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Ordinanza — n. 15840/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows teacher's career reconstruction claim, distinguishing service seniority from prescribable salary rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15840/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's dismissal of Gabriella Mazzullo's request for career reconstruction. The appellate court had incorrectly conflated the right to reconstruct seniority with the right to specific salary differences, applying a ten-year statute of limitations to the former. The Court ruled that seniority is a factual prerequisite for various rights, not an independent right subject to a ten-year limit, allowing the reconstruction to proceed while noting the five-year limit applies only to the specific monetary claims derived from it.

Regesto Legislator

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Art. 485, 490 T.U. n. 297/1994; Service seniority constitutes a factual prerequisite for specific rights rather than an independent prescribable right, permitting judicial verification of career reconstruction without a ten-year statute of limitations, though the resulting monetary claims remain subject to their own five-year prescription period.

Parole chiave

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career reconstruction service seniority statute of limitations public administration salary differences ten year period five year period ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 485 T.U. n. 297/1994
Art. 490 T.U. n. 297/1994
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2232/2020
Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive Cass.
Cass. n. 33223/2022
2232/2020, richiamata nelle successive Cass. n. 33223/2022, Cass.
Cass. n. 33226/2022
33223/2022, Cass. n. 33226/2022, Cass.
Cass. n. 29225/2022
33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass.
Cass. n. 28271/2022
Cass. n. 9022/1991
Cass. n. 9022/1991; Cass.
Cass. n. 36/1993
9022/1991; Cass. n. 36/1993; Cass.
Cass. n. 8430/1996
36/1993; Cass. n. 8430/1996; Cass.
Cass. n. 4076/2004
8430/1996; Cass. n. 4076/2004; Cass.
Cass. n. 15893/2007
4076/2004; Cass. n. 15893/2007; Cass.
Cass. n. 16958/2009
15893/2007; Cass. n. 16958/2009; Cass.
Cass. n. 31149/2019
2232/2020 cit.; si veda anche, con specifico riguardo alla ricostruzione della carriera, Cass. n. 31149/2019).
Cass. n. 10219/2020
Cass. n. 10219/2020; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., n. 36197/2023
10219/2020; Cass., Sez. Un., n. 36197/2023).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32299/2019 R.G. proposto da: MAZZULLO GABRIELLA, domiciliata ope legis in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO GUARDAVACCARO, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall ’ AVVOCATURA GENERALE dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domicilia; -controricorrente - avverso la sentenza n. 228/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 19/04/2019 R.G.N. 453/2018;

RGN 32299/2019 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. RILEVATO CHE 1. La Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento dell’impugnazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha respinto la domanda di Gabriella Mazzullo, docente confermata in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 1999, volta ad ottenere la condanna dell’amministrazione resistente ad effettuare l’esatta ricostruzione di carriera con valutazione dei servizi preruolo ai sensi degli artt. 485 e 490 T.U. n. 297/1994.

2. Il Tribunale aveva accolto la domanda, pur dichiarando, in parte, prescritto il credito e ritenendo che il relativo termine fosse decennale in quanto inerente ad un inadempimento di natura contrattuale. In particolare, aveva dichiarato la prescrizione del diritto a percepire le differenze di trattamento economico conseguenti alla ricostruzione della carriera per il periodo precedente il 31 gennaio 2007.

3. La Corte territoriale ha premesso che la Mazzullo non aveva, in realtà, chiesto, con la domanda di cui al ricorso, la ricostruzione della carriera ai fini delle conseguenti differenze retributive ma solo chiesto il riconoscimento dei medesimi servizi preruolo ai fini del tfr e della pensione. Aveva perciò errato il Tribunale, da un lato, confondendo il diritto soggettivo alla ricostruzione della carriera ai fini della progressione economica (prescrizione decennale decorrente dalla immissione e conferma in ruolo) con il diritto soggettivo alle differenze di retribuzione conseguenti automaticamente alla anzianità maturata anche per effetto dei servizi preruolo (prescrizione quinquennale decorrente da ogni singola maturazione), dall’altro ritenendo la domanda di ricostruzione della carriera atto interruttivo del diritto alle differenze retributive per il decennio precedente.

Ha ritenuto che il termine decennale suddetto fosse già maturato prima della domanda di ricostruzione di carriera proposta dall’interessata con il ricorso giudiziale del 2017 o con la lettera dell’ottobre del 2016. In conseguenza non poteva proprio porsi la questione della prescrizione del diritto alle differenze retributive essendo il diritto alla ricostruzione della carriera (presupposto per l’esercizio del diritto alle differenze retributive) estinto per tardivo esercizio.

4. Gabriella Mazzullo ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

5. Il Miur ha resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE RGN 32299/2019 Pag.1. Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 490 del T.U. n. 297/1994 e falsa applicazione dell’art. 676 del T.U. n. 297/1994. Deduce l’erroneità della sentenza impugnata là dove ha considerato prescritto il diritto alla ricostruzione della carriera. Sostiene che la ricostruzione della carriera è un obbligo della parte datoriale e va disposta d’ufficio dall’Amministrazione scolastica senza essere soggetta ad atti di impulso del dipendente. Assume che tale obbligo non tollera decadenze o prescrizioni.

2. Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia la falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 370/70 nonché violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 29/1993. Riprendendo i primi due motivi di ricorso assume che nel sistema privatizzato non possono considerarsi abrogate norme di diritto pubblico che impongono la ricostruzione d’ufficio della carriera 3. Con il quinto motivo laricorrente denuncia la mancata pronuncia su un punto decisivo della controversia, ossia l’applicazione dell’art. 97, co. 2, Cost. In subordine rileva che se non si volesse accedere alla ricostruzione di cui ai motivi che precedono, e cioè ad un obbligo della P.A. di procedere d’ufficio alla ricostruzione della carriera, l’atteggiamento dell’Amministrazione scolastica andrebbe comunque apprezzato sotto il profilo della violazione dell’obbligo di conformazione ai criteri di buon andamento e imparzialità costituzionalmente rilevanti.

4. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia l’errata applicazione delle norme sulle posizioni giuridiche con specifico riferimento alla definizione di quella che ne occupa come interesse legittimo o diritto soggettivo delle parti.

5. Il ricorso merita accoglimento per una ragione giuridica diversa da quelle fatte valere, ancorché a queste ricollegabile.

6. Questa Corte ha già affermato (v. Cass. n. 2232/2020, richiamata nelle successive Cass. n. 33223/2022, Cass. n. 33226/2022, Cass. n. 29225/2022, Cass. n. 28271/2022) che l’anzianità di servizio non è uno statuso un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all’indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.

Il diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell’anzianità nel servizio del servizio preruolo è distinto da quello dei RGN 32299/2019 Pag.diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste... un diritto all’anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l’attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio”). Ne consegue, più specificamente, che il diritto alla progressione economica (e così, nel caso qui in esame, alle differenze retributive per effetto della ricostruzione della carriera che, sia pur prescritto con riferimento ad un dato scatto di anzianità, non preclude il conseguimento degli scatti successivi che "debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto" (cfr.

Cass. n. 9022/1991; Cass. n. 36/1993; Cass. n. 8430/1996; Cass. n. 4076/2004; Cass. n. 15893/2007; Cass. n. 16958/2009; Cass. 2232/2020 cit.; si veda anche, con specifico riguardo alla ricostruzione della carriera, Cass. n. 31149/2019). L’anzianità di servizio, dunque, può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione (v.

Cass. n. 10219/2020; Cass., Sez. Un., n. 36197/2023).

7. Il ricorso va, quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame sulla base dei principi sopra affermati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

8. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rin