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Ordinanza Interlocutoria — n. 15972/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to new session regarding minimum tenure duration for external administrative appointments.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15972/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new session for public hearing to address a nomofilactic issue. Silvana Sarlo argued that her administrative appointment duration violated statutory requirements by being shorter than the mandated triennial minimum. The court identified a need to clarify the applicability of a specific precedent concerning external appointments to local entities before ruling on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; Cass., Sez. L, n. 478/2014: When a case involves the interpretation of statutory provisions regarding the minimum duration of external administrative appointments and requires clarification of binding precedent, the court must remand the case for public hearing.

Parole chiave

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administrative appointments minimum tenure duration external personnel nomofilactic issue remand for hearing local entities statutory interpretation posizioni amministrative del funzionario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Cass., Sez. L, n. 478/2014

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. L, n. 478/2014
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Testo completo

Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 11318/2018 proposto da: Silvana Sarlo, rappresentata e difesa dall’Avv. Vito Crimi e domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico Gullo e Ferdinando Mazzacuva ed elettivamente domiciliata in Roma, via Matteo Boiardo 12, presso l’Avv. Giuseppe Morabito; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI REGGIO CALABRIA n. 805/2017, pubblicata il 6 ottobre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Silvana Sarlo, dipendente di ruolo del Consiglio regionale della Calabria inquadrata in categoria D, con ricorso depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha esposto che tale Consiglio le aveva conferito nel 2006 l’incarico di dirigente del settore informatico, con la relativa retribuzione, e che tale incarico era stato rinnovato con contratto del 19 gennaio 2009, previo collocamento fuori ruolo, ai sensi dell’art. 19, d.lgs. n. 165 del 2001, stabilendo una durata minima semestrale. La ricorrente ha dedotto il contrasto fra tale clausola e l’art. 19, comma 2, del citato d.lgs., ove prevedeva una durata minima triennale, e ha chiesto che fosse dichiarato illegittimo il termine in questione e che la P.A. fosse condannata a pagare le somme che ella avrebbe ricevuto se l’incarico avesse avuto la durata in questione, oltre al risarcimento del danno morale ed esistenziale patito.

Il Tribunale di Reggio Calabria, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1392 del 2014, ha rigettato il ricorso. Silvana Sarlo ha proposto appello che la Corte d’appello di Reggio Calabria, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 805 del 2017, ha rigettato. Silvana Sarlo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. La Regione Calabria si è difesa con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che oggetto del contendere è l’individuazione della durata minima dell’incarico dirigenziale attribuito dalla P.A. di appartenenza alla ricorrente, dipendente non inquadrata nei ruoli dirigenziali.Vengono in questione, al riguardo, profili di carattere nomofilatticoe la portata e l’applicabilità del precedente rappresentato da Cass., Sez. L, n. 478 del 13 gennaio 2014, concernente gli enti locali e il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione. Si ritiene, quindi, che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte, -rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma,