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Ordinanza Interlocutoria — n. 15539/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders public hearing to determine if lack of budget funding invalidates internal selection procedures for civil servants.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15539/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the proceedings and ordered a public hearing to address critical legal issues regarding internal selection procedures. The appellant, a civil servant, sought a salary grade increase after an internal selection process that the lower court declared null due to lack of budgetary coverage and missing accounting approvals. The Court identified four complex questions concerning the validity of such procedures, the required documentation for budgetary commitments, and the timing of nullity exceptions, necessitating a public debate before ruling.

Regesto Legislator

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Art. 97 Cost.; Art. 110 Cost.: The Court established that the lack of budgetary coverage and missing accounting approvals are substantive conditions for the validity of internal selection procedures, requiring a public hearing to determine their legal impact on the administration's power to initiate them.

Parole chiave

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public service selection budgetary coverage requirement accounting approval validity nullity of administrative acts civil servant progression procedural nullity exceptions public hearing mandate procedimento di controllo degli aiuti

Disposizioni normative citate

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Art. 97 Cost.
Art. 110 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014
c) le condizioni cui sono subordinati l’eccezione e il rilievo d’ufficio delle nullità negoziali in questo particolare ambito e i termini entro i quali tali attività devono essere compiute, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014;
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Testo completo

2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1795/2021R.G. proposto da Filippo TACCETTA, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC dell’avv. Fulvio Licari, che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Comune di AGIRA , in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato in R oma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indicato indirizzo PEC de ll’avv .

Agatino Cariola , che l o rappresenta e difende -controricorrente - avverso sentenza della C orte d’ Appello di Caltanissetta n. 259/2020,depositata il 2/7/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/4/2024dal Consigliere Andrea Z uliani ; rilevato che ilricorrente, dipendente del Comune di Agira in posizione economica A4, si rivolse al Tribunale di Enna, in funzione di giudice 2 del lavoro, per chiedere l’accertamento del proprio diritto al passaggio nella posizione economica A 5 con decorrenza 1°/1/2004, in esito a una procedura selettiva interna indetta dal Comune in data 24/4/2008; la domanda venneaccolta dal Tribunale , con decisione che è stata riformata dalla Corte d’Appello di Caltanissetta, avendo questa dichiarato la nullità della procedura selettivaper mancanza di copertura finanziaria e dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione, nonché, conseguentemente, del visto di regolarità contabilesull’atto di indizione della procedura; ritenuto che la presente controversia ha origine dalla partecipazione di un pubblico dipendente ad una selezione per la progressione economica orizzontale all’interno della P.A. di appartenenza, procedura della quale viene in rilievo la nullità per mancanza di copertura finanziaria, dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione; alla luce della prospettazione delle parti e della motivazione della sentenza impugnata emergono alcune problematiche di estremo rilievo che giustificano la trattazione del ricorso in pubblica udienza; in particolare, in tale sede, dovranno essere esaminate le seguenti questioni:

a) il rapporto fra la necessaria copertura finanziaria delle procedure selettive per le progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego e le stesse procedure, in particolare la rilevanza su queste ultime dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, dovendosi valutare se siano elementi costitutivi e condizioni di validità delle dette procedure o se incidano a priori sull’esistenza del potere della P.A. di attivarle;b) le modalità con cui devono essere attestati la copertura finanziaria menzionata, l’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e il visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, e, in particolare, da quali documenti devono risultare;

c) le condizioni cui sono subordinati l’eccezione e il rilievo d’ufficio delle nullità negoziali in questo particolare ambito e i termini entro i quali tali attività devono essere compiute, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014;

d) la distribuzione degli oneri di allegazione e prova della mancanza della copertura finanziaria, dell’impegno di spesa e del visto di regolarità citati anche alla luce del deposito di documenti sopravvenuti, nonché i termini e i limiti della rilevabilità, anche d’ufficio, di detta mancanza, alla luce dei profili a), b) e c);

P.Q.M.

la Corte dispone il ri