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Sentenza — n. 15449/2024 — snciv Generato dall'IA

Defense appeal dismissed for victim of duty status; court upheld lower court's finding of extraordinary operational risks.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15449/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Ministry of Defense's appeal against the recognition of victim of duty status for a soldier deployed in extreme conditions. The defense argued the mission was ordinary for an alpine officer, but the court affirmed that the specific environmental and operational hardships constituted extraordinary risks beyond normal duties. Consequently, the lower court's factual assessment regarding the soldier's exposure to severe cold and hardship was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 564 legge 266 del 2005; le 'particolari condizioni ambientali od operative' implicano circostanze straordinarie che espongono il dipendente a rischi maggiori rispetto all'attività generale, e la violazione di legge non ammette una rivalutazione del materiale istruttorio di merito.

Parole chiave

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vittima del dovere condizioni operative straordinarie rischio maggiore violazione di legge rivalutazione materiale istruttorio status militare condizioni ambientali estreme vittima di guerra

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 564 legge 266 del 2005
24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato la norma indicata nella rubrica del motivo, precisandone i criteri applicativi; in particolare, ad effettuare una puntuale esegesi della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 564, cit.
1 lettera B e C d.p.r. 243 del 2006

Giurisprudenza citata

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Cass., sez.un., n.6214 del 2022
Questa Corte di legittimità (fra le tante, Cass., sez.un., n.6214 del 2022; Cass.
Cass. n. 8824 del 2023
Questa Corte di legittimità (fra le tante, Cass., sez.un., n.6214 del 2022; Cass. n. 8824 del 2023, Cass.
Cass. n. 16569 del 2020
8824 del 2023, Cass. n. 16569 del 2020, Cass.
Cass. n. 24592 e 9322 del 2018
16569 del 2020, Cass. n. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato la norma indicata nella rubrica del motivo, precisandone i criteri applicativi; in particolare, ad effettuare una puntuale esegesi della disposizione contenuta nell’art.
Cass. sez.un. n. 759 del 2017
Cass. n. 29819 del 2022
Cass. S.U. n. 4315/2020
Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art.
Cass. S.U. n. 9938/2014
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 6307-2019 proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro ANERDI GIAN CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 95, presso lo studio Legale Associato Guerra, rappresentato e difeso dagli Avvocati PAOLO GUERRA, MAURIZIO MARIA GUERRA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1923/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/12/2018 R.G.N. 1174/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del Oggetto R.G.N.6307/2019 Cron. Rep. Ud.17/01/2024 PU 17/01/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato EMANUELE FEOLA; udito l'Avvocato MAURIZIO MARIA GUERRA. Svolgimento del processo.

1. Con sentenza del 27.11.18 la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 2016, che aveva riconosciuto lo status di vittima del dovere ex articolo 1 comma 564 legge 266 del 2005 in favore dell’assistito indicato in epigrafe, comandato in missioni internazionali in Norvegia del Nord, Danimarca e Siria, per condizioni operative che lo avevano reso inidoneo al servizio all’età di quarant’anni (la sentenza richiama in particolare una missione a -40 °C, al buio con turni di servizio all’esterno, pernottamento in tende impiantate direttamente sulla neve e alimentazione solo con latte condensato).

2. Avverso tale sentenza ricorre il ministero della Difesa per un motivo, cui resiste l’assistito con controricorso. Motivi della decisione.

3. Il motivo deduce violazione dell’articolo 1 comma 564 citato nonché 1 lettera B e C d.p.r. 243 del 2006, per avere la corte territoriale trascurato che la missione richiamata rientrava nelle mansioni ordinarie del militare, che era un ufficiale delle truppe alpine, e per aver omesso l’accertamento se la missione fosse speciale ed avesse esposto il lavoratore a un rischio maggiore rispetto all’attività svolta.

4. Il motivo è privo di pregio.

5. Questa Corte di legittimità (fra le tante, Cass., sez.un., n.6214 del 2022; Cass. n. 8824 del 2023, Cass. n. 16569 del 2020, Cass. n. 24592 e 9322 del 2018 e numerosi conformi) ha più volte esaminato la norma indicata nella rubrica del motivo, precisandone i criteri applicativi; in particolare, ad effettuare una puntuale esegesi della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 564, cit. è stata la sentenza delle sezioni unite n. 759 del 2017; le sezioni unite hanno affermato, per quanto qui di maggiore interesse, con specifico riferimento alle «particolari condizioni ambientali od operative», che la condizione ambientale ed operativa «particolare» è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività «generale» (id est:

«normale», cioè corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse); più di recente, la Corte, confrontandosi nuovamente con la disposizione in oggetto (Cass. n. 29819 del 2022) ha ribadito che le «particolari condizioni ambientali o operative» implicano l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l’elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito.

6. L'attribuzione della tutela per le vittime del dovere è, dunque, il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro.

7. Nel caso di specie, la corte ha effettuato la valutazione di merito del peculiare rischio cui è stato sottoposto il lavoratore, evidenziando le particolari condizioni ambientali operative della missione, in linea peraltro con l’accertamento compiuto in primo grado.8. L’accertamento di un’esposizione a rischio maggiore è stato fatto e non è censurabile in sede di legittimità: sotto prospettazione di apparente vizio di violazione di legge, il motivo mira in sostanza ad una rivalutazione del materiale istruttorio di merito circa l’esistenza dei presupposti di fatti di fatto previsto dalla legge per il riconoscimento dello status di vittima del dovere, laddove, a fronte di una doppia decisione conforme, è preclusa la denuncia di un vizio motivazionale.

9. Spese secondo soccombenza.

10. Non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il m eccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Così dec