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Ordinanza — n. 15441/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows union contract clause excluding new third salary element for transformed trainee workers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15441/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed ATAF Gestioni's appeal, overturning the lower court's ruling that required payment of a new third salary element. The worker argued that transforming a training contract into an indefinite term relationship should grant access to this benefit, while the employer contended the clause only applied to pre-existing staff. The court ruled that while seniority is preserved, the transformation does not retroactively make the worker a 'new' employee for the purpose of this specific salary clause, thus validating the collective agreement's distinction.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 5, d.l. n. 726 del 1984; Art. 4 c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25.7.1997: The transformation of a training contract into an indefinite term relationship preserves seniority but does not grant access to new salary elements reserved for pre-existing staff, as the worker remains considered newly hired for other purposes.

Parole chiave

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training contract transformation third salary element collective bargaining agreement seniority preservation new employee status indefinite term contract Cassation appeal assegno per il periodo d'introduzione

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 5, d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984
10, d.lgs. 368 del 2001 ha espressamente escluso dal campo di applicazione del citato decreto legislativo i “contratti di formazione e lavoro”, il che rende legittima la previsione di un trattamento differenziato da parte della contrattazione collettiva.
Art. 4 c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25.7.1997
La Corte d'appello di Firenze ha respinto l’appello di ATAF Gestioni, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la società datrice di lavoro a corrispondere al dipendente in epigrafe le somme pretese a titolo di terzo elemento contrattuale, previsto dall’art. 4 c.c.n.l.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che 5.
Art. 384, secondo comma, c.p.c.
Atteso che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, con il rigetto dell’originaria domanda proposta dal lavorator e per l'accertamento del diritto alla voce retributiva denominata nuovo terzo elemento salariale.13.
art. 4 c.c
La Corte d'appello di Firenze ha respinto l’appello di ATAF Gestioni, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la società datrice di lavoro a corrispondere al dipendente in epigrafe le somme pretese a titolo di terzo elemento contrattuale, previsto dall’art. 4 c.c.n.l.
art. 7 c.c
2.10.1989 come voce retributiva del tutto indipendente dalla retribuzione conglobata spettante, in base all'art. 7 c.c.n.l.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20074/2010
Cass. n. 13496/2014
Cass. n. 6018/2009
La trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma "per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto" (Cass. n. 6018/2009; Cass.
Cass. n. 25256/2015
6018/2009; Cass. n. 25256/2015); ciò in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza.
Cass. n. 23330/2021
in particolare Cass. n. 23330/2021; n.
Cass. n. 18946/2014
Adeneler, Causa C-212/04
Sibilio, Causa C-157/11
57; sentenza Sibilio, Causa C-157/11, 15 marzo 2012, par.
Della Rocca, Causa C-290/12
53; sentenza Della Rocca, Causa C-290/12, 11 aprile 2013, par.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1334-2021 proposto da: ATAF GESTIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato NICOLA CORBO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro TINERVIA MIRKO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI D'ANTONIO; -controricorrente - nonchè contro ATAF S.P.A.; -intimata - avverso la sentenza n. 348/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/07/2020 R.G.N. 455/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere Dott.

GUALTIERO MICHELINI. Oggetto Contratto formazione lavoro-terzo elemento contrattuale R.G.N.1334/2021 Cron. Rep. Ud.03/04/2024 CC Rilevato che 1. La Corte d'appello di Firenze ha respinto l’appello di ATAF Gestioni, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la società datrice di lavoro a corrispondere al dipendente in epigrafe le somme pretese a titolo di terzo elemento contrattuale, previsto dall’art. 4 c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25.7.1997.

2. La Corte territoriale ha premesso che illavoratore era stat o assunto prima di tale data con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; che l’art. 4 c.c.n.l. aveva soppresso la voce retributiva accessoria denominata “terzo elemento”, conservandola solo per i “lavoratori già in forza a tempo indeterminato” alla data di stipula del medesimo contratto collettivo (25.7.1997).

