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Ordinanza Interlocutoria — n. 15398/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to examine if initial disciplinary charge precludes transferring files to UPD for sanction.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 15398/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to public session to address a complex procedural question regarding disciplinary timelines. The lower court had dismissed the appeal by ruling that the disciplinary procedure was time-barred because the initial charge was filed late, despite a prior notice by the structure manager. The Supreme Court identified a conflict between the mandatory 60-day closure rule and the manager's ability to transfer files to the UPD for more severe sanctions, necessitating further examination of these statutory interactions.

Regesto Legislator

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Art. 55 bis, comma 2, comma 3, d.lgs. n. 165/2001; The initial disciplinary charge does not automatically preclude the structure manager from transferring files to the UPD for sanction application, provided the transfer occurs within the statutory limits and does not violate the procedural closure rules.

Parole chiave

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disciplinary sanctions public employment statutory deadlines procedural closure UPD transfer d.lgs 165/2001 remand to public session rimborso delle cure oncologiche

Disposizioni normative citate

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Art. 55 bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
la Corte territoriale condivideva la statuizione del primo giudice in ordine alla tardività della contestazione disciplinare, formulata dall’UPD solo in data 18.1.2012 e, dunque, oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs.
Art. 55 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
la Corte territoriale condivideva la statuizione del primo giudice in ordine alla tardività della contestazione disciplinare, formulata dall’UPD solo in data 18.1.2012 e, dunque, oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs.
Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
con il secondo motivo sideduce, ex art. 360 n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11635/2021
Madia), va calcolato dal momento in cui l’UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura (tra le tante, vedi: Cass. n. 11635/2021; Cass.
Cass. n. 20730/2022
11635/2021; Cass. n. 20730/2022; Cass.
Cass. n. 10284/2023
20730/2022; Cass. n. 10284/2023, Cass.
Cass. n. 20235/2023
Cass. n. 33394/2023
20235 /2023 e Cass. n. 33394/2023), deve qui esaminarsi la diversa questione se la previsione del richiamato art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 28134-2019proposto da: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACHINO BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO LONGO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIORGIO LI VIGNI, FRANCESCA LUBRANO; -ricorrente - contro ACCURSIO ALFONSO, STUPPIA RITA ADRIANA, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE Oggetto Sanzioni disciplinari pubblico impiego R.G.N.28134/2019 Cron. Rep. Ud.07/05/2024 CC SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMILIANO MARINELLI; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 267/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 21/03/2019 R.G.N. 207/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale (in seguito: ASP) di Palermo avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che in accoglimento della domanda proposta da Rita Adriana Stuppia e da Alfonso Accursio, dirigenti medici di primo livello con mansioni di addetti alla verifica delle prestazioni erogate dalle cliniche in regime di convenzione, aveva annullato le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno, loro inflitte con provvedimento del 21.2.2012 dall’UPD Dirigenza medica e veterinaria della suddetta Azienda;

2. la Corte territoriale condivideva la statuizione del primo giudice in ordine alla tardività della contestazione disciplinare, formulata dall’UPD solo in data 18.1.2012 e, dunque, oltre il termine di 40 giorni previsto dall’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001;

3. evidenziava che in data 15.11.2011 il Responsabile della Struttura aveva effettuato una prima contestazione disciplinare e rilevava la sostanziale identità della condotta addebitata ai lavoratori nella successiva contestazione formulata dall’UPD in data 18.1.2012, relativa alla non corretta e inadeguata effettuazione delle operazioni di verifica sulle richieste di rimborso presentate dalla Casa di CuraLatteri in ordine alle prestazioni oncologiche;

4. riteneva che ai fini della tempestività della contestazione vale il momento in cui i fatti addebitati appaiono ragionevolmente sussistenti nel loro contenuto essenziale, e non la valutazione effettuata dal Responsabile della Struttura, salvo che non fossero intervenute nelle more modificazioni apprezzabili nella qualificazione dei fatti rilevanti;

5. escludeva che il riferimento contenuto nella nota del 18.1.2012 a fatti ed accertamenti successivi alla data della prima contestazione fosse idoneo a configurare un a diversità della condotta, anche sotto il profilo della gravità, e a postergare alla data del 18.1.2012 il dies a quo di cui all’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001;

6. avverso tale sentenza l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motiviassistiti da memoria, cui hanno resistito con controricorsoi lavoratori. CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo di ricorso, l’ASPdi Palermo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; evidenzia che la contestazione disciplinare da parte dell’UPD era stata effettuata nello stesso giorno in cui gli atti erano pervenuti al medesimo ufficio e lamenta che la Corte territoriale ha attribuito un significato erroneo al termine “ufficio” di cui all’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001; s ostiene l’irrilevanza di eventuali variazioni nella definizione del fatto ascrivibile, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell’addebito, argomentando che il dies a quo ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 55 bis, comma 4, è quello della ricezione degli atti da parte dell’UPD ovvero quello in cui l’UPD abbia avuto conoscenza del fatto medesimo;

2. con il secondo motivo sideduce, ex art. 360 n. 3 cod. p roc . c iv ., violazione o falsa applicazione dell’art. 55 bis, commi 2 - 3 , del d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che, una volta elevata la contestazione da parte del responsabile della struttura, questi aveva ormai l’obbligo di chiudere il procedimento disciplinare, restando preclusala possibilità di rimettere gli atti all’UPD (il quale, in data18.1.2012, esaurito il termine di 60 gg., contestava nuovamente i medesimi fatti ai lavoratori); secondo l’Azienda nulla impediva che, pur se già effettuata la contestazione disciplinare, il responsabile della struttura, meglio ponderata la gravità dei fatti, trasmettesse gli atti, ex art. 55 bis,comma 3 , del d.lgs. n. 165/2001, all’UPD, ritenendolo competente, senza che potesse venire in gioco il principio, erroneamente richiamato dal giudice d’appello, di consumazione del potere disciplinare;

3. tanto premesso, la Corte, in esito all’esame del ricorso nell'adunanza camerale del 7 maggio 2024 , tenuto conto della complessità delle questioni proposte e del rilievo nomofilattico, ha ritenuto necessario rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza;

4. muovendo, infatti, dal principio di diritto più volte affermato in sede di legittimità secondo cui il termine per la contestazione d’addebito, sia prima che dopo le modifiche apportate all'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017 (riforma c.d. Madia), va calcolato dal momento in cui l’UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura (tra le tante, vedi: Cass. n. 11635/2021; Cass. n. 20730/2022; Cass. n. 10284/2023, Cass. n. 20235 /2023 e Cass. n. 33394/2023), deve qui esaminarsi la diversa questione se la previsione del richiamato art. 55 bis comma 2 ( a tenore del quale «Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito») precluda, una volta che sia contestato formalmente l’addebito al lavoratore , un esito diverso dalle due varianti ivi contemplate dal legislatore (i.e., archiviazione o applicazione sanzione) oppure se consenta comunque al responsabile della struttura, che re melius perpensa si orienti diversamente sul la (propria) competenza , di trasmettere gli atti all’Ufficio disciplinare, e ciò alla stregua di quanto previsto, in termini generali , dal comma 3 dello stesso articolo ( secondo cui“Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto”) che fissa un termine solo dilatorio che non verrebbe meno per effetto della prima contestazione d’addebito al lavoratore.

P.Q.M.

La Corte rimette la ca