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Ordinanza — n. 15600/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employee career progression claim as inadmissible for re-examining lower court evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15600/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared Rosalba Perrot's appeal against the Regional Government of Campania inadmissible. Perrot argued that the appellate court incorrectly evaluated her career progression documents and failed to recognize her functional level changes. The court rejected this, ruling that it cannot re-examine evidence or substitute its own interpretation for that of the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116, 416 c.p.c.; 12 preleggi; art. 19 legge Regione Campania n. 1/2007: The cassation court cannot re-evaluate evidence or substitute its own interpretation for that of the appellate court, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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cassation inadmissibility public service career appellate review limits evidence re-examination functional level progression avanzamento di scatto lavoratori anziani ricorso del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 115, 116, 416 c.p.c.
12 preleggi
115, 116 e 416 c.p.c., 12 preleggi, 19 legge Regione Campania n.
art. 19 legge Regione Campania n. 1 del 2007
Essa ha riferito che aveva chiesto l’applicazione dell’art. 19, comma 1, legge Regione Campania n.
4 CCNL Regioni e autonomie locali del 31 marzo 1999
1 del 2007, 4 CCNL Regioni e autonomie locali del 31 marzo 1999, nonché del CCNL Enti locali 2002- 2005, dichiarazione congiunta n.
CCNL Enti locali 2002-2005
dichiarazione congiunta n. 1
1 del 2007, 4 CCNL Regioni e autonomie locali del 31 marzo 1999, nonché del CCNL Enti locali 2002- 2005, dichiarazione congiunta n. 1, edella legge Regione Campania n.
legge Regione Campania n. 26 del 1982
1, edella legge Regione Campania n. 26 del 1982.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.
art. 91 c.p
Il ricorso è dichiarato inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.
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Testo completo

Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19785/2019proposto da: Rosalba Perrot, rappresentatae difesa dall’Avv . Carlo De Maio e d elettivamente domiciliatain Roma, via Baiamonti 10; -ricorrente- contro Regione Campania,in persona del legale rappresentante p.t., rappresentat a e difesadall’Avv. Alba Di Lascio ed elettivamente domiciliat a in Roma, via Poli 29 ; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Napoli, n. 5727/2018, pubblicata il 20 dicembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 18 ottobre 2010 Rosalba Perrot ha esposto di lavorare alle dipendenze della Regione Campania, nel ruolo della Giunta Regionale livello esecutivo,sin dal 20 dicembre 1972, e di essere stata inquadrata, in seguito al superamento di concorso pubblico, nel V livello funzionale. Essa ha riferito che aveva chiesto l’applicazione dell’art. 19, comma 1, legge Regione Campania n. 1 del 2007 eche la P.A. le aveva negato la progressione ivi prevista. La ricorrente ha domandato, quindi, al Tribunale di Napoli, di condannare la Regione Campania alla ricostruzione della carriera nella categoria C ex sesta q.f. con decorrenza dal 1° ottobre 1978 e nella categoria D ex settima q.f. dal 17 settembre 1982.

Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 31719/11, ha rigettato il ricorso. Rosalba Perrot ha proposto appello che la Corte d’appello di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5727/2018, ha rigettato. Rosalba Perrot ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. La Regione Campania si è difesa con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1)Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., 12 preleggi, 19 legge Regione Campania n. 1 del 2007, 4 CCNL Regioni e autonomie locali del 31 marzo 1999, nonché del CCNL Enti locali 2002- 2005, dichiarazione congiunta n. 1, edella legge Regione Campania n. 26 del 1982. Essa espone che l’attestato del 16 settembre 2010 del Settore Stato giuridico della Regione Campania menzionato dalla Corte territoriale non sarebbe mai stato da lei prodotto, con la conseguenza che ne contestava l’esistenza e la conformità all’originale.

Inoltre, riferisce che, dall’attestato del 16 settembre 2010 da lei prodotto, proveniente dalla Giunta regionale e non dal settore Stato giuridico della Regione,sarebbe emerso che essa, fino al 19 settembre 1982, sarebbe rimasta nel IV livello funzionale, ma che tale attestato sarebbe stato smarrito. La ricorrente prospetta, altresì, di essere transitata solo dal IV al V livello funzionale, come certificato dal d.d. 233 del 19 giugno 2009 e riconosciuto dalla controparte, e che la delibera della Giunta regionale n. 2685 del 1987 non avrebbemai ricevuto il visto della Commissione di Controllo Atti della Regione Campania, con la conseguenza che non avrebbe conseguito né il VI né il VII livello.

La lavoratrice contesta l’ulteriore affermazione della Corte territoriale, secondo la quale la delibera n. 2685 del 1987 sarebbe stata un provvedimento distinto dagli effetti del concorso interno. Neppure avrebbe avuto rilievo, ai fini del rigetto della sua domanda, il fatto che la ricorrente avesse ottenuto la V qualifica sindal 1982. La doglianza è inammissibile perché si sostanzia nella richiesta a questo Collegio di riesaminare la documentazione agli atti e di sostituire una propria interpretazione a quella della corte territoriale, il che non è consentito nel nostro ordinamento.

Priva di rilievo è, poi, la contestazione dell’esistenza e della conformità all’originale dell’attestato del Settore Stato giuridico della Regione Campania menzionato dalla Corte territoriale, atteso che la Corte d’appello di Napoli ne ha espressamente rilevato la presenza agli atti e che la ricorrente si è limitata a presentare una censura sul punto estremamente generica. In particolare, la S.C. non può rivalutare le affermazioni del giudice d’appello secondo cui: a)la delibera n. 2685 del 1987 non avrebbe avuto nulla a che vedere con il concorso interno del quale avrebbe beneficiato la ricorrente;

b) la ricorrente, fin dal 1° gennaio 1983, avrebbe conseguito l’ulteriore passaggio al 6° livello, che avrebbe configurato un passaggio tra diverse aree professionali.

2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; -dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 de