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Ordinanza — n. 15458/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling pension start date must be the option request date, not the eligibility date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15458/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that granted a worker's old-age pension from the date of eligibility. The worker had delayed requesting the pension to include contributions from a different management system (AGO) into the separate management. The court held that the pension must commence only from the date the worker formally requested this option, as only then did the additional contributions become part of the pensionable fund.

Regesto Legislator

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Art. 3 del d.m. 282 del 1996; Art. 6 della l. n. 155 del 1981: In cases of old-age pension under the separate management where contributions from the general mandatory insurance are included, the pension's start date is the date of the option request, not the date of eligibility.

Parole chiave

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pensione vecchiaia gestione separata decorrenza trattamento pensionistico opzione computo contributi AGO liquidazione unica pensione d.m. 282 del 1996 istituto di previdenza diritti di previdenza professionale riesame della rendita AI

Disposizioni normative citate

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Art. 3 del d.m. 282 del 1996
282 del 1996, che all’art. 3 consente all’assicurato, iscritto alla gestione separata, di far valere a l fine della liquidazione di un’unica pensione a carico della gestione anche i contributi previdenziali accreditati nella gestione AGO.
Art. 6 della l. n. 155 del 1981
282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.
Art. 1 co. 7 e 20 l. 335/95
RITENUTO CHE: Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe, la C orte d’appello ha riconosciuto il diritto del lavoratore ivi indicato al ricalcolo della pensione di vecchiaia a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi nella gestione separata ex art. 1 co.
Art. 1 co. 3 lege n. 243/04
335/95, con applicazione della clausola di salvaguardia ex art. 1 co. 3 lege n. 243/04 e 24 co.
24 co. 3 d.l. 201/11 conv. L. 214/11
243/04 e 24 co. 3 d.l. 201/11 conv. L. 214/11.

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 30256 del 14/10/2022
Questa Corte ha già affermato, del resto (Sez. L, Sentenza n. 30256 del 14/10/2022 (Rv.
Sez. L, Ordinanza n. 21361 del 2021
665781 –01; Sez. L, Ordinanza n. 21361 del 2021; Sez.
Sez. L, Ordinanza n. 30689 del 2023
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13267-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, GIUSEPPINA GIANNICO, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro FORGIERI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 142/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/03/2021 R.G.N. 847/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio Oggetto R.G.N.13267/2021 Cron.

Rep. Ud.14/05/2024 CC del 14/05/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe, la C orte d’appello ha riconosciuto il diritto del lavoratore ivi indicato al ricalcolo della pensione di vecchiaia a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi nella gestione separata ex art. 1 co. 7 e 20 l. 335/95, con applicazione della clausola di salvaguardia ex art. 1 co. 3 lege n. 243/04 e 24 co. 3 d.l. 201/11 conv. L. 214/11. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo, cui resiste il pensionato con controricorso.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Il motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 3 del d.m. 282 del 1996 per avere la Corte territoriale ritenuto che la pensione potesse decorrere a carico della gestione separata con computo dei contributi versati nell’AGO ma con decorrenza anteriore rispetto alla relativa domanda. Il ricorso è fondato. Occorre premettere, in fatto , che è pacifico che il lavoratore in epigrafe, pur avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi secondo le regole della gestione separata cui era iscritto, solo dopo diversi anni ha chiesto la pensione, invocando il cumulo dei contributi maturati in diversa gestione (nella specie, l’AGO).

Tale facoltà è in linea con le previsioni del d.m. n. 282 del 1996, che all’art. 3 consente all’assicurato, iscritto alla gestione separata, di far valere a l fine della liquidazione di un’unica pensione a carico della gestione anche i contributi previdenziali accreditati nella gestione AGO. In tale contesto, la decisione di ottenere la pensione a carico della gestione separata, convogliando i contributi di altre gestioni,non può che segnare il momento nel quale decorre la pensione a carico della gestione separata nell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi; invero, il montante contributivo composto dai contributi versati, in origine , nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO e poi computati nella gestione separata si è potuto formare solo all’esito dell’apposita domanda effettuata dal pensionato, sicché la pensione non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi maturati nell’AGO nella gestione separata a carico della quale veniva richiesta per la prima volta la pensione.

Questa Corte ha già affermato, del resto (Sez. L, Sentenza n. 30256 del 14/10/2022 (Rv. 665781 –01; Sez. L, Ordinanza n. 21361 del 2021; Sez. L, Ordinanza n. 30689 del 2023), che, in tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento, da parte dell'assicurato , della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell'art. 3 del d.m. n. 282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della l. n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

La sentenza impugnata che non si è attenuta al detto principio va, dunque , cassata con rinvio alla stessa C orte d’appello , in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla stessa Corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudi