Cassation court remands case to examine financial coverage requirements for public sector horizontal economic progression procedures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the cassation appeal and ordered a remand to the lower court for further examination. The dispute concerns a public employee's claim to a horizontal economic progression based on a selection procedure allegedly null due to lack of financial coverage. The court identified critical procedural issues regarding the necessity of budgetary commitments and accounting approval for such selections, necessitating a public hearing to clarify evidentiary burdens and validity conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103, comma 1, lett. a) e b) della L. 117/2014; Art. 103, comma 1, lett. a) e b) della L. 117/2014: The court must determine whether financial coverage and budgetary commitments are constitutive elements for the validity of horizontal progression procedures in the public sector.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
/2024 Aula B ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 24580/2020 proposto da: Filippo Zito, rappresentato e difeso dall’Avv. Fulvio Licari e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente- contro Comune di Agira, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Agatino Cariola e domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Caltanissetta, n. 6/2020, pubblicata il 14 gennaio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2024 dal Consigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Enna depositato il 25 marzo 2016 Filippo Zito ha esposto di essere dipendente del Comune di Agira, categoria C, posizione economica C1, di avere partecipato alla selezione per la progressione economica orizzontale alla posizione C2 e di essersi collocato al primo posto della graduatoria definitiva pubblicata con determinazione del 30 dicembre 2010. Egli ha chiesto, quindi, che fosse accertato il suo diritto all’attribuzione della progressione economica orizzontale dal 1° gennaio 2004 e la condanna della P.A. al pagamento delle correlate differenze retributive.
Il Tribunale di Enna, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 403/2017, ha accolto il ricorso. Il Comune di Agira ha proposto appello che la Corte d’appello di Caltanissetta, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 6/2020, ha accolto. Filippo Zito ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Il Comune di Agira si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha origine dalla partecipazione di un pubblico dipendente ad una selezione per la progressione economica orizzontale all’interno della P.A. di appartenenza, procedura della quale viene in esame la nullità per mancanza di copertura finanziaria, dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione. Alla luce della prospettazione delle parti e della motivazione della sentenza impugnata emergono alcune problematiche di estremo rilievo che giustificano la trattazione del ricorso in pubblica udienza. In particolare, in tale sede, dovranno essere esaminate le seguenti questioni:
a) il rapporto fra la necessaria copertura finanziaria delle procedure selettive per le progressioni economiche orizzontali nel pubblico impiego e le stesse procedure, in particolare la rilevanza su queste ultime dell’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, dovendosi valutare se siano elementi costitutivi e condizioni di validità delle dette procedure o se incidano a priorisull’esistenza del potere della P.A. di attivarle;
b) le modalità con cui devono essere attestati la copertura finanziaria menzionata, l’impegno di spesa nel capitolo di bilancio di previsione e il visto di regolarità contabile sull’atto di indizione, e, in particolare, da quali documenti devono risultare;
c) le condizioni cui sonosubordinati l’eccezione e il rilievo d’ufficio delle nullità negoziali in questo particolare ambito e i termini entro i quali tali attività devono essere compiute, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite n. 26242 e 26243 del 12 dicembre 2014;
d) la distribuzione degli oneri di allegazione e prova della mancanza della copertura finanziaria, dell’impegno di spesa e del visto di regolarità citati anche alla luce del deposito di documenti sopravvenuti, nonché i termini e i limiti della rilevabilità, anche d’ufficio, di detta mancanza, alla luce dei profili a), b)e c ) .
P.Q.M.
la Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazio