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Ordinanza — n. 15586/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a material error in a prior order regarding the wrong case reference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15586/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court exercised its power of correction to fix a material error in a previous order where the wrong case reference was listed. The INPS challenged a lower court decision, but the Supreme Court had inadvertently cited a different case involving Dario Argento instead of the actual dispute. The court ruled that this clerical mistake did not affect the substantive outcome and therefore only required administrative correction without assigning costs.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; The court may correct material errors in judgments or orders that do not affect the substantive outcome, provided the error is purely clerical and does not alter the decision's legal basis.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake remedy cassation procedure wrong case reference no costs allocation correzione di errore materiale impugnazione di decisioni amministrative revisione di una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis, first paragraph, second period, c.p.c.
14/03/2024 giurisdizione Correzione d’ufficio di errore materiale (art. 391-bisc.p.c.).
Art. 375, second paragraph, number 4-bis, c.p.c.
3.–È stata dunque attivata la procedura di correzione di errore materiale e la trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, numero 4-bis, cod.
Art. 380-bis.1, second paragraph, c.p.c.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni(art. 380-bis.1., secondo comma, cod.
Art. 288, second paragraph, last period, c.p.c.
6.–La presente ordinanza dovrà essere annotata sull’originale del provvedimentoemendato, in conformità alle prescrizioni dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. III, 14 settembre 2023, n. 26566
Cass., S.U., 27 giugno 2002, n. 9438
26566; nello stesso senso, già Cass., S.U., 27 giugno 2002, n. 9438).
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Testo completo

NANZA sul ricorso 9550-2022proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro CASCIO BRUNO, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocata FEDERICA MURINEDDU, con domicilio eletto presso il suo studio, in ROMA, VIA LATINA, 33 – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 3550 del 20 21 della C ORTE D’APPELLO DI ROMA , depositata il 14 ottobre 20 21 (R.G.N. 2402/2018).

R.G.N.9550/2022 Cron. Rep. C.C. 14/03/2024 giurisdizione Correzione d’ufficio di errore materiale (art. 391-bisc.p.c.). -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 1 4 marzo2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.–Con ordinanza n. 24524 del 2023, depositata l’11 agosto 2023, questa Corte ha deciso l’impugnazione propost a dall’INPS contro la sentenza n. 3550 del 2021 della Corte d’appello di Roma, ha accolto il ricorso, ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. 2.– Questa Corte ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 391 - bis , primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ., che l’ordinanza menzionata è affetta da un mero errore materiale: a pagina 11, dopo la sottoscrizione della Presidente, il provvedimento riporta il testo di altra ordinanza, concernente il ricorso proposto dall’INPS contro la sentenza n. 2989 del 2021 della Corte d’appello di Roma, nella controversia instaurata nei confronti del signor Dario Argento. 3.–È stata dunque attivata la procedura di correzione di errore materiale e la trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, numero 4-bis, cod. proc. civ.

La parte contro ricorrente nell’originario procedimento ha depositato memoria, per segnalare che il giudizio risulta già definito con ordinanza n. 24524 del 2023, e ha prodotto il testo dell’ordinanza pronunciata da questa Corte. All’esito della camera di consiglio, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni(art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). 4.– Occorre provvedere a emendare, nei termini indicati in dispositivo, l’errore materiale rilevato, che esula dall’attività valutativa e non incide sul contenuto sostanziale della decisione. -3 - 5.– Nessun provvedimento si deve adottare in ordine al riparto delle spese, in quanto il procedimento di correzione presenta natura amministrativa e non vede una parte soccombente in senso proprio (di recente, Cass., sez.

III, 14 settembre 2023, n. 26566; nello stesso senso, già Cass., S.U., 27 giugno 2002, n. 9438). 6.–La presente ordinanza dovrà essere annotata sull’originale del provvedimentoemendato, in conformità alle prescrizioni dell’art. 288, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte dispone che l’ordinanza n. 24524 del 2023, depositata l’11 agosto 2023, sia corretta, espungendo dal suo contenuto quanto è riportato da pagina 11, dopo la sottoscrizione della Presidente, fino a pagina 21. Manda alla cancelleria per la prescritta annotazione sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera d