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Ordinanza Interlocutoria — n. 15399/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to defective service of process via non-institutional PEC address.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15399/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal because the service of the writ to the respondent company was performed via a non-institutional PEC address. The respondent company did not appear in court, and the court found the notification null under civil procedure rules requiring the use of the official registry address. Consequently, the case was remanded to the lower court for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 149 bis c.p.c.; Art. 16 ter D.L. n. 179/2012; Art. 160 c.p.c.: Notification via a PEC address other than the one registered in the Ministry of Justice's electronic address registry is null and void, resulting in the dismissal of the appeal if the opposing party fails to appear.

Parole chiave

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defective service of process PEC address registry nullity of notification civil procedure rules remand for new trial notificazione elettronica notificazione postale irregolare notifica per raccomandata

Disposizioni normative citate

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Art. 149 bis c.p.c.
indirizzata ai procuratori della società ad un indirizzo non istituzionale; la società non ha svolto attività difensiva; in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art.
Art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012
e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n.
Art. 160 c.p.c.
Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (Cass.
art. 149 bis c.p
indirizzata ai procuratori della società ad un indirizzo non istituzionale; la società non ha svolto attività difensiva; in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c.
art. 160 c.p
Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11574/2018
Cass. n. 24948/2021
n.11574/2018, Cass. n. 24948/2021);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3858-2021 proposto da: MERIGGI RAFFAELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO CASADEI, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO ANGELINI; -ricorrente - contro PAGLIARINI VIAGGI S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 145/2020 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 27/07/2020 R.G.N. 197/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA. Oggetto R.G.N.3858/2021 Cron.

Rep. Ud.19/03/2024 CC RILEVATO CHE la notifica del ricorso per cassazione a Pagliarini Viaggi s.r.l. è stata effettuata a mezzo p.e.c. indirizzata ai procuratori della società ad un indirizzo non istituzionale; la società non ha svolto attività difensiva; in tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell'art. 149 bis c.p.c. e dell'art. 16 ter del d.l. n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l'indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell'atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro.

Ne consegue, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (Cass. n.11574/2018, Cass. n. 24948/2021);

P.Q.M.

La Corte, rilevata la nullità della notifica del ricorso alla società intimata, che non si è costituita, in quanto la notifica non è stata effettuata all’indirizzo p.e.c. istituzionale, rinvia la causa a nuovo ruolo assegnando alla parte ricorrente per il rinnovo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provv