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Ordinanza — n. 15450/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling pension recalculation rights are imprescriptible and not subject to the three-year statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15450/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that allowed the recalculation of a pension including extra-monthly earnings. The INPS argued that the three-year statute of limitations under Art. 47 of DPR 639/1970 should bar the entire claim, including future ratei. The court rejected this, holding that pension rights are fundamental and imprescriptible, meaning the limitation period only applies to past ratei, not the right to recalculate future ones.

Regesto Legislator

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Art. 47 DPR 639/1970; Art. 6 DL 103/1991: The statute of limitations for pension claims applies only to past ratei and does not extinguish the fundamental right to recalculate future pension benefits.

Parole chiave

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pension recalculation statute of limitations imprescriptible rights extra-monthly earnings fundamental rights diritti di previdenza professionale istituto di previdenza previdenza sociale dei lavoratori

Disposizioni normative citate

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Art. 47, d.P.R. n. 639/1970
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art.
Art. 6, d.l. n. 103/1991
111/2011), nonché dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv.
Art. 38 Cost.
639/1970 (nel testo modificato dall’art. 38, d.l.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,
art. 38 Cost
71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l'art. 38 Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985
Cass. 17430 del 2021
tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione (così Cass. 17430 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass.
Cass. nn. 123 e 38015 del 2022
17430 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 123 e 38015 del 2022 nonché Cass.
Cass. n. 4844 del 2023
123 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato; che, considerato che l’orientamento cui qui s’è inteso dare continuità si è consolidato solo successivamente alla notifica del ricorso per cassazione (opinione antitetica a quella di Cass.
Cass. n. 28416 del 2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26636-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; -ricorrente - contro SERIO ANTONIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIO INSALATA, MARCO DORIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 918/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 06/07/2018 R.G.N. 509/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO Oggetto Previdenza prestazioni R.G.N.26636/2018 Cron. Rep. Ud.13/02/2024 CC che, con sentenza depositata 6.7.2018, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a riliquidare la pensione di Antonio Serio con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, degli emolumenti extramensili dovuti sulla contribuzione figurativa per la disoccupazione; che i giudici territoriali, per quanto ancor rileva in questa sede, hanno ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 47, d.P.R. n. 639/1970 (nel testo modificato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011, conv. con l. n. 111/2011), pur dovendo applicarsi anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici maturati anteriormente all’entrata in vigore della nuova fattispecie decadenziale, incidesse soltanto sui ratei pregressi e non anche sul diritto al ricalcolo; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Antonio Serio ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 13.2.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nonché dell’art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), per avere la Corte di merito riconosciuto il diritto al ricalcolo in aumento della pensione in godimento sul presupposto che la decadenza prevista dall’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, cit., incidesse solo sui ratei pregressi e non anche sullo stesso diritto alla riliquidazione; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la decadenza ex art. 47, cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione (così Cass. 17430 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 123 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato; che, considerato che l’orientamento cui qui s’è inteso dare continuità si è consolidato solo successivamente alla notifica del ricorso per cassazione (opinione antitetica a quella di Cass. n. 17430 del 2021 aveva espresso Cass. n. 28416 del 2020), si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,