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Ordinanza — n. 15741/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes labor dispute judgment for misapplying burden of proof regarding ordinary work hours.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15741/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of a worker's claim for unpaid travel time, ruling that the appellate court incorrectly applied the strict proof standard required for overtime claims. The worker argued that travel time between home and first/last client should count as ordinary working hours, while the lower courts rejected this by demanding rigorous daily proof of travel duration. The Court held that since the claim was primarily for ordinary wage differences, the burden of proof shifts to the employer once the time period is established as work, a standard the lower courts failed to apply.

Regesto Legislator

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Art. 1218 c.c.; Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.: When a labor dispute involves a claim for ordinary wage differences as the primary request, the court must apply the standard burden of proof where the employer must demonstrate non-payment once the work period is proven, rather than requiring the employee to rigorously prove every minute of travel.

Parole chiave

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ordinary working hours burden of proof reversal travel time compensation labor dispute standard wage difference claim Cassazione quashing employer liability sussidio per le spese di soggiornante settimanale

Disposizioni normative citate

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Art. 1218 c.c.
E al riguardo il regime probatorio è totalmente diverso, in quanto, dimostrato che un determinato periodo di tempo è da considerare “tempo di lavoro”, la prova dell’adempimento della controprestazione retributiva grava sul datore di lavoro, in quanto debitore (art. 1218 c.c.).
Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
art. 1218 c.c
E al riguardo il regime probatorio è totalmente diverso, in quanto, dimostrato che un determinato periodo di tempo è da considerare “tempo di lavoro”, la prova dell’adempimento della controprestazione retributiva grava sul datore di lavoro, in quanto debitore (art. 1218 c.c.).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7584/2023r.g., proposto da Vitalba Fabio, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentato e difeso dall’avv. Fernando Caracuta. ricorrente contro Telecom Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via delle Tre Madonne n. 8, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiMarco Marazza e Domenico De Feo; controricorrente nonché I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore. intimato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,n. 549/2022 pubblicata in data 26/09/2022 , n.r.g. 210/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 27/03/2024dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.-L’odierno ricorrente deduceva di essere dipendente di Telecom Italia spa e di svolgere mansioni di tecnico di 4^ livello, addetto agli interventi OGGETTO: tecnici esterni - inizio e fine orario - accordo aziendale 27/03/2013 – franchigia oraria non retribuita – validità o nullità-conseguenze presso i clienti. Precisava di aver aderito al c.d. “progetto Panda”, che prevedeva il ricovero dell’automezzo aziendale presso il proprio domicilio, ciò che tuttavia non escludeva che il tempo impiegato per raggiungere la prima sede di lavoro presso il cliente fosse di lavoro, così come quello impiegato a fine turno, concluso l’ultimo intervento, per riportare l’automezzo presso il proprio domicilio.

Assumeva che fino al 30/06/2013 quel tempo di viaggio dalla sede aziendale al primo cliente e dall’ultimo cliente alla sede aziendale era stato considerato tempo di lavoro e come tale retribuito. Invece, dall’01/07/2013, a seguito di accordo sindacale del 27/03/2013 nell’ambito di una ristrutturazione dell’orario di lavoro, era stato previsto che il tempo di lavoro iniziasse all’arrivo dei tecnici presso il primo cliente e terminasse alla fine dell’intervento presso l’ultimo cliente, sicché il tempo di viaggio per recarsi al domicilio del cliente e per tornare non veniva più retribuito se non nella misura eventualmente eccedente rispetto alla c.d. franchigia di 30 minuti all’inizio del turno e di 30 minuti alla fine del turno, per un totale di un’ora al giorno.

Adiva, pertanto, il Tribunale di Taranto per ottenere l’accertamento del suo diritto ad essere retribuito per un’ora ogni giorno di lavoro e la condanna di Telecom spa a pagare il relativo importo dall’01/07/2013, “anche a titolo di straordinario”, da quantificare mediante consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile. 2.- Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo che fossero mancate l’allegazione e la prova rigorosa del tempo in concreto impiegato giorno per giorno per recarsi presso il primo cliente e per rientrare dopo aver concluso l’intervento presso l’ultimo cliente, atteso che la domanda di condanna era stata proposta a titolo di lavoro straordinario. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dal lavoratore.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) il Tribunale ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale, in quanto articolata in capitoli generici;b) si tratta di una valutazione che va condivisa, poiché in materia di lavoro straordinario la prova deve essere data in modo rigoroso e non può essere supplita dal potere equitativo del giudice. 4.- Avverso tale sentenza Vitalba Fabio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. 5.- Telecom Italia spa ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoria. 6.-Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

CONSIDERATO CHE 1.- Tenuto conto del contenuto della sentenza impugnata, vanno esaminati dapprima il secondo ed il terzo motivo. 2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) , c.p.c. il ricorrent e lamenta un’omessa pronunzia, in violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale motivato soltanto sulla genericità dei capitoli di prova, senza esaminare la domanda di accertamento del diritto ad un’ora di retribuzione giornaliera e di condanna della società al pagamento delle conseguenti differenze retributiveordinarie, pure richieste.

