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Decreto — n. 15623/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's explicit withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 15623/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the proceedings extinct following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The case involved a dispute between Novoferm Schievano S.r.l. and Seck Omar, where the appellant voluntarily relinquished their claim against the lower court's judgment. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary as the litigant had abandoned the cause.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: When a party explicitly withdraws their appeal or lawsuit, the court must declare the proceedings extinct, terminating the legal process without a substantive decision on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure plaintiff withdrawal termination of litigation ritiro a seguito di transazione condono delle spese procedurali anticipi delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

o nella causa vertente tra: NOVOFERM SCHIEVANOSRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Adalberto Perulli, domicilio digitale , nonché domiciliata presso il Prof. Avv. Luigi Fiorillo domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrente contro SECK OMAR, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvia Vettori, domicilio digitale , giusta procura in atti; controricorrente Avverso la sentenza n.510-2019 della Corte d’Appello di Venezia , depositata il 1 5 . 1 .202 0 , N.R.G. 73-2018; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciadi parte ricorrente e comunicazione della stessa alla controparte;

P.Q.M.

Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 30.5.24 Il Presidente Antonio Manna