3. La decisione impugnata ha richiamato l’art. 3, d.l. 72 del 1984, conv. dalla legge 863 del 1984 (il cui comma 5 prevede: “il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro” e il cui comma 12 stabilisce: “qualora il lavoratore sia assunto entro i limiti di tempo fissati dal presente comma (dodici mesi) dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio”), la sentenza delle Sezioni Unite n. 20074 del 2010, che ha affermato il principio di diritto per cui “la rilevanza del periodo di formazione in termini di anzianità di servizio riguarda anche istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva”, ed ha condiviso e fatto proprie le argomentazioni di cui al precedente di legittimità n. 13496 del 2014.4.

Avverso tale sentenza ATAF Gestioni ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi , illustrati da memoria . Il lavoratore ha resistito con controricorso. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, d.l. n. 726 del 1984, conv. dalla leggen. 863 del 1984, per avere la Corte erroneamente ritenuto che l'art. 4, c.c.n.l. 25 luglio 1997, nel mantenere il cd.

“nuovo terzo elemento contrattuale” per i soli lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del contratto stesso, abbia violato le disposizioni legislative citate creando un'ingiusta disparità di trattamento e quindi una discriminazione fra dipendente a tempo indeterminato e dipendente in formazione lavoro con conversione (art. 360 n.3 c.p.c.).

6. Si rileva che l’orientamento della S.C. favorevole al riconoscimento del “terzo elemento salariale” è stato contraddetto da successive pronunce di segno opposto (Cass.n. 34357, 34358 e 34359 del 2019) e si invoca l’intervento delle Sezioni Unite; si allega che “il nuovo terzo elemento salariale” è stato introdotto con il c.c.n.l. 2.10.1989 come voce retributiva del tutto indipendente dalla retribuzione conglobata spettante, in base all'art. 7 c.c.n.l. 11.4.1995, ai lavoratori con contratto di formazionee lavoro; che tale voce retributiva è del tutto svincolata dall’anzianità di servizio (come statuito nelle ordinanze della S.C. del 2019 cit.); che quindi non è pertinente il riferimento fatto dalla Corte d’appello all’art. 3, comma 5, d.l. 726 del 1984 poiché il principio ivi affermato ha rilievo solo laddove un istituto economico o normativo maturi per effetto dello scorrere del tempo; che neppure è configurabile una violazione del principio di non discriminazione poiché l’unicità del rapporto derivante dalla conversione, con effetti ex tunc, del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, non determina una equiparazione in toto ma consente una regolamentazione giuridica diversa nei diversi periodi di tempo; né, infine, vi sarebbe spazio per ravvisare un contrasto conla clausola 4 della Direttiva 99/70/CE poiché la clausola 2, §2 della medesima direttiva prevede che gli Stati membri possano decidere che l’accordo quadro non si applichi ai “rapporti di formazione professionale e di apprendistato” e l’art. 10, d.lgs. 368 del 2001 ha espressamente escluso dal campo di applicazione del citato decreto legislativo i “contratti di formazione e lavoro”, il che rende legittima la previsione di un trattamento differenziato da parte della contrattazione collettiva.

7. Con il secondo motivo diricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 4, c.c.n.l. 25 luglio 1997 per non avere la Corte d'appello correttamente individuato i destinatari della norma in questione, che non si riferisce ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro poiché questi, non avendo mai percepito il “nuovo terzo elemento retributivo” non possono subire il pregiudizio che la norma in questione mira a compensare.

8. Si sostiene che l'intenzione delle parti contraenti era esclusivamente quella di non pregiudicare la posizione di coloro che già beneficiavano del terzo elemento salariale e che, senza l’art. 4 cit., avrebbero subito una irragionevole decurtazione dellaretribuzione; che tale esigenza non si pone rispetto ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro che non percepivano tale emolumento; che una ratio analoga a quella sottesa all’art. 4 c.c.n.l. 25.7.1997 si rinviene nella previsione dell’art. 2, lett.

f) c.c.n.l. 27.10.2000, che ha modificato in senso peggiorativo la voce retributiva accessoria denominata CAU e, in tal caso, la S.C. (sentenza 5589 del 2016) ha negato il diritto dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro di percepire l’originaria voce retributiva.

