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Ordinanza — n. 15445/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling three-year statute of limitations applies to pension retroactive adjustments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15445/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the pension recipients' appeal against the lower court's rejection of INPS's statute of limitations defense. While the lower courts held the limitation period did not apply to pensions accrued before the 2011 reform, the supreme court ruled that the new limitation rule applies retroactively to existing pension situations. Consequently, the court quashed the lower judgment and remanded the case for a new trial applying the three-year deadline.

Regesto Legislator

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Art. 47, d.P.R. n. 639/1970; Art. 38, d.l. n. 98/2011: The statutory limitation period introduced by legislative reform applies retroactively to pension liquidation requests for benefits accrued prior to the reform's entry into force.

Parole chiave

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statute of limitations pension liquidation retroactive application INPS appeal three-year period istituto di previdenza riesame della rendita AI contenzioso dell'assicurazione invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 47, d.P.R. n. 639/1970
562/1996; che i giudici territoriali, in particolare, hanno rigettato l’eccezione di decadenza proposta dall’INPS ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970, sul presupposto che trattavasi di trattamento pensionistico maturato anteriormente alla modifica della disposizione cit.
Art. 38, d.l. n. 98/2011
ad opera dell’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv.
Art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996
Ud.13/02/2024 CC pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di Franco Modotti e altri litisconsorti alla riliquidazione del trattamento pensionistico loro spettante ex art. 3, comma 2, d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22820 del 2021
Cass. n. 17430 del 2021
si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (così Cass. n. 17430 del 2021); che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 714-2018 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; -ricorrente - nonchè contro MODOTTI FRANCO, MUZZIN GUIDO, DE POL AVIO, PETRACCO GIULIANO, ARMELLIN GIACOMO, VICENZOTTO GIANFRANCO, ORLANDO DAVIDE; -intimati - avverso la sentenza n. 101/2017 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 20/06/2017 R.G.N. 242/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 20.6.2017, la Corte d'appello di Trieste ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la Oggetto Previdenza prestazioni R.G.N.714/2018 Cron. Rep. Ud.13/02/2024 CC pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di Franco Modotti e altri litisconsorti alla riliquidazione del trattamento pensionistico loro spettante ex art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562/1996; che i giudici territoriali, in particolare, hanno rigettato l’eccezione di decadenza proposta dall’INPS ex art. 47, d.P.R. n. 639/1970, sul presupposto che trattavasi di trattamento pensionistico maturato anteriormente alla modifica della disposizione cit. ad opera dell’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011); che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che Franco Modotti e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sono rimasti intimati; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 13.2.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 47, d.P.R. n. 639/1970, per come modificato dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza ivi prevista non potesse applicarsi alle richieste di riliquidazione di trattamenti pensionistici maturati anteriormente alla novella; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che la decadenza de qua si applica anche alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici già in essere con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d.l. cit. (6.7.2011), atteso che, conformemente ai principi generali dell'ordinamento in materia di termini, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive preesistenti, ancorché la decorrenza del termine debba essere fissata con riferimento all'entrata in vigore della novella (Cass. n. 22820 del 2021); che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che – nell’attenersi all’anzidetto principio di diritto –dovrà parimenti considerare che la decadenza triennale di cui all'art. 47 cit. si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (così Cass. n. 17430 del 2021); che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese