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Ordinanza — n. 15808/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to double conformity and merit re-evaluation attempts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15808/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's request for damages regarding his removal from the civil service ranking. The applicant argued that the lower court failed to examine decisive facts and improperly applied evidentiary rules, but the court found these arguments constituted a double conformity issue and an attempt to re-evaluate the merits. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural bars and could not serve as a basis for a new assessment of the factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.; Art. 348 ter cod. proc. civ.: Appeals alleging violation of Art. 360 n. 5 are inadmissible if they merely re-evaluate the merits without demonstrating that the lower court's decision differs from the appealed one due to distinct factual grounds.

Parole chiave

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double conformity inadmissible appeal merit re-evaluation evidentiary powers civil service ranking ripristino della rendita di invalidità diritto all'indennità di disoccupazione integrazione nell'assicurazione disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 cod. proc. civ.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360, n.
Art. 348 ter cod. proc. civ.
art. 348 ter, ultimo comma, cod.
Art. 421, comma 2 cod. proc. civ.
Ribadisce che erano stati forniti tutti gli elementi per ottenere il risarcimento del danno conseguente al comportamento omissivo e dilatorio della Pubblica Amministrazione e deduce che a fronte di tali produzioni la Corte territoriale avrebbe dovuto avvalersi dei poteri d’ufficio di cui all’art. 421, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 360 cod. proc. civ
5 dell’art. 360 cod. proc. civ.
art. 421 cod. proc. civ
Ribadisce che erano stati forniti tutti gli elementi per ottenere il risarcimento del danno conseguente al comportamento omissivo e dilatorio della Pubblica Amministrazione e deduce che a fronte di tali produzioni la Corte territoriale avrebbe dovuto avvalersi dei poteri d’ufficio di cui all’art. 421, comma 2, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26774/2016
Cass. n. 26774/2016; conf.
Cass. n. 20944/2019
Cass. n. 20944/2019); peraltro, la denuncia del vizio tende ad una rivalutazione di merito ed è dedottasenza tenere conto delle indicazioni offerte dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn.
Cass. nn. 8053 e 8054 del 2014
Cass. n. 9596 del 1° ottobre 1997
Cass. n. 9596 del 1° ottobre 1997 e numerose successive conformi).
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16273/2019 R.G. proposto da: RODOLICO GAETANO MARIO, rappresentato e difeso dall’avv. CLAUDIO ANDREOZZI a elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dello stesso, VIA SILVIO PELLICO N. 24; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 999/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2018 R.G.N. 3037/2015;

RGN 16273/2019 Pag.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA. RILEVATO CHE 1. Con sentenza pubblicata in data 28/11/2018 la Corte d’appello di Roma respingeva l’impugnazione proposta da Gaetano Mario Rodolico, nei confronti del MIUR, avverso la decisione del locale Tribunale che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della cancellazione dalla graduatoria ad esaurimento per effetto del raggiungimento del 65° anno di età (non anche del requisito pensionistico minimo), cancellazione cui aveva fatto seguito provvedimento giudiziale di reiscrizione (ordinanza cautelare del 25/11/2012, confermata con sentenza del 12/7/2012) cui il Ministero aveva dato esecuzione con ritardo (il 30/8/2012), danno pari alla mancata percezione degli stipendi che avrebbe percepito se avesse svolto il servizio nell’a.s. 2011/2012.

2. Riteneva la Corte territoriale (come già il Tribunale) che fosse mancata ogni allegazione e dimostrazione dei presupposti concreti per conseguire “l’occasione perduta” e che, in particolare, l’appellante non avesse neppure fornito indicazioni circa i nominativi di coloro che, inseriti in graduatoria con il medesimo punteggio, avevano stipulato il contratto individuale.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Gaetano Mario Rodolico affidato a due motivi.

4. Il Miur ha resistito con controricorso;

5. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame circa un fatto decisivo. Sostiene che contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale erano stati forniti tutti gli elementi a fondamento della pretesa risarcitoria.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia egualmente la violazione dell’art. 360, n. 5, co. proc. civ., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Ribadisce che erano stati forniti tutti gli elementi per ottenere il risarcimento del danno conseguente al comportamento omissivo e dilatorio della Pubblica Amministrazione e deduce che a fronte di tali produzioni la Corte territoriale avrebbe dovuto avvalersi dei poteri d’ufficio di cui all’art. 421, comma 2, cod. proc. civ.

3. Entrambi i motivi sono inammissibili. Essi, infatti, evocano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., in seguito art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per le modifiche RGN 16273/2019 Pag.introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774/2016; conf. Cass. n. 20944/2019); peraltro, la denuncia del vizio tende ad una rivalutazione di merito ed è dedottasenza tenere conto delle indicazioni offerte dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014, che ha rigorosamente interpretato la disposizione novellata.

4. Si risolve in una istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito basati su un accertamento in punto di fatto, come tale inammissibile in questa sede, anche il rilievo (contenuto nel corpo del secondo motivo di ricorso) concernente la violazione dell’art. 421 cod. proc. civ., là dove la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio più volte affermato da questa Corte di legittimità secondo cui il giudice non puòsopperire alle carenze probatorie imputabili alle parti, in quanto il suo potere di ammettere d'ufficio mezzi di prova a norma dell'art. 421 cod. proc. civ. è finalizzato asopperire a difficoltà oggettive nell'acquisizione delle prove ovvero a chiarire o eliminare incertezze (v. Cass. n. 9596 del 1° ottobre 1997 e numerose successive conformi).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

7. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Miur, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi professionali oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-