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Ordinanza — n. 15577/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses workers' claim for new third salary element, ruling it never existed for those on training contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15577/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by ATAF Gestioni S.R.L. against a lower court ruling that awarded workers a new third salary element. Workers argued they were entitled to the benefit because they had been in service since July 1997, but the Court held that employees on training contracts never received this specific salary component. Consequently, the Court ruled that since the element was never part of their remuneration, its subsequent suppression did not create a compensable debt.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984; Art. 4, L. n. 863/1984: The suppression of a salary element by collective agreement does not generate a debt for workers who never received it, as they were never in service with a contract granting that specific treatment.

Parole chiave

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third salary element training contracts collective agreement remuneration suppression service continuity indeterminate contract labor dispute indennità di anzianità

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, conv. in L. n. 863/1984
In tal senso, riportati i testi dell’art. 3, comma 5, d.l.
Art. 4, L. n. 863/1984
863/984, e dell’art. 4 dell’Accordo per il rinnovo del C.C.N.L.
Art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Pertanto, anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
art. 2112 c.c

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 20856/2023
Ordinanza n. 20679/2023
Ordinanza n. 673/2023
Ordinanza n. 2330/2021
Ordinanza n. 34359/2019
Ordinanza n. 12335/2016
Ordinanza n. 22256/2015
Ordinanza n. 21329/2014
Ordinanza n. 19436/2014
Ordinanza n. 19435/2014
Ordinanza n. 18951/2014
Ordinanza n. 18950/2014
Ordinanza n. 18949/2014
Ordinanza n. 18947/2014
Ordinanza n. 19948/2014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1463-2022 proposto da: ATAF GESTIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro OSTENTO COSIMO, BIONDI ROBERTO, NENCIONI ANDREA, SARTI DIMITRI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LUBERTO, rappresentati e difesi dall'avvocato ANDREA CONTE; -controricorrenti - nonchè contro ATAF S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 261/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/07/2021 R.G.N. 1063/2019;

Oggetto Terzo elemento salariale R.G.N.1463/2022 Cron. Rep. Ud.03/04/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Firenze, nella contumacia di ATAF s.p.a., rigettava l’appello proposto da ATAF Gestioni s.r.l. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 660/2019, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dai lavoratori attuali controricorrenti, aveva dichiarato che il periodo di formazione e lavoro di questi ultimi doveva essere computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio e il loro diritto alla voce retributiva denominata nuovo terzo elemento salariale di cui al CCNL 25/07/1997; aveva condannato ATAF Gestioni s.r.l. al pagamento delle somme a tale titolo indicate per ciascuno di essi; aveva, infine, condannato ATAF s.p.a. a tenere indenne ATAF Gestioni s.r.l. di tali somme, comprensive di accessori.

2. Premetteva la Corte territoriale che i lavoratori, nel ricorso introduttivo del giudizio, avevano esposto: di essere stati assunti da ATAF s.p.a., con contratti di formazione e lavoro, trasformati poi in contratti di lavoro a tempo indeterminato; di essere “transitati” ex art. 2112 c.c., a seguito di cessione di ramo d’azienda, in ATAF Gestioni s.r.l.; che in data 25.7.1997, allorché già prestavano la loro attività di lavoro, era stato stipulato l’Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri, il cui art. 4, nel disporre la soppressione del c.d.

“terzo elemento salariale” e la confluenza dei corrispettivi valori tabellari nei trattamenti sostitutivi, aveva previsto il mantenimento di detti trattamenti economici in favore dei lavoratori “già in forza a tempo indeterminato alla medesima data di stipula del presente contratto”; di avere diritto al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di ex “terzo elemento salariale” in quanto da reputarsi in servizio a tempo indeterminato alla data del 25.7.1997.

3. Dato conto dei motivi d’impugnazione di ATAF Gestioni s.r.l., la Corte esaminava congiuntamente il primo ed il secondo motivo, che giudicava infondati. 3.1. In tal senso, riportati i testi dell’art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984, conv. con mod. nella L. n. 863/984, e dell’art. 4 dell’Accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti del settore degli autoferrotranvieri siglato il 27.7.1997, richiamava una serie di precedenti di legittimità, tra i quali Cass., 13.6.2014, n. 13496, oltre che proprio precedente. 3.2. Concludeva, pertanto, che correttamente il Tribunale aveva considerato illegittimo l’art. 4 del suddetto Accordo, che, nel sopprimere dalla data di stipula il c.d.

“terzo elemento salariale” e nel mantenerlo per i soli lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla medesima data, non aveva “conservato” detto emolumento retributivo anche in favore dei lavoratori già assunti a detta data con contratto di formazione e lavoro (trasformato al termine dell’esecuzione di esso in rapporto di lavoro a tempo indeterminato), posto che l’accertamento del diritto all’emolumento oggetto di domanda risultava collegato al riconoscimento dell’anzianità di servizio con riferimento al periodo di formazione e lavoro, in corso alla data dell’accordo.