9. I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, espresso con le sentenze nn. 29633/2023 , 30807/2023, 30809/2023, emesse nei confronti della medesima azienda ricorrente(le cui motivazioni si richiamano in questa sede), nn. 20586/2023, 23330/2021, 34359/2019, 12335/2016 , 22256/2015, 21329/2014 , 19436/2014 , 19435/2014 , 18951/2014, 18950/2014 , 18949/2014 , 18948/2014 , 18947/2014 emesse nei confronti dell'ANM - Azienda Napoletana Mobilità e con le sentenze nn. 34357/2019, 34358/2019, emesse nei confronti di altre aziende (aventi tutte ad oggetto elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri come le competenze accessorie unificate, c.d.

CAU e il c.d. nuovo terzo elemento salariale, voci che la contrattazione collettiva ha soppresso -in parte, riducendone il valore-, preservando il valore preesistente in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano sino al momento della soppressione, per evitare che i medesimi subissero una improvvisa decurtazione della retribuzione), ha giudicato legittime, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, le clausole della contrattazione collettiva che escludevano il mantenimento di determinate voci salariali (soppresse o modificate) da parte dei dipendenti che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, erano in servizio con contratto di formazione e lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento.

E ciò, non perché dopo la trasformazione del contratto sia stata disconosciuta l'anzianità di servizio maturata durante il periodo di formazione, ma perché quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione agli stessi erogata; per cui, nel momento in cui tali emolumenti sono stati totalmente (nel caso del c.d. terzo elemento) o parzialmente (nel caso delle c.d. CAU) soppressi, non si profilava, nei confronti dei medesimi, alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da mantenere o da conservare.

10. Nei citati precedenti si è ribadita l'appartenenza del contratto di formazione e lavoro al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista, per la combinazione di formazione e lavoro (Cass. n. 4935/1995; Cass. n. 2822/1997); si è rilevato che la circostanza per cui, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l'acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all'anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta, tuttavia, che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. La trasformazione fa sì che gli istituti legati all'anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma "per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto" (Cass. n. 6018/2009; Cass. n. 25256/2015); ciò in linea con l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza. n. 20074/2010).

11. Nelle sentenze richiamate (v. in particolare Cass. n. 23330/2021; n. 18946/2014) si è parimenti escluso ogni contrasto dell’orientamento adottato rispetto alla disciplina UE in materia di contratti a tempo determinato, di cui il contratto di formazione elavoro rappresenta una species , in quanto la fattispecie in esame non riguarda un'indennità il cui riconoscimento trovi titolo nell'anzianità di servizio e, inoltre, la clausola 2, punto 2, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18.3.1999 e inserito nell'ambito della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999) conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità in ordine all'applicazione dell'Accordo Quadro ai "rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato" nonché ai "contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici" (sentenza Adeneler, Causa C-212/04, 4 luglio 2006, par. 57; sentenza Sibilio, Causa C-157/11, 15 marzo 2012, par. 53; sentenza Della Rocca, Causa C-290/12, 11 aprile 2013, par. 35).

Si è quindi affermato che “Non integrano violazione dell'art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l'equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell'esclusione dall'attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio (Cass. n. 23330 del 2021 cit.).

12. Le considerazioni svolte conducono pertanto all’accoglimento del ricorso, e alla cassazione della sentenza impugnata. Atteso che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, con il rigetto dell’originaria domanda proposta dal lavorator e per l'accertamento del diritto alla voce retributiva denominata nuovo terzo elemento salariale.13. L’esistenza di contrastanti pronunce di questa Corte all’epoca di proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La