Il motivo è in parte fondato. Prendendo in esame le istanze istruttorie del lavoratore appellante, la Corte territoriale ha implicitamente ma univocamente preso in considerazione quelle domande, tanto da porsi il problema della prova dei relativi fatti costitutivi del diritto vantato. Sotto questo profilo, dunque, la denunziata omissione di pronunzia non sussiste. Sussiste,invece, il vizio di motivazione, atteso che non si comprende in alcun modo il percorso logico-giuridico che ha condotto la Corte territoriale a condividere la valutazione del Tribunale sulla genericità dei capitolidi prova testimoniale.

La decisione impugnata è viziata dal fraintendimento di fondo della domanda giudiziale, che attiene al tempo di lavoro, sicché ne resta fuori la qualificazione giuridica(lavoro ordinario oppure straordinario), che spetta al giudice ( ex multis Cass. n. 6292/2023). E sotto questo profilo la Corte territoriale neppure ha precisa to sulla base di quali elementi abbia qualificato la domanda (riproposta in appello) come limitata al lavoro straordinario. 3.-Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn.

3) e 4) , c.p.c. ilricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt.112 e 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso la valutazione degli elementi costitutivi della fattispecie oggetto di domanda, che era relativa a differenze retributive a titolo di orario di lavoro ordinario e solo in subordine a titolo di straordinario. Il motivo è fondato. Sia nel ricorso di primo grado che in quello d’appello, specificamente riportati dal ricorrente (v. ricorso per cassazione , p. 24), egli aveva avanzato la domanda di condanna della società al pagamento di differenze retributive in via principale a titolo di orario normale di lavoro e solo in via subordinataa titolo di lavoro straordinario.

E comunque per il ricorrente è sufficiente l’allegazione del fatto –orario di lavoro – mentre , come sopra si è detto, la relativa qualificazione giuridica spetta al giudice. Invece la Corte d’appello – così come il Tribunale – ha valutato i capitoli di prova sulla base del principio di diritto della necessaria prova rigorosa del lavoro straordinario, omettendo così di valutare quei medesimi capitoli sulla base del diverso regime probatorio relativo alla domanda di condanna al pagamento di differenze retributive relative al normale orario di lavoro, pure proposta in via principale.

E al riguardo il regime probatorio è totalmente diverso, in quanto, dimostrato che un determinato periodo di tempo è da considerare “tempo di lavoro”, la prova dell’adempimento della controprestazione retributiva grava sul datore di lavoro, in quanto debitore (art. 1218 c.c.). Nel caso in esame la prospettazione del ricorrente, nella sua domanda principale, era nel senso di considerare la c.d. franchigia come tempo di lavoro, da calcolare – e quindi da retribuire – come facente parte dell’ordinario (e dunque normale) orario di lavoro se contenuta in quei limiti, altrimenti come lavoro straordinario.

La decisione impugnata va pertanto cassata, rimettendo al giudice del rinvio l’accertamento riguardo al tempo di lavoro dedotto in lite dal lavoratore; all’esito dell’accertamento dovranno essere eventualmente liquidate le relative differenze retributive fra quanto pagato dalla società datrice di lavoro e quanto invece spettante sulla base della diversa determinazione dell’orario complessivamente osservato ogni giorno lavorativo. 4.-Resta in tal modo assorbito il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., con cui i l ricorrent e lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003, 2 della direttiva 92/104/CE del 23/11/1993, nonché 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di rilevare la nullità o l’illegittimità dell’accordo sindacale aziendale del 27/03/2013 istitutivo della c.d. franchigia.In ogni caso i giudici d’appello dovranno preliminarmente compiere l’ accertamento circa la validità o l’invalidità del citato accordo aziendale, in quanto pregiudiziale rispetto all’ulteriore sviluppo processuale in termini di istruzione della controversia finalizzata alla liquidazione delle differenze retributive.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, in relazione ai motiv i accolt i , nonché per la regolamentazione delle spe