4. Infine, la Corte disattendeva anche il terzo motivo d’appello di ATAF Gestioni s.r.l. in punto di prescrizione, considerando, secondo quanto già affermato in altro proprio precedente, che correttamente il giudice di prime cure, avuto riguardo alla data di entrata in vigore (il 18.7.2012) della L. n. 92/2012, aveva ritenuto che le richieste dei lavoratori rimanessero entro il termine quinquennale dalla suddetta data.

5. Avverso tale decisione ATAF Gestioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

6. Hanno resistito i lavoratori intimati con unico controricorso, mentre ATAF s.p.a. non ha svolto alcuna difesa.

7. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo ATAF Gestioni s.r.l. denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726, art. 3 co. 5, convertito in L. 19 dicembre 1984 n. 863, nonché di ogni altra norma e principio in materia di effetti della conversione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che l’attribuzione dell’emolumento c.d. terzo elemento salariale sia strettamente dipendente dall’anzianità di servizio nonché per aver erroneamente ritenuto che l’art. 4 del CCNL 25.7.1997, nel mantenere il c.d. terzo elemento salariale per i soli lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del contratto, determini una ingiusta discriminazione degli uni rispettoa questi ultimi (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.

2. Con un secondo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 25 luglio 1997 nonché di ogni altra norma e principio rubricati al precedente motivo primo, per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che l’elemento retributivo in questione (e cioè il nuovo terzo elemento salariale) rientrasse tra quelli oggetto della previsione normativa sul trattamento retributivo dei Contratti Formazione e Lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.

3. Con un terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L. 20 maggio 1970 n. 300 nonché di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione, per aver la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che dall’entrata in vigore della L. 92 del 2012, che ha modificato l’art. 18 della L. 300 del 1970 restringendo le ipotesi di tutela reintegratoria, la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori debba ritenersi sospesa nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro (art. 360 n. 3 c.p.c.)”.

4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente per connessione, sono fondati.

5. Questa Corte, con ormai consolidato orientamento, espresso con le decisioni(secondo i casi, sentenze o ordinanze) nn. 20856/2023; 20679/2023; 673/2023; 233 0 /2021 ; 34359/2019; 12335/2016 ; 22256/2015 ; 21329/2014 ; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 19948/2014; 18947/2014, emesse nei confronti dell’ANM – Azienda Napoletana Mobilità e con le decisioni nn. 34357/2019, 34358/2019, emesse nei confronti di altre aziende (aventi tutte ad oggetto elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri come le competenze accessorie unificate, c.d.

CAU, e il c.d. nuovo terzo elemento salariale, voce che la contrattazione collettiva ha soppresso –in parte, ridu cendone il valore – preservando il valore preesistente in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano sino al momento della soppressione, per evitare che i medesimi subissero una improvvisa decurtazione della retribuzione), ha giudicato legittime, ai sensi dell’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, le clausole della contrattazione collettiva che escludevano il mantenimento di determinate voci salariali (soppresse o modificate) da parte dei dipendenti che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, erano in servizio con contratto di formazione e lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento.

E ciò, non perché dopo la trasformazione del contratto sia stata disconosciuta l’anzianità di servizio maturata durante il periodo di formazione, ma perché quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione agli stessi erogata; per cui, nel momento in cui tali emolumenti sono stati totalmente (nel caso del c.d. terzo elemento) o parzialmente (nel caso delle c.d. CAU) soppressi, non si profilava, nei confronti dei medesimi, alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da mantenere o conservare.

6. Ancor più di recente tale indirizzo è stato ribadito nelle ordinanze nn. 30807/2023; 30809/2023; 29633/2023; 29561/2023, in relazione a ricorsi per cassazioneproprio di ATAF Gestioni s.r.l. con precipuo riferimento al c.d. “terzo elemento contrattuale” in relazione al medesimo quadro normativo legale e contrattuale collettivo cheanche qui viene in considerazione , trattandosi di ricorsi relativi a fattispecie concrete pressoché sovrapponibili a quella che qui ci occupa contro altrettante sentenze della medesima Corte territoriale.

7. Pertanto, anche ai sensi dell’art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c., devono intendersi qui richiamate le ulteriori considerazioni espresse in questi ultimi provvedimenti.8. Conclusivamente, assorbito il terzo motivo di ricorso, in accoglimento dei primi due motivi, l’impugnata sentenza dev’essere cassata; e, atteso che non sono necessari ulteriori accertamenti difatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto delle originarie domand e propost e dai lavoratori per l’accertamento del diritto alla voce retributiva denominata nuovo terzo elemento salariale.

9. L’esistenza di contrastanti pronunce di questa Corte all’epoca di proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione