, -accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; -cassa la sentenza impugnata senza rinvio; - compensa fra le parti le spese d el giudizio di