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Ordinanza — n. 15471/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against labor contract probation period nullity due to inadmissible evidence evaluation complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15471/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the Second Instance Court's decision to reject the employee's claim for damages based on the nullity of the probation period. The employee argued that the trial court improperly evaluated witness testimony and refused an audio recording request, but the court found these complaints violated the principle of judicial discretion in evidence assessment. Consequently, the court ruled that the lower court's evaluation of conflicting facts and witness credibility was within its exclusive authority and thus unreviewable.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 116 c.p.c.: The court of first instance alone has the exclusive power to evaluate the probative value of evidence presented by the parties, and such evaluation is unreviewable in cassation unless the judge relied on evidence not introduced by the parties.

Parole chiave

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labor contract probation period judicial discretion evidence confession extrajudicial witness testimony evaluation cassation inadmissibility burden of proof allocation audio recording refusal azione di contestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n.3, c.p.c.
Art. 2735 c.c.
in relazione all'art. 2735 c.c. sulla confessione stragiudiziale e all’art.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
in relazione all'art. 2697 c.c. sulla testimonianza de relato, ed in relazione agli artt.
Art. 115 c.p.c.
Art. 421 c.p.c.
115 e 116 c.p.c., all’art. 421 c.p.c.
Art. 437 c.p.c.
art. 2735 c.c
in relazione all'art. 2735 c.c.
art. 116 c.p
art. 2697 c.c
in relazione all'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11933/2003
Cass. n. 12362/2006
Cass. n. 17097/2010
Cass. n. 13485/2014
Cass. n. 16056/2016
Cass. n. 19011/2017
S.U. n. 34476/2019
29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n.
Cass. n. 15107/2013
Cass. n. 13395/2018
Cass. n. 18092/2020
Cass. n. 29404/2017
Cass. n. 1229/2019
S.U. n. 20867/2020
34476/2019, S.U. n. 20867/2020, n.
Cass. n. 5987/2021
Cass. n. 6774/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21009-2021 proposto da: COPPONI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell'avvocato ENNIO FRATTICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato NARCISO RICOTTA; -ricorrente - contro TRE ESSE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ENEA OLIMPI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 83/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 18/03/2021 R.G.N. 245/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Rapporto di lavoro privato – Periodo di prova R.G.N.21009/2021 Cron. Rep. Ud.03/04/2024 CC RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Ancona, i n riforma di sentenza del Tribunale di Macerata (che, in accoglimento parziale della domanda di Andrea Copponi, aveva condannato la società TRE ESSE al pagamento di sei mensilità dell'ultima retribuzione a titolo di risarcimento del danno da ingiustificato recesso dalrapporto di lavoro per nullità genetica del patto di prova apposto al contratto), accoglieva l'appello della società e rigettava la domanda proposta in primo grado dal lavoratore; 2.per la cassazione della sentenza di appello propone ricorso il lavoratore, condue motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la società: al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n.3, c.p.c. in relazione all'art. 2735 c.c. sulla confessione stragiudiziale e all’art. 116 c.p.c.; si contesta la valutazione, operata dalla Corte di merito, della testimonianza di Francesca Starace in termini di inidoneità dimostrativa delle tesi attoree, quale testimonianza de relato actoris, affermando trattarsi,invece, di testimonianza diretta sulla confessione stragiudiziale del legale rappresentante della società; 2.il motivo non è ammissibile; 3.la Corte di Ancona, ne lla valutazione ad essa riservata sull’efficacia probatoria della testimonianza in questione, ha sottolineato la scarsa significatività dei dati fattuali ambivalenti ed equivoci frutto di constatazione diretta, tali da non consentire di ritenere adeguatamente confortata da riscontri oggettivi la prospettazione dei fatti in seno al ricorso; dunque ha valutato anche il contenuto della deposizione nella parte in cui ha riferito quale testimone diretta (non solo de relato actoris), ma non ha ritenuto che tale parte della deposizione dimostrasse una confessione stragiudiziale del legale rappresentante di parte datoriale; 4.la doglianza si rivela dunque inammissibile perché spetta in via esclusiva algiudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessiverisultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversiapuò esse re decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, ed involgendo la valutazione delle emergenze probatorie, così come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale deve indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr.

Cass.n. 11933/2003, n. 12362/2006, n. 17097/2010, n. 13485/2014, n. 16056/2016, n. 19011/2017, n. 29404/2017, S.U. n. 34476/2019, n. 15568/2020, n. 20553/2021);

5. con il secondo motivo , parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto exart. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 2697 c.c. sulla testimonianza de relato, ed in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., all’art. 421 c.p.c. e all’art.437 c.p.c., per aver respinto l’istanza istruttoria avente ad oggetto l’audizione della registrazione fonica del 31.10.2017, e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; 6.anche il suddetto motivo non supera il vaglio di ammissibilità;

7. richiamato quanto espresso in relazione al motivo precedente in punto di selezione e valutazione delle prove, si osserva che la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece, come in questo caso, laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107/2013, n. 13395/2018, n. 18092/2020); 8.neppure è integrata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per cui occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli;

è, invece, inammissibile la diversa doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttostoche ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.; la censura in esame si risolve, dunque, in una contestazione della valutazione probatoria (anche in termini di ammissibilità e rilevanza) della Corte territoriale, valutazione riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. n. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023); 9.le spese del grado, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%,accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri