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Ordinanza Interlocutoria — n. 15543/2024 — snciv Generato dall'IA

Court remands public employment selection case to lower court regarding financial coverage validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15543/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that granted a public employee's request for a salary step increase. The employee argued he met selection criteria, while the municipality contested the procedure's validity due to lack of financial coverage and budgetary commitment. The court decided to remand the case for public hearing to examine specific legal questions regarding the necessity of financial documents for the selection procedure's validity.

Regesto Legislator

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Art. 104 Cost.; Art. 105 Cost.: The Court established that the validity of public employment selection procedures for horizontal economic progression depends on the existence of necessary financial coverage, requiring specific budgetary commitments and accounting regularity certificates.

Parole chiave

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public employment selection horizontal economic progression financial coverage requirement budgetary commitment validity accounting regularity certificate administrative procedure nullity remand for public hearing avanzamento di scatto

Disposizioni normative citate

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Art. 104 Cost.
Art. 105 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 26242 del 12 dicembre 2014
Sezioni Unite n. 26243 del 12 dicembre 2014
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Testo completo

2024 Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 2437/2021proposto da: Giovanni La Motta, rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Licari edomiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro Comune di Agira, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Agatino Cariola e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Caltanissetta, n. 242 /20 20 , pubblicata il 6 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Enna depositato il 19 ottobre 2016 Giovanni La Motta ha chiesto fosse dichiarato il suo diritto al passaggio dalla posizione economica B2 alla posizione economica B3 con effetto dal 1° gennaio 2004 con ogni conseguenziale pronuncia. Egli ha esposto di essere dipendente del Comune di Agira, di avere partecipato alla selezione per la progressione economica orizzontale e di essersi collocato in posizione utile.

Il Tribunale di Enna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 307/19, ha accolto il ricorso. Il Comune di Agira ha proposto appello che la Corte d’appello di Caltanissetta, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 242/2020, ha accolto. Giovanni La Motta ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Comune di Agira si è difeso con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente controversia ha origine dalla partecipazione di un pubblico dipendente ad una selezione per la progressione economica orizzontale all’interno della P.A. di appartenenza, procedura della quale viene in esame la nullità per mancanza di copertura finanziaria, dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione. Alla luce della prospettazione delle parti e della motivazione della sentenza impugnata emergono alcune problematiche di estremo rilievo che giustificano la trattazione del ricorso in pubblica udienza. In particolare, in tale sede, dovranno essere esaminate le seguenti questioni:

a) il rapporto fra la necessaria copertura finanziaria delle procedure selettive per le progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego e le stesse procedure, in particolare la rilevanza su queste ultime dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, dovendosi valutare se siano elementi costitutivi e condizioni di validità delle dette procedure o se incidano a priorisull’esistenza del potere della P.A. di attivarle;

b) le modalità con cui devono essere attestati la copertura finanziaria menzionata, l’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e il visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, e, in particolare, da quali documenti devono risultare;

c) le condizioni cui sonosubordinati l’eccezione e il rilievo d’ufficio delle nullità negoziali in questo particolare ambito e i termini entro i quali tali attività devono essere compiute, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014;

d) la distribuzione degli oneri di allegazione e prova della mancanza della copertura finanziaria, dell’impegno di spesa e del visto di regolarità citati anche alla luce del deposito di documenti sopravvenuti, nonché i termini e i limiti della rilevabilità, anche d’ufficio, di detta mancanza, alla luce dei profili a), b) ec).

P.Q.M.

la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica