Court rules pension start date follows application date, not rights maturity date, under contribution accumulation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court quashed the Brescia Court of Appeal's decision recognizing a pension starting from the rights maturity date instead of the application date. The Inps argued that since the applicant requested to include prior contributions from the FPLD fund, the pension should commence upon that request. The court held that because the request to accumulate contributions is a prerequisite for the pension amount, the treatment must begin from the month following the application, not the earlier date when rights were technically mature.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.m. 282/96; Art. 22, co. 5 l. 153/69: When a pension request involves accumulating prior contributions from a different fund, the pension treatment commences from the month following the application date, not the date rights matured.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso1766-2021proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO; -ricorrente - contro CELLA BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente– avverso la sentenza n. 169/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 16/10/2020 R.G.N. 330/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Gestione separata d.m. 282/96 R.G.N.1766/2021 Cron. Rep. Ud.14/05/2024 CC RILEVATO CHE Con sentenza n.169/20, la Corte d’appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a Cella Bruno il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero l’1.1.2008, nonché il diritto al supplemento di pensione con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di supplemento (giugno 2016).
La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa Cella Bruno avesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti. Ciò che rilevava era infatti la presenza, già al1°.1.2008, di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico. Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per due motivi illustrati da memoria.
Cella Bruno resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art.2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95. La Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso il FPLD.
Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPLD, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non eraentrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore. Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.4 l. n.1338/62, dell’art.7 l. n.155/81 e dell’art.1 d.m. 2.5.1996, n.282. Il supplemento di pensione doveva avere decorrenza posticipata rispetto a quella riconosciuta, una volta stabilito cheil diritto alla pensione decorreva dal giugno 2016, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla domanda di computo.
Il primo motivo è fondato. In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, in seguito v. Cass.30256-30257/22, Cass.30689/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.
Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. 282/96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta. Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestion i dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico “ ”.
Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.10396/09), il computo di cui all’art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo. Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 l. n.153/69. Il secondo motivo resta assorbito. In conclusione, la sentenza va cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 l. n.153/69, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione per i conseguenti accertamenti