Cassation court overturns pension decision, ruling start date follows application date per contribution accumulation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Milan Court of Appeal's confirmation of a pension award, ordering a remand to the lower court. The appellant, Inps, argued the pension should start from the application date rather than the eligibility date because the applicant requested the inclusion of prior contributions from a different fund. The court held that since the applicant exercised the right to compute these contributions via a specific application, the pension's effective date must align with that application to ensure the contributions are properly integrated into the separate management's pot.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.m. 282/96; Art. 22 co. 5 l. 153/69: When a pensioner opts to compute prior contributions from another fund into a separate management, the pension's effective date runs from the application date, not the eligibility date, as this constitutes a specific accumulation of contributions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso17016-2021proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro SPECIALE ANTON ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA BATTAGLIA, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO CASSANO; -controricorrente– avverso la sentenza n. 248/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 09/04/2021 R.G.N. 529/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione separata d.m. 282/96 R.G.N.17016/2021 Cron. Rep. Ud.14/05/2024 CC RILEVATO CHE Con sentenza n.248/21, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a Speciale Anton Andrea il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero l’1.10.2007. La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa Speciale Anton Andrea avesse chiesto di computare, nella pensione a carico della Gestione separata, precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’1.10.2007, di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo illustrato da memoria. Speciale Anton Andrea resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95.
La Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso il FPLD. Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPLD, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.
Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata da Speciale Anton Andrea. Il ricorso espone in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva sia i fatti di causa, sia le ragioni della censura. Inoltre, il motivo fa valere una questione di puro diritto, che, in quanto tale, si sottrae alla preclusione dovuta alla regola della c.d. doppia conforme(art.348 ter, co.4 e 5 c.p.c.), applicabile al solo n.5 dell’art.360, co.1 c.p.c. e non al suo n.3. Resta solo da aggiungere che la violazione del Protocollo d’Intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense non determina in sé sola inammissibilità del ricorso (Cass.21831/21).
Tanto premesso, il motivo è fondato. In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. n. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, in seguito v. Cass.30256-30257/22, Cass.30689/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.
Occorre,infatti, distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. n. 282/96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta. Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico “ ”.
Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.n.10396/2009), il computo di cui all’art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.n. 10396/2009 cit., nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 l. n.153/69. La sentenza va quindi cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 l. n.153/69, con rinvio alla Corte d’appello