Cassation court dismisses INPS appeal, ruling pension recalculation rights are imprescriptible and not subject to the three-year statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against a lower court order to recalculate a pension with backdated unemployment benefits. The INPS argued that the three-year statute of limitations barred the claim, but the court held that pension rights are fundamental and imprescriptible. Consequently, the court ruled that the limitation period applies only to pre-trial rate differences, not the entire recalculation claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, d.P.R. n. 639/1970; Art. 6, d.l. n. 103/1991: The statute of limitations for pension claims applies only to differences in rates accrued prior to the three-year period preceding the lawsuit, as the right to pension is imprescriptible and cannot be extinguished by time limits.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1102-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI; -ricorrente - contro ATTANASIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO BAUZULLI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO TROSO, UGO TROSO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1742/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/09/2017 R.G.N. 2771/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO Oggetto Previdenza prestazioni R.G.N.1102/2018 Cron. Rep. Ud.13/02/2024 CC che, con sentenza depositata 4.9.2017, la Corte d'appello di Lecce, in riforma del primo grado, ha condannato l’INPS a riliquidare la pensione di Giuseppe Attanasio con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, degli emolumenti extramensili dovuti sulla contribuzione figurativa per la disoccupazione; che i giudici territoriali, per quanto ancor rileva in questa sede, hanno ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 47, d.P.R. n. 639/1970 (nel testo modificato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011, conv. con l. n. 111/2011), dovesse applicarsi anche alle domande di riliquidazione di trattamenti pensionistici maturati anteriormente all’entrata in vigore della nuova fattispecie decadenziale, ancorché quest’ultima incidesse soltanto sui ratei pregressi e non anche sul diritto al ricalcolo; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Giuseppe Attanasio ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 13.2.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, come novellato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), nonché degli artt. 252 att. c.c. e 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), peravere la Corte di merito riconosciuto il diritto al ricalcolo in aumento della pensione in godimento sul presupposto che la decadenza prevista dall’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, cit., incidesse solo sui ratei pregressi e non anche sullo stesso diritto allariliquidazione; che il motivo è infondato, essendosi chiarito che la decadenza ex art. 47, cit., si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, coerentemente con la previsione dell'art. 6, d.l. n. 103/1991 (conv. con l. n. 166/1991), atteso che, dovendo il diritto a pensione considerarsi come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza (cfr., tra le numerose, Corte cost. nn. 71 del 2010, 345 del 1999, 246 del 1992 e 203 del 1985), una diversa interpretazione, che applicasse la decadenza all'intera pretesa di rideterminazione, così travolgendo anche i ratei infratriennali e soprattutto futuri, si rivelerebbe incompatibile con l'art. 38 Cost. tutte le volte in cui la misura della prestazione riconosciuta o pagata non salvaguardi il nucleo essenziale della prestazione (così Cass. 17430 del 2021, cui hanno dato continuità, tra le altre, Cass. nn. 123 e 38015 del 2022 nonché Cass. n. 4844 del 2023); che il ricorso, pertanto, va rigettato; che, considerato che l’orientamento cui qui s’è inteso dare continuità si è consolidato solo successivamente alla notifica del ricorso per cassazione (opinione antitetica a quella di Cass. n. 17430 del 2021 aveva espresso Cass. n. 28416 del 2020), si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso,