Court remands public sector selection procedure nullity case to lower court for public hearing on financial coverage requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new role for public hearing to address critical procedural issues regarding public sector selection validity. The appellant argued that the selection lacked necessary financial coverage, budgetary commitment, and accounting regularity, while the appellee contested these grounds. The court decided to hold a public session to examine the relationship between financial prerequisites and the validity of the selection procedure itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 104 Cost.; Art. 96 L. 241/1987: The Court must hold a public hearing to examine whether financial coverage and budgetary commitments are constitutive elements for the validity of public sector selection procedures.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
2024 Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 16864/2019proposto da: Comune di Agira, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Agatino Cariola edomiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro Gaetana Iacona, rappresentata e difes a dall’Avv. Fulvio Licari e domiciliat a in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Caltanissetta, n. 127 /201 9 , pubblicata il 2 aprile 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Enna depositato il 21 novembre 2013 Gaetana Iacona ha esposto di essere dipendente del Comune di Agira, categoria C2 e di avere chiesto di passare alla categoria C3 mediante selezione che si era conclusa con esito a lei favorevole, trovandosi in posizione utile nella graduatoria definitiva approvata il 30 dicembre 2010. Essa ha chiesto, quindi, che fosse accertato il suo diritto al passaggio alla posizione economica C3 e il pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale di Enna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 300/16, ha accolto il ricorso. Il Comune di Agira ha proposto appello che la Corte d’appello di Caltanissetta, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 127/2019, ha rigettato. Il Comune di Agira ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Gaetana Iacona si è difesa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha origine dalla partecipazione di un pubblico dipendente ad una selezione per la progressione economica orizzontale all’interno della P.A. di appartenenza, procedura della quale viene in esame la nullità per mancanza di copertura finanziaria, dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione. Alla luce della prospettazione delle parti e della motivazione della sentenza impugnata emergono alcune problematiche di estremo rilievo che giustificano la trattazione del ricorso in pubblica udienza. In particolare, in tale sede, dovranno essere esaminate le seguenti questioni:
a) il rapporto fra la necessaria copertura finanziaria delle procedure selettive per le progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego e le stesse procedure, in particolare la rilevanza su queste ultime dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, dovendosi valutare se siano elementi costitutivi e condizioni di validità delle dette procedure o se incidano a priorisull’esistenza del potere della P.A. di attivarle;
b) le modalità con cui devono essere attestati la copertura finanziaria menzionata, l’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e il visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, e, in particolare, da quali documenti devono risultare;
c) le condizioni cui sonosubordinati l’eccezione e il rilievo d’ufficio delle nullità negoziali in questo particolare ambito e i termini entro i quali tali attività devono essere compiute, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014;
d) la distribuzione degli oneri di allegazione e prova della mancanza della copertura finanziaria, dell’impegno di spesa e del visto di regolarità citati anche alla luce del deposito di documenti sopravvenuti, nonché i termini e i limiti della rilevabilità, anche d’ufficio, di detta mancanza, alla luce dei profili a), b) ec).
P.Q.M.
la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica u