Court dismisses INPS appeal, ruling pension start date follows application date when prior contributions are computed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the INPS's appeal against a lower court judgment granting Giovanni Pradelli an early retirement pension. Pradelli argued his pension should start from the month following his application date because he requested the computation of prior contributions made to a different fund. The court rejected this, holding that while the right to the pension matured earlier, the actual payment date must follow the application date when such computation is exercised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.m. 2.5.1996 n. 282; Art. 22 co. 5 l. 153/69: When prior contributions from a separate fund are computed into a separate management pension, the pension treatment commences from the month following the application date, not the date the right matured.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso18314-2021proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro PRADELLI GIOVANNI; -intimato– avverso la sentenza n. 421/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/05/2021 R.G.N. 869/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione separata d.m. 282/96 R.G.N.18314/2021 Cron. Rep. Ud.14/05/2024 CC RILEVATO CHECon sentenza n.421/21, la Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a Pradelli Giovanni il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero l’1.1.2007. La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa Pradelli Giovanni avesse chiesto di computare, nella pensione a carico della Gestione separata, precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’1.1.2007, di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo illustrato da memoria. Pradelli Giovanni è rimasto intimato. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m.2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95.
La Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso il FPLD. Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPLD, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.
Il motivo è fondato. In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. n. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.n.21361/21, in seguito v. Cass.nn.30256- 30257/22, Cass.n.30689/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.
Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. n.282/96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta.Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico “ ”.
Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.10396/09), il computo di cui all’art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.n.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 l. n.153/69. La sentenza va quindi cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 l. n.153/69, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in di