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Ordinanza — n. 15668/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15668/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni Staffilano's cassation appeal inadmissible against the Sanitary Authority of Pescara. Staffilano, a medical director, argued for the annulment of disciplinary sanctions but failed to provide specific legal grounds required by the Civil Procedure Code. The court ruled that the submitted arguments were disorganized, lacked specificity, and attempted to re-examine facts, which exceeds the scope of a review court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3; Art. 366, n. 4 of the Civil Procedure Code: In a binding review proceeding, appeals must cite specific legal grounds and reasons pertinent to the decision; vague narratives or attempts to re-examine facts render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific legal grounds requirement binding review procedure lack of pertinence re-examination of facts sanzione disciplinare dell'avvocato responsabilità medica responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 of the Civil Procedure Code
Il motivo si articola in una narrazione che interseca in modo disorganico e poco chiaro, secondo una propria lettura, varie vicende riferite a fatti processuali e storici, e considerazioni giuridiche, senza indicare i motivi di impugnazione che intende proporre ai sensi dell’art. 360, cod.
Art. 366, n. 4 of the Civil Procedure Code
Né le mancanze sostanziali e strutturali del ricorso, per non aver ottemperato alle previsioni di cui all’art. 366, cod.
Art. 378 of the Civil Procedure Code
Si può ricordare che nel giudizio di legittimità la memoria ex art. 378 o ex art.
Art. 380-bis.1 of the Civil Procedure Code
378 o ex art. 380-bis.1, cod.
Art. 13, comma 1-quater of D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 24106 del 2022
fra le tante Cass. n. 24106 del 2022, n.20910 del 2017, Cass.
Cass. n. 20910 del 2017
Cass. n. 17125 del 2007
24106 del 2022, n.20910 del 2017, Cass. n. 17125 del 2007, Cass.
Cass. S.U. n. 14385 del 2007
Cass. n. 21355 del 2022
Cass. S.U. n. 11097/06
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21365/2019 R.G. proposto da: STAFFILANO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato ELIO DI FILIPPO, con cui elettivamente domicilia al domicilio digitale avveliodifilippo@puntopec.it, -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 3 DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA alla VIA FLAMINIA 417, presso lo studio dell’avv. STEFANO ARTERO, rappresentata e difesa dall’avv. GUIDO CAPPUCCILLI- - controricorrente - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 298/2019 depositata il02/05/2019, RG 468/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024dal Consigliere IRENE TRICOMI. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di L’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta da Giovanni Staffilano nei confronti della Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Pescara, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Pescara. Il lavoratore, dirigente medico dipendente dell'ASLdi Pescara, in servizio presso l'Unità Operativa di cardiologia dell'Ospedale di Popoli, ha impugnato in appello la sentenza n. 487/2018 del suddetto Tribunale, cheha rigettato il ricorso proposto nei confronti della ASL per l’impugnazione delle due sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogategli rispettivamente per mesi 3e per giorni 7, con provvedimenti in data 21 settembre 2015 e 28 novembre 2017.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando un motivo di ricorso.

3. Resiste con controricorso la ASL n. 3 di Pescara, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso.

4. Nel corso del giudizio il difensore del ricorrente ha rinunciato al mandato ed è intervenuta costituzione di nuovo difensore giusta procura speciale e revoca del precedente mandato.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoriain prossimità dell’adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico motivo di ricorso reca in rubrica “Erronea applicazione di legge-illogicità della motivazione-Errori di diritto”.È fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla ASL di Pescara. Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento, al quale occorre qui dare continuità, secondo cui nel giudizio di cassazione, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366, n. 4 , cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 24106 del 2022, n.20910 del 2017, Cass. n. 17125 del 2007, Cass.

S.U. n. n.14385 del 2007). Il motivo si articola in una narrazione che interseca in modo disorganico e poco chiaro, secondo una propria lettura, varie vicende riferite a fatti processuali e storici, e considerazioni giuridiche, senza indicare i motivi di impugnazione che intende proporre ai sensi dell’art. 360, cod. proc. civ., le specifiche statuizioni della sentenza d’Appello che si intende sottoporre a critica e le specifiche ragioni delle censure. Il motivo, pertanto, non ottempera al principio in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall'art. 360,cod. proc. civ., l'illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezzae di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l'adozione.

Peraltro, nella sostanza il motivo sollecita, infine, una rimeditazione delle ragioni in fatto della decisione che non è compito di questa Corte, trattandosi di giudizio di esclusiva spettanza del giudice di merito a cui la Corte non può sovrapporre il proprio non essendo essa giudice del fatto sostanziale. Né le mancanze sostanziali e strutturali del ricorso, per non aver ottemperato alle previsioni di cui all’art. 366, cod. proc. civ., possono essere sanate con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale. Si può ricordare che nel giudizio di legittimità la memoria ex art. 378 o ex art. 380-bis.1, cod. proc. civ., ha solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito: diversamente, si violerebbe il diritto di difesa dell'altra parte di avvalersi di un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (cfr. 21355 del 2022, Cass.

S.U. n. 11097/06 e successive conformi). Nella specie, la memoria depositata dal nuovo difensore del ricorrente con l’intento “di precisare i motivi di impugnazione di cui al ricorso depositato”, lungi dalla mera illustrazione delle censure già formulate, che, come si è detto, non rispondono ai requisiti di cui all’art. 366, cod. proc. civ., sottopone alla Corte tre motivi di ricorso strutturati con rubrica con indicazione dei vizi denunziati ai sensi dell’art. 360, n. 3, e delle norme che si assumono violate, oltre alla successiva illustrazione, tutte argomentazioni che esulano dai limiti dell’istituto processuale e si sostanziano in una inammissibile impugnazione ex novo della sentenza della Corte d’Appello di Pescara, in violazione dei termini di decadenza e del principio del contraddittorio.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ric