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Ordinanza — n. 15453/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation dismisses Inps appeal; religious supplementary pensions count as taxable income for superannuation cumulation limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15453/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the Inps appeal against a lower court ruling that allowed a widow to receive both an Inps survivor pension and religious supplementary payments. The Inps argued these religious benefits constituted taxable income subject to statutory cumulation limits, while the widow claimed they were purely pension-like. The court ruled that because the religious payments stem from a non-state religious body and are taxable, they must be treated as income competing with the survivor pension under the relevant law.

Regesto Legislator

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Art. 1, co. 41 l. n. 335/95; Art. 49, co. 2, lett. a d.P.R. n. 917/86: Supplementary pensions from non-state religious bodies are taxable income and subject to cumulation limits with state survivor pensions.

Parole chiave

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survivor pension cumulation religious supplementary pension taxable income definition Inps survivor benefits non-state religious body rendita per vedovo divisione della previdenza reintegrazione dei beneficiari di una rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 1, co. 41 l. n. 335/95
d.P.R. n. 917/86, art. 49, co. 2, lett. a

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 162/22
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30953-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; -ricorrente - contro PAGANOTTI PAOLINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo studio degli avvocati AMOS ANDREONI, ANDREA SERRETI che la rappresentano e difendono; -controricorrente - avverso la sentenza n. 131/2018 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/04/2018 R.G.N. 234/2017;

Oggetto Pensione reversibilità ripetizione indebito R.G.N.30953/2018 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di Paolina Paganotti svolta nei confronti dell’Inps e avente ad oggetto l’accertamento negativo del diritto dell’ente a ripetere somme erogate a titolo di pensione ai superstiti. Ella era coniuge superstite di un pastore valdese, deceduto in servizio, e aveva percepito dalla Tavola Valdese somme a integrazione di trattamenti spettanti al defunto marito.

La Corte riteneva che tali trattamenti integrativi avessero natura previdenziale, secondo quanto emergeva dal Regolamento sui Ministeri della Tavola Valdese; essi non potevano perciò considerarsi redditi ai fini dell’art.1, co.41 l. n.335/95 e non erano soggetti ai limiti di cumulo con il trattamento pensionistico ai superstiti erogato dall’Inps. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un motivo, illustrato da memoria. Paolina Paganotti resiste con controricorso. All’odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO CHECon l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.1, co.41 l. n.335/95. Sostiene che il trattamento integrativo erogato in forza del Regolamento dei Ministeri della Tavola Valdese non siaun trattamento pensionistico rientrante nel regime AGO o in altro regime sostitutivo o esclusivo, e quindi non possa essere considerato trattamento pensionistico ai fini dell’art.1, co.41 l. n.335/95. Trattandosi di trattamento sogget t o a tassazione ai sensi del d.P.R. n.917/86, esso è da considerarsi reddito concorre nte con la pensione ai superstiti erogata dall’Inps ai fini de i lim iti di cumulo previsti dalla tabella F richiamata dall’art.1, co.41 l. n.335/95.

Il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art.1, co.41 l. n.335/95 si intende per trattamento pensionistico in favore dei superstiti solo quello “v ”. Per i ministri di culto delle confessioni diverse da quella cattolica, il regime dell’AGO – o comunque sostitutivo – è quello dettato dalla l. n.903/73, istitutiva di un apposito Fondo presso l’Inps. Le prestazioni integrative erogate dalla Tavola Valdese in base al Regolamento dei Ministeri, ovvero di un atto approvato dal Sinodo della Tavola Valdese, cioè di un atto normativo non statale, non rientrano nel sistema dell’assicurazione obbligatoria.

La Corte d’appello ha affermato che esse hanno natura previdenziale e, più specificamente, pensionistica. Tale natura è però irrilevante ai fini dell’art.1, co.1 l. n.335/95, poiché – come detto – la norma intende come trattamento pensionistico ai superstiti solo quello interno al regime dell’AGO o dei regimi sostitutivi o esclusivi, mentre qui si tratta di prestazioni a carattere integrativofondate su un titolo normativo emesso non dallo Stato italiano, bensì da una confessione religiosa acattolica. Tali prestazioni, poiché sono fonte di tassazione ai sensi del d.P.R. n.917/86 (v. art.49, co.2, lett. a), vanno definite come reddito ai fini dell’art.1, co.41 l. n.335/95.

Esse dunque concorrono con il trattamento pensionistico ai superstiti erogato dall’Inpse sono cumulabili a questo nei limiti del cumulo di cui alla Tabella F cui rinvia l’art.1, co.41 l. n.335/95, con disciplina dei limiti al cumulo incisa dalla sentenza della Corte Costituzionale n.162/22. La sentenza va in conclusione cassata non avendo tenuto conto dei suesposti principi, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione per