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Ordinanza — n. 15397/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal and defendant's untimely response, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15397/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following the plaintiff's withdrawal. Although the plaintiff formally renounced the appeal, the defense filed a late memorandum arguing the withdrawal was invalid due to lack of notification. The Court ruled that the defendant's procedural silence during the statutory period barred any response, rendering the late submission inadmissible and confirming the process ended by the plaintiff's own action.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: In proceedings where the opposing party fails to file a counter-claim within the legal deadline, they are precluded from any procedural activity until the hearing, meaning a late submission is inadmissible and the process extinguishes upon the plaintiff's withdrawal.

Parole chiave

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procedural preclusion untimely submission extinction of proceedings withdrawal of appeal statutory silence tempestività dell'inoltro opposizione tardiva istanza di ricusazione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 372 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17030/2021
372 e 380-bis.1 c.p.c.(Cass. n. 17030/2021 e Cass.
Cass. n. 34791/2021
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16108/2023proposto da: Fausto BALZANO, elettivamente domiciliato in Roma, viale G. Mazzini n. 114/B,presso lo studio dell'avv. Salvatore Coletta, che lorappresenta e difende -ricorrente - contro Comune di Ponza, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via le Liegi n. 49, presso l o studio dell’avv. Carlo Arnulfo; -resistente - avverso la sentenza n. 1377/2023della Corte d’Appello di Roma , depositata il 31/3/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 21/5/2024dal Consigliere Dott.

ANDREA ZULIANI; rilevato che il difensore del ricorrent e ha depositato in data 2/5/2024 attodi rinuncia al ricorso, con allegata dichiarazione in tal senso sottoscritta dalla parte personalmente; Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.16108/2023 Cron. Rep. Ud.21/05/2024 CC– Aula B rilevato che la dichiarazione di rinuncia non è stata notificata alla controparte; rilevato che il Comune di Ponzanon ha depositato controricorso nel termine di legge, ma soltanto, in data 23/4/2024,una tardiva «memoria per il resistente», a firma dell’avv.

Cristina Di Massimo,volta a segnalare l’inammissibilità del ricorso, in quanto non notificato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata; ritenuto che,nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., alla parte contro cui è diretto il ricorso, che non abbia depositato ilcontroricorso nel termine di legge, è preclusa qualsiasi attività processuale nel periodo che va dalla scadenza del termine per il deposito del controricorso alla data fissata per l’adunanza camerale, sia essa diretta alla costituzione in giudizio o alla produzione di documenti e memorie ai sensi degli artt. 372 e 380-bis.1 c.p.c.(Cass. n. 17030/2021 e Cass. n. 34791/2021) , con conseguente inammissibilità della «memoria» depositata dal Comune di Ponza in data 23/4/2024; ritenuto, pertanto, che il processo si è estintoper effetto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente, ancorché non notificata al Comune di Ponza; ritenuto, inoltre, che non occorre provvedere sulle spese di lite, in mancanza di valide difese della parte resistente; dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel D.P.R. 115 del 2002, posto che l’estinzione del processo è ipotesi non contemplata in quella disposizione;